Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 666r.d. 773/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, prima

parte, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 666, commi primo e secondo,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal

pretore di Racconigi nel procedimento penale a carico di Carena

Antonio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Carena Antonio,

imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68, prima parte, del

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del codice

penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio

esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle

bocce, senza la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il

pretore di Racconigi ha sollevato, in rapporto ad entrambi i citati

articoli, questione di legittimità costituzionale, con riferimento

all'articolo 17, comma secondo, della Costituzione.

Se, per le riunioni anche in luogo pubblico, ha osservato il

pretore, la norma costituzionale dispone che non sia richiesto

preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un

pubblico esercizio che è luogo aperto al pubblico una gara di bocce;

sì che l'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e

l'art. 666 del codice penale - sopra citati - che richiedono, per

trattenimenti del genere da tenersi in tali luoghi, la licenza del

Questore, appaiono non conformi alla norma costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Racconigi ritiene che gli artt. 68 del testo

unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e 666 del

codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi

genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del

Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della Costituzione,

la quale dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche

per quelle in luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso

alla autorità. E se non occorre preavviso, argomenta il pretore, non

può a maggior ragione occorrere licenza.

2. - La questione è fondata, ma solo parzialmente.

Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto

di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni,

anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della

generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle

attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o

passatempo (sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui

si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata

la questione di costituzionalità.

Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al

pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi

anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate

disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.

Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie,

richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da

ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.

3. - Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un

trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in

un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua

attività imprenditoriale.

In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende

esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli

consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività

lecite inerenti alla sua impresa.

Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della

Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro,

ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo,

poiché tale ultima norma non è stata invocata, la Corte deve

astenersi dall'esame della questione relativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18

giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui

prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al

pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,

occorre la licenza del Questore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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