A proposito dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione. È quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione. Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe, con quelle leggi fondamentali. I principi in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, ma non modificati dal codice penale. Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio. Nè si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo. La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana. Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 150