Codice penale

Art. 402 c.p. — Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno. 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

171

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 30 novembre 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 508/2000

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parità delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.

    Art. 402 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/2002

    Questione inammissibile
    26 febbraio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione costituzionale dell'art. 402 del codice penale, relativo al vilipendio della «religione dello Stato», in quanto la norma espressa da tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione, con la sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione.

    Art. 402 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 147/1987

    Altra decisione
    23 aprile 1987

    Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e` entrata in vigore la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede) e il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non piu` in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola regione dello Stato italiano". Spetta, pertanto, al giudice 'a quò riesaminare, alla stregua della nuova normativa, la rilevanza della questione sollevata. (Restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 402 cod. pen. in riferimento all'art. 8, comma primo, Cost., anche in relazione agli artt. 7, comma primo, e 19 Cost.). - O. n. 364/1985.

    Art. 402 c.p. · Art. 8 cost. · Art. 7 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (articoli 402 e seguenti), la Commissione parlamentare vorrebbe che non vi fosse differenza nella tutela penale fra la religione dello Stato e i culti ammessi. Questi delitti, essa osservò, offendono sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato; i credenti in un culto ammesso risentono l'offesa al proprio culto non meno che i cattolici; l'offesa ad un culto ammesso può anche provenire da persecuzione religiosa ed essere quindi più pericolosa; infine il fatto, che ciascuno dei culti ammessi è professato da piccole minoranze, consiglia di accordare a questi culti una protezione eguale a quella concessa alla religione dello Stato, perchè sono sopra tutto le minoranze che, a cagione appunto della loro debolezza, richiedono protezione. È quasi superfluo ch'io dica che questa materia fu da me lungamente e profondamente meditata, e che, nella soluzione della questione, ho avuto presenti tutti gli argomenti addotti dalla predetta Commissione. Se il nostro Statuto, e gli Accordi Lateranensi divenuti diritto interno, assegnano alla Religione Cattolica Apostolica Romana, propria della quasi totalità della popolazione italiana, una preminenza sugli altri culti, il codice penale non può stabilire un'equiparazione, che contrasterebbe, con quelle leggi fondamentali. I principi in queste dichiarati devono essere svolti e applicati, ma non modificati dal codice penale. Se il codice penale del 1889 non faceva distinzione fra la Religione Cattolica Apostolica Romana e gli altri culti ammessi nello Stato (articoli 140 e seguenti), ciò era dovuto alla opinione, allora predominante nella dottrina costituzionalistica e nella pratica, che l'articolo 1 dello Statuto, che dichiara Religione dello Stato il Culto Cattolico Apostolico Romano, fosse stato tacitamente abrogato. Ma ora, che una simile opinione non è più sostenibile, è d'uopo applicare fedelmente e coerentemente il predetto principio. Nè si può dire che gli interessi delle minoranze non siano sufficientemente tutelati, quando sono presi in considerazione e protetti dalla legge penale, sia pure in grado minore che quelli della maggioranza. Due termini diseguali non possono, logicamente, costituire un'equazione, e l'interesse pubblico di proteggere la religione dello Stato è evidentemente maggiore, che l'interesse pubblico di tutelare i culti semplicemente ammessi nello Stato medesimo. La Commissione predetta ha osservato, a proposito del reato di bestemmia (art. 724), doversi tener presente che il codice sarà applicato anche nelle Colonie, dove la religione predominante non è la Cattolica Apostolica Romana. Ma se questa religione non è predominante nelle Colonie, non perciò essa perde il carattere di Religione dello Stato (e non del solo territorio metropolitano), e non viene meno, quindi, il titolo di preferenza che le spetta sugli altri culti.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 150

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 novembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art402 · fonte del testo

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