Art. 666 c.p. — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, la pena e' dell'arresto fino a un mese.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 23 aprile 1970
