Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/1973

    Questione infondata
    1 marzo 1973

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorità. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorità il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che è rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorità di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, così interpretata, la norma non contrasta col principio di legalità in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.

    Art. 665 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1994

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

tolto: Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

tolto: Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorita', la pena e' dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

    Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art665 · fonte del testo

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