Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 666

del codice penale e 68 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 agosto 1969 dal pretore di Varallo Sesia

nel procedimento penale a carico di Guala Franco ed altri, iscritta al

n. 164 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 6 marzo 1970 dal tribunale di Trento nel

procedimento penale a carico di Niccolodi Bruno, iscritta al n. 182 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze indicate in epigrafe è

stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.

666 del codice penale, e 68 del testo unico delle leggi di p.s.,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui

prescrivono la licenza del questore per le feste da ballo, gli

spettacoli e i trattenimenti dati in luogo aperto al pubblico, in

riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che le predette ordinanze sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parte.

Considerato che con sentenza n. 56 del 9 aprile 1970 questa Corte

ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666 del

codice penale e 68 deI R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui

prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luogo aperto al

pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale,

occorre la licenza del questore;

che, pertanto, tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e

non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione

della detta sentenza (art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma,

legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti l'art. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 666 del codice penale e 68 del testo unico

delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

dichiarati costituzionalmente illegittimi - nei sensi di cui in

motivazione - con la sentenza n. 56 del 9 aprile 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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