Art. 666 c.p. — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 23 aprile 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 23 aprile 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 56/1970

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1970

    Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

    Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 666 c.p.

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  • Sentenza n. 229/1982

    Questione infondata
    22 dicembre 1982

    dichiara: a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e 666 del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte, Cost.; b) inammissibile la questione di…

    Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 666 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Sentenza n. 110/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    L'art. 41 della Costituzione, prevedendo limitazioni alla libertà d'iniziativa nell'interesse pubblico, rende legittime le norme che impongono preventive autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di determinate attività. Pertanto è infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del T.U. di p.s. e dell'art. 666 cod. penale, in forza dei quali è richiesta apposita licenza per l'installazione nei bar anche di un solo apparecchio automatico da trattenimento, giacché tali licenze sono preordinate a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

    Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 666 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art666 · fonte del testo

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