Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 666

del codice penale; degli artt. 68, 69, 72 e 86 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773;

del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, tabella annessa n. 76, paragrafo 4

(testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni

governative); dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 (leggi

dei diritti erariali negli spettacoli); dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre

1924, n. 1589 (esazione dei diritti erariali nei cinematografi a mezzo

della Società italiana degli autori), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1970 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Liviero Luigina, iscritta al n. 143 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Fabris Franca, iscritta al n. 365 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Visto l'atto di costituzione di Liviero Luigina;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Luigina Liviero, imputata:

a) del reato di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di p.s. e

665 del codice penale per avere nel suo pubblico esercizio di bar

installato e fatto funzionare, senza autorizzazione dell'autorità di

p.s., un bigliardino elettrico solitario automatico; b) del reato di

cui agli artt. 68 t.u.l.p.s. e 666 c.p. per avere nello stesso

esercizio installato e fatto funzionare, senza autorizzazione di p.s.

un elettrogrammofono a gettone; il pretore di Padova, con ordinanza 2

dicembre 1970, sollevava d'ufficio, affermandone la rilevanza,

questione di legittimità costituzionale: 1 degli artt. 86 e 68 del

t.u.l.p.s. nella parte in cui, limitatamente agli apparecchi automatici

e semiautomatici di trattenimento prevedono l'obbligo della licenza di

p.s., in riferimento agli artt. 41, 3, seconda parte, 4, prima parte, e

35, prima parte, della Costituzione; 2 dell'art. 72 nella parte in

cui, quanto agli apparecchi automatici e semiautomatici da

trattenimento, condiziona il rilascio della licenza al previo pagamento

dei diritti di autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo

comma, 24, primo comma, 113 e 3, prima parte, della Costituzione.

Partendo dalla premessa che sarebbe pacifico in linea di fatto la

destinazione e l'uso degli apparecchi di cui sopra a mero fine di svago

e l'assoluta esclusione dell'utilizzazione a fine di gioco o scommesse,

sia pure leciti, il pretore giunge alla conseguenza che manca nella

specie qualsiasi ragione di interesse pubblico, tanto meno per quanto

attiene alla pubblica sicurezza, che possa giustificare la

sottoposizione ad altra licenza di p.s. dell'installazione dei suddetti

apparecchi in pubblici esercizi, già regolarmente autorizzati a

svolgere la loro normale attività.

Di qui il contrasto: a) degli artt. 86 e 68 t.u.l.p.s. con l'art.

41 della Costituzione nella sua interezza, in quanto, senza

giustificati motivi, pongono gravi limitazioni all'iniziativa privata,

non soltanto degli esercenti, ma anche dei produttori, dei

commercianti, dei noleggiatori e relativi dipendenti, nonché degli

artt. 3, cpv., 4, prima parte, e 35 della Costituzione, in quanto

vengono menomati la tutela del lavoro, la rimozione degli ostacoli ed

il promuovimento delle condizioni tali da rendere effettivo il diritto

al lavoro; b) dell'art. 72 t.u.l.p.s., in quanto, subordinando il

rilascio della licenza al pagamento dei diritti di autore, favorisce la

tutela di interessi economico-finanziari, allargando i poteri

dell'autorità di p.s. contro i principi delle attribuzioni, delle

competenze e della imparzialità della pubblica Amministrazione, in

contrasto con l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione:

ponendo in essere un vero e proprio solve et repete, in contrasto con

gli artt. 24 e 113 della Costituzione; consentendo una tutela

privilegiata ed ingiustificata di pretese privatistiche, con palese

violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo

comma, della Costituzione.

2. - Con altra ordinanza, pronunziata il 4 giugno 1971, nel

procedimento penale a carico di Franca Fabris, imputata del reato di

cui all'art. 68 t.u.l.p.s. e dell'art. 666 c.p. per avere installato

nell'esercizio di bar, di cui è titolare, un elettrogrammofono a

gettoni, senza la previa autorizzazione di p.s., lo stesso pretore di

Padova, richiamandosi alla sua precedente ordinanza del 2 dicembre

1970, soprarichiamata e sostanzialmente per gli stessi motivi, solleva

d'ufficio questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 666

c.p., 68 e 69 t.u.l.p.s., n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al

t.u. marzo 1961, n. 121, nella parte in cui prescrivono la licenza di

p.s. anche per detenere e far funzionare in un bar un solo

elettrogrammofono a gettone, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione; b) degli artt. 72 del t.u.l.p.s., 14 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3276, e il del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589, nella parte in

cui condizionano il rilascio della licenza di p.s. per un solo juke-box in un bar al previo pagamento dei diritti erariali e dei diritti di

autore, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, 113, 24,

primo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

3. - Dopo gli adempimenti di legge i due giudizi come sopra

promossi vengono oggi alla cognizione della Corte.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza 2 dicembre 1970, si è

costituita la parte privata, il di cui patrocinio nell'atto di

costituzione chiede che le sollevate questioni vengano dichiarate

fondate.

Nessuno si è costituito nell'altro giudizio. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno definiti con unica

sentenza data la sostanziale identità delle questioni che ne formano

oggetto.

2. - Come si è riferito in narrativa, con le ordinanze di rinvio

si contesta la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 4, 35 e 41 della Costituzione, degli artt. 68, 69 e 86 del t.u.

delle leggi di p.s. e di riflesso dell'art. 666 del codice penale, in

quanto impongono apposita licenza per l'installazione nei bar di

apparecchi automatici e semi-automatici di trattenimento - bigliardini

automatici, cosiddetti "solitari" ed elettrogrammofoni (juke- box) -

nonché, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo

comma, e 113 della Costituzione; dell'art. 72 del citato t.u. delle

leggi di p.s. in quanto subordina il rilascio della licenza per

l'impianto di tali apparecchi al previo pagamento dei diritti erariali

e di autore, e delle leggi fiscali che prevedono i relativi diritti.

3. - Vanno esaminate per prime le questioni relative agli artt. 68,

69 e 86 t.u.l.p.s., perché, ove risultassero fondate, verrebbe meno il

presupposto per l'applicazione dell'art. 72 dello stesso t.u. ed, in

conseguenza, la questione che riguarda la legittimità di quest'ultima

norma rimarrebbe assorbita.

Procedendo a tale esame si rileva:

Il giudice a quo, nel motivare le questioni sollevate al riguardo,

parte dal presupposto che un bigliardino elettrico "solitario" non è

un apparecchio di gioco, sia pure lecito, e, quindi, non vi è titolo

per assoggettarlo a licenza ed egualmente manca siffatto titolo per

l'impianto di un solo elettrogrammofono, in quanto l'art. 68 del t.u.

prevede la licenza per le sale pubbliche di audizione ed un solo

apparecchio non può trasformare un bar in sala di audizione.

Ma esatto non è:

a) anche se "solitario" e se usato senza scopo diretto o indiretto

di lucro il bigliardino è sempre strumento di gioco, sia pure lecito,

ma sempre gioco e, per giunta, tanto più pericoloso, in quanto vi si

dedicano particolarmente giovani e giovanissimi, che vi impiegano tutte

le somme, anche se piccole, di cui possono disporre;

b) la potenza e la perfezione raggiunta dagli strumenti elettrici

di riproduzione musicale è tale che non può contestarsi il fatto,

constatabile tutti i giorni, che ne basta uno solo per impiantare una

sala di audizione nella quale si possono soddisfare tutte le esigenze

anche degli ascoltatori più raffinati che, con l'impiego di semplici

gettoni, possono spaziare in tutti i campi della musica, dalla classica

alla modernissima, in riproduzioni perfette e assai pregevoli.

Dunque, l'obbligo della licenza sussiste e ben si inquadra nelle

funzioni istituzionali dell'autorità di p.s., in quanto sussistono per

bigliardini ed elettrogrammofoni, installati in esercizi pubblici,

quelle stesse esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, che giustificano le altre licenze di esercizio, prevedute

nelle parti non contestate dei denunciati artt. 68 e 86 del t.u.l.p.s.

Né può opporsi che la licenza per l'esercizio del bar sia

comprensiva oltre che delle normali attività, relative a tali locali,

anche dell'impianto di apparecchi di trattenimento.

In base al principio indiscusso della pluralità delle licenze è

noto, infatti, che per qualsiasi attività, anche se affine, non

compresa nella licenza di cui un esercizio sia già fornito, occorre

altra specifica autorizzazione.

4 - Tanto precisato, in ordine ai dubbi circa la legittimità

costituzionale degli artt. 68, 69 e 86 del t.u. delle leggi di p.s. si

rileva:

Come si è sopra dimostrato la sottoposizione a licenza, o, più

propriamente, ad autorizzazione di polizia dell'esercizio delle

attività contemplate nelle norme suddette, trova il suo fondamento

giuridico nella funzione istituzionale di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica.

L'art. 41 della Costituzione, dopo aver affermato, al primo comma,

il principio che l'iniziativa privata è libera, al secondo comma

precisa che tale iniziativa non può svolgersi, tra l'altro, in modo da

recare danno alla sicurezza pubblica.

Legittima, cioè, le limitazioni che a detta libertà sia

necessario o semplicemente opportuno apportare nell'interesse generale

e, quindi, pubblico.

Le autorizzazioni di polizia, a parte il rilievo che si risolvono

nella rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto, del quale,

quindi, presuppongono l'esistenza, sono indubbiamente dirette alla

tutela dell'interesse pubblico.

Non si può, in conseguenza, ravvisare alcun contrasto delle norme

che prevedono la sottoposizione di talune attività a licenza di

polizia con il principio della libertà di iniziativa economica,

sancito dall'articolo della Costituzione in esame e, quindi, in

riferimento ad esso le prospettate questioni risultano infondate.

E del pari infondate risultano, in riferimento agli artt. 4 e 35

della Costituzione, per l'assenta ripercussione negativa che la

limitazione derivante dall'assoggettamento a licenza di talune

attività apporterebbe al diritto ed alla tutela del lavoro dei

dipendenti degli imprenditori di tali attività ed, addirittura, dei

dipendenti degli imprenditori della fabbricazione e della vendita degli

strumenti occorrenti per l'esercizio delle attività stesse.

A parte, infatti, il rilievo che le stesse ragioni di interesse

pubblico che legittimano l'imposizione della licenza verrebbero a

legittimare anche le ripercussioni negative sopra prospettate è

incontestabile in linea di fatto che, nonostante la sottoposizione a

licenza, l'impianto e, di conseguenza, la fabbricazione e la vendita

degli apparecchi automatici o semiautomatici in questione va sempre

più diffondendosi.

5. - Restano, quindi, da esaminare le questioni relative alla

legittimità dell'art. 72 del.t.u.l.p.s., in quanto condiziona il

rilascio delle licenze per gli elettrogrammofoni al previo pagamento di

diritti di autore, nonché delle leggi fiscali che, imponendo per tali

apparecchi il pagamento di particolari diritti erariali, a tale

pagamento subordinano il rilascio della licenza stessa.

Al riguardo si rileva:

a) l'articolo 72 viene, in primo luogo, impugnato in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione in quanto porrebbe in essere

un vero e proprio solve et repete; sotto questo profilo la questione è

già stata dichiarata infondata con la sentenza di questa Corte n. 65

del 1972, cosicché non essendo stati addotti nuovi argomenti che

possano giustificare una diversa decisione, ne va ora dichiarata la

manifesta infondatezza;

b) lo stesso art. 72 viene, poi, impugnato anche in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, in quanto le funzioni dell'autorità di

p.s. sarebbero state estese al controllo del pagamento di tributi e

diritti di natura privatistica quali i diritti di autore.

Sotto questo profilo la questione viene per la prima volta

all'esame della Corte, ma deve essere dichiarata priva di giuridico

fondamento.

Il pagamento dei tributi è, infatti, di interesse pubblico e non

urta contro alcun precetto costituzionale il principio che qualsiasi

organo dell'Amministrazione pubblica (compresi quelli giurisdizionali)

non possa emettere atti di sua competenza, in materia soggetta a

tributi erariali, se non risulti che tali tributi siano stati pagati.

Come è stato, poi, affermato da questa Corte con la sentenza n. 25

del 1968, ed anche in quella sopra citata, la tutela, anche in via

penale, dei diritti d'autore è di interesse pubblico tanto da

giustificare, a tale fine, la istituzione di un apposito Ente pubblico,

appunto la S.I.A.E.

Pertanto, anche per quanto riguarda il previo pagamento dei diritti

di autore deve ritenersi valido il principio sopra enunciato.

Del resto risponde proprio al principio di buona amministrazione,

ben lungi dal violarlo, l'utilizzazione di qualsiasi organo, che,

comunque, si trovi in grado di farlo, per fini di interesse generale;

c) il n. 76, paragrafo 4, della Tabella annessa al t.u. 1 marzo

1961, n. 121, l'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 e l'art. 11

del r.d. 2 ottobre 1924, n. 1589 (tutti decreti delegati) vengono

denunziati per la prima volta sotto gli stessi profili ed in

riferimento alle stesse norme della Costituzione sopra esaminati nei

riguardi dell'art. 72 del t.u. delle leggi di p.s.

In conseguenza non può che essere confermata la dichiarazione di

infondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 68, 69 e 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico

della legge di pubblica sicurezza" e art. 666 del codice penale, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 dello stesso testo unico della legge di pubblica

sicurezza, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 "Leggi dei diritti

erariali negli spettacoli", dell'art. 11 del r.d. 2 ottobre 1924, n.

1589 "Esazione dei diritti erariali nei cinematografi a mezzo della

società italiana degli autori", e del disposto del n. 76, paragrafo IV

della Tabella annessa al d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 "Testo unico delle

disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative", in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;

4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 72 t.u.l.p.s., in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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