Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 724

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal pretore di Frosinone nel

procedimento penale a carico di Vinciguerra Antonino, iscritta al n.

179 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1971 dal pretore di Sapri nel

procedimento penale a carico di Eboli Aulo, iscritta al n. 156 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel

procedimento penale contro Vinciguerra Antonino, imputato del reato di

cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971,

emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro Eboli Aulo,

imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo

le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale

della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3

(entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della Costituzione (ordinanza del

pretore di Sapri).

Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di

parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per

la dichiarazione di infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione

di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e

definiti con unica sentenza.

2. - L'art. 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di

Frosinone, l'art. 3 della Costituzione, il quale, garantendo la

assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna

possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione

professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento

religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini

professanti religione diversa; e violerebbe altresì - secondo il

pretore di Sapri - anche gli artt. 8 e 19 (diretta e specifica

applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale

principio sancito dall'art. 21 Cost.), in quanto l'eguale libertà

importerebbe eguale protezione e tutela penale.

3. - La Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili

dell'uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di religione (artt. 8 e

19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale

delle offese ad esso recate.

L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non

è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in

esse fondamento.

D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle

offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta

dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle

offese contro il sentimento religioso della maggior parte della

popolazione italiana. La norma impugnata, che è compresa nel titolo

delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può

quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente

dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8

Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base

a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto,

l'esattezza di quella valutazione.

Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del

principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore

debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la

tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui

appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione,

dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di

Sapri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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