Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68, 69, 72

e 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza) e dell'art. 666 cod. pen. (Spettacoli o

trattenimenti pubblici senza la licenza) promosso con ordinanza emessa

il 13 settembre 1976 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a

carico di Schiavo Paolo, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1976

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29

dicembre 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale contro Paolo Schiavo

imputato - ai sensi degli artt. 81 e 666 c.p., del reato di aver

detenuto e fatto funzionare senza licenza, in un pubblico esercizio, un

flipper solitario automatico ed un elettrogrammofono a gettone - il

Pretore di Padova sollevava di ufficio, assumendone la rilevanza e la

non manifesta infondatezza, questione di legittimità costituzionale

delle seguenti disposizioni di legge: gli artt. 68, 69 e 86 R.D. 18

giugno 1931 n. 773 T.U. leggi P.S. e 666 c.p. in riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima

parte, Cost., nella parte in cui le disposizioni censurate subordinano

all'apposita licenza di pubblica sicurezza il funzionamento anche di un

solo apparecchio automatico o semiautomatico da trattenimento in un

pubblico esercizio, già regolarmente autorizzato; l'art. 72 del citato

T.U. in riferimento agli artt. 3, prima parte, 24, secondo comma, 41,

prima parte, 97, secondo comma, Cost., nella parte in cui quest'ultima

norma condiziona il rilascio dell'anzidetta licenza al previo pagamento

dei diritti di autore. La questione così posta è stata già

dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 110/73; si

prospetterebbero tuttavia, sulle tracce della più recente dottrina,

nuove argomentazioni, rispetto a quelle prese in considerazione dalla

pronuncia testé richiamata.

Nella specie si tratta di un juke-box, e di un flipper "solitario",

l'uno e l'altro installati senza l'apposita licenza in un pubblico

esercizio regolarmente autorizzato, in quanto tale.

Quanto al primo di detti congegni, il giudice a quo riterrebbe per

parte sua che l'obbligo della relativa licenza di esercizio non risulti

da alcuna prescrizione di legge. A suo avviso, precisamente, il caso in

esame non ricade nelle previsioni del Testo Unico delle leggi di

pubblica sicurezza, le quali tutte, si assume, riguardano licenze

afferenti ad altre e diverse attività: rappresentazione di opere

musicali (art. 72), installazione di giuochi (art. 86), audizioni

all'aperto (art. 69), luoghi di pubblico spettacolo (80).

Inapplicabile alla specie, si afferma, è anche l'art. 68, in cui è

prevista la licenza per l'esercizio non del singolo juke-box, ma di

sale appositamente o prevalentemente destinate al pubblico ascolto

della musica. L'ipotesi che qui interessa sarebbe se mai assimilabile a

quella dell'apparecchio di ricezione radiofonica, in merito alla quale

la giurisprudenza aveva a suo tempo chiarito che, se l'apparecchio è

situato in un bar o altro pubblico esercizio, non vi è obbligo

dell'esercente di munirsi della licenza prescritta per i pubblici

spettacoli. Inconferente, al riguardo, sarebbe poi il rilievo che la

licenza per tenere e far funzionare l'elettrogrammofono a gettone

figuri espressamente prevista in un apposito paragrafo della tabella

annessa al Testo Unico sulle tasse di concessione governativa, fra le

altre che l'autorità di P.S. concede ai sensi dell'art. 68 del T. U.

di P.S., giacché si tratta di disposizione prettamente fiscale, dalla

quale non potrebbe correttamente argomentarsi l'assoggettamento di

alcuna attività ad interventi di polizia. Il caso in esame non

sarebbe, d'altra parte, nemmeno coperto dal disposto dell'art. 110 T.

U. di P.S. Questa statuizione vieta ogni possibilità di licenza nei

confronti di congegni automatici o semiautomatici da giuoco. Né il

juke-box né il flipper solitario ricadono, si assume, nell'ambito

della proibizione: ma con ciò non sarebbe per converso stabilito

l'obbligo della licenza per l'esercizio dell'uno o dell'altro

apparecchio. La norma in parola, osserva il giudice a quo, è anzi

diretta ad abrogare il previgente sistema, in quanto, appunto, fondato

sulla licenza, e andrebbe quindi intesa nel senso che essa faculta,

senza necessità di alcun provvedimento autorizzativo, le attività che

non vieta espressamente.

Posto ciò, si osserva tuttavia che la Corte di Cassazione e le

concordi pronunce di questa Corte hanno ricavato dalle disposizioni

oggetto di censura, e così introdotto nel diritto vivente, la norma,

in forza della quale l'obbligo della licenza viene ad essere prescritto

anche per il caso di specie. Il giudice a quo promuove quindi la

presente questione perché si dichiari che una simile prescrizione

configura un onere burocratico superfluo, in contrasto con gli invocati

precetti costituzionali. La Carta fondamentale esige, egli ritiene, che

l'iniziativa economica, garantita come produttiva, sia libera da

ingiustificate compressioni e che si rimuovano altresì gli ostacoli

all'effettiva attuazione del diritto all'eguaglianza e del diritto al

lavoro sia degli esercenti sia dei produttori e dei noleggiatori.

Andrebbe quindi disattesa, assume il Pretore di Padova, l'affermazione,

contenuta nella sentenza n. 110 del 1973 e secondo la quale per il

presente caso valgono le stesse ragioni giustificative dell'obbligo

della licenza concernente le sale di audizione. In primo luogo, sala di

audizione ed esercizio pubblico, ancorché provvisto di un juke-box, si

distinguerebbero in base al sicuro criterio della rispettiva

destinazione funzionale. La trasmissione della musica è elemento

fondamentale di trattenimento nell'un caso, come attesta la crescente

diffusione delle discoteche, marginale e di sottofondo nell'altro. Dove

l'esercizio pubblico sia stato, come nella specie, previamente

autorizzato, l'interesse di polizia dovrebbe allora ritenersi

compiutamente soddisfatto dalla scelta demandata all'autorità che

concede la licenza per l'apertura del locale. Compete a tale autorità,

si soggiunge, tener conto anche delle considerazioni che possono

riflettersi sull'eventuale installazione del juke-box (per esempio, il

presumibile maggiore afflusso di avventori e l'intralcio che ne

deriverebbe all'ingresso o all'uscita del locale), nonché di adottare,

ex art. 9 del T.U., le prescrizioni che si ritengano opportune per la

collocazione ed il funzionamento dell'apparecchio in seno all'esercizio

pubblico. Anche per questa via, dunque, sarebbe già apprestata

un'adeguata tutela delle ragioni che si adducono per giustificare la

previsione di un autonomo e specifico provvedimento autorizzativo per

il caso di specie. Dedotto che l'apposito provvedimento autorizzativo

prescritto dalla legge sarebbe privo di giustificazione, viene chiesto

alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 666

del codice penale, nella parte in cui configura come penalmente

illecita - in difetto della relativa licenza di P.S. - l'ipotesi di

trattenimenti non meglio individuati. La pronuncia verrebbe a stabilire

il principio secondo cui la sfera individuale garantita al privato, in

virtù dell'art. 41 Cost., non può essere sottoposta a limitazioni

inutili o sproporzionatamente gravose. Ne seguirebbe che l'interprete

è tenuto a considerare come tassativo l'elenco, finora ritenuto

esemplificativo, delle ipotesi per le quali, a norma delle disposizioni

censurate, è richiesta la licenza.

Analoghi rilievi vengono dedotti con riferimento al c.d. flipper

"solitario". Ad avviso del giudice a quo esso costituisce, al pari del

juke-box, un congegno di svago e non un giuoco, sia pur lecito, come si

è invece tenuto nella sentenza n. 110 del 1973. In detta pronuncia -

si osserva nel provvedimento di remissione - la Corte è incorsa

nell'erronea prospettiva di tenere distinti il trattenimento,

genericamente ipotizzato dalla disposizione incriminatrice dell'art.

666 c.p., ed il congegno automatico in cui resta esclusa qualsiasi

possibilità di scommessa o ripetizione della partita, di ritenere che

l'installazione di questo congegno sia subordinato all'apposita

licenza, prevista per l'esercizio delle sale di giuochi, e di

configurare come giustificative di detto provvedimento autorizzativo le

ragioni che stanno invece alla base del divieto assoluto del giuoco

illecito: tutela dei minori e prevenzione dell'ozio o di altro

possibile comportamento antisociale. Così, dice il giudice a quo, si

è trascurato che, nella specie, si ha solo un innocuo mezzo di

trattenimento, riguardo al quale non sussiste alcun autonomo interesse

di polizia, diverso da quello che legittima la licenza per l'apertura

del pubblico esercizio. Sempre nella sentenza n. 110 del 1973, la Corte

ha rilevato il continuo incremento nella produzione e nella vendita

degli apparecchi in questione per fugare ogni sospetto che l'obbligo

della licenza possa aver sostanzialmente nociuto agli imprenditori del

settore, e ai loro dipendenti. Ma una simile notazione in linea di

fatto non scalfirebbe il rilievo che l'esercizio dei diritti

costituzionalmente garantiti degli esercenti, dei noleggiatori, o

produttori degli apparecchi in questione ingiustificatamente vincolato

da un limite privo di utilità sociale, in assenza del quale si sarebbe

evidentemente registrata una espansione ancora maggiore delle attività

produttive e commerciali or ora menzionate.

Altre considerazioni vengono infine svolte con riferimento alla

presunta illegittimità costituzionale dell'art. 72. L'attuale

disciplina del diritto di autore è stata nella giurisprudenza della

Corte costituzionale giustificata (cfr. le sentenze 65/72 e 119/70) in

vista delle difficoltà che presenterebbe la tutela di questo diritto,

se essa fosse disgiunta da un'organizzazione capillare, atta a

controllare operazioni che si svolgono nei luoghi più disparati e

remoti. Ma ciò non toglie, soggiunge il giudice a quo, che la SIAE

abbia avuto assegnata una posizione di preminenza, la quale, nel caso

attuale, verrebbe in rilievo, sotto vario riguardo: in quanto è

garantita mediante la previsione che la concessione della licenza di

pubblica sicurezza sia subordinata all'avvenuto pagamento dei diritti

di autore e dei diritti erariali, con il risultato di investire

l'autorità di polizia, in violazione dell'art. 97 Cost., di compiti

estranei ai suoi fini istituzionali; ed in quanto si instaurerebbe

un'ingiustificata disparità nel potere negoziale a danno dei

produttori e noleggiatori degli apparecchi di svago, con la conseguente

offesa dei precetti posti, sebbene indirettamente, a tutela

dell'autonomia contrattuale, quale strumento della libera iniziativa

economica. In conclusione, per avere l'art. 72 previsto la riscossione

anticipata dei diritti di autore, senza previo accertamento dell'an e

del quantum, risulterebbero offesi gli artt. 24, 97, 3 e 41 Cost., nel

senso che è compressa, e quasi annullata, la libertà di

determinazione e l'autonomia del contraente più debole, configurandosi

un "solve et repete" imposto di autorità.

2. - Interviene in giudizio, a difesa della legittimità delle

norme censurate, il Presidente del Consiglio, per tramite

dell'Avvocatura dello Stato, la quale anzitutto rileva che, con la

sentenza 110/73, la Corte ha rigettato identica eccezione, sollevata

dal medesimo giudice a quo.

In precedenza, rileva ancora l'Avvocatura, la Corte aveva già

avuto modo di chiarire che l'obbligo della licenza non può dipendere

dal numero degli apparecchi installati nel pubblico esercizio.

L'Avvocatura richiama quindi la giurisprudenza sulla legittimità

dell'obbligo della licenza relativa agli apparecchi di puro

trattenimento nei pubblici esercizi, collegata ad esigenze di ordine ed

incolumità pubblica.

È poi da respingere, secondo la difesa dello Stato, la tesi

sostenuta dal giudice a quo, secondo la quale la licenza medesima si

risolverebbe in un doppione di quella per l'apertura dei pubblici

esercizi; per la confutazione di tale tesi, l'Avvocatura si richiama

alle argomentazioni addotte, nella sentenza 110/73, da questa Corte,

nel senso che, in base al principio della pluralità delle licenze, è

richiesta altra specifica autorizzazione per una attività anche

affine, e però non compresa fra quelle cui si riferisce la licenza per

l'apertura dell'esercizio.

Con riferimento infine alla questione concernente l'art. 72, viene

ricordato che il legislatore ha ritenuto di tale rilevanza il diritto

di autore, da prevedere forme particolari di reato; d'altro lato il

pagamento di tributi soddisfa pubblici interessi e non viola norme

costituzionali il principio che qualsiasi organo della pubblica

amministrazione non possa emettere atti di propria competenza, in

assenza del pagamento dei tributi dovuti. Considerato in diritto :

1. - Nel presente giudizio sono oggetto di censura gli artt. 68, 69

e 86 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica

sicurezza), nonché l'art. 666 del codice penale, in riferimento agli

artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima

parte, e 41, prima parte, Cost., nella parte in cui è prescritta

un'apposita licenza per installare in un esercizio pubblico, già, in

quanto tale, regolarmente autorizzato, un elettrogrammofono a gettone

(cosiddetto juke-box e un bigliardino cosiddetto flipper "solitario").

E anche denunciato, per presunto contrasto con gli artt. 3, prima

parte, 24, secondo comma, 41, prima parte, 97, secondo comma, Cost.,

l'art. 72 del citato T. U. n. 773 del 1931, in quanto subordina il

rilascio della suddetta licenza al pagamento dei diritti erariali e dei

diritti di autore.

La questione è, in sostanza, così prospettata:

1) l'obbligo di un'apposita licenza per il caso in esame

costituirebbe un'ingiustificata compressione della sfera della

iniziativa economica garantita, in virtù dell'art. 41 Cost., al

gestore del pubblico esercizio, nonché ai produttori e noleggiatori

degli apparecchi sopra menzionati ed ai relativi dipendenti. Da ciò

seguirebbe che la norma censurata vulnera altresì il principio di

eguaglianza e il diritto al lavoro di tutti gli anzidetti soggetti.

Precisamente, vien dedotto, con riguardo alla situazione di specie,

che juke-box e flipper si trovano in un bar provvisto di licenza, il

quale non muterebbe destinazione funzionale per il semplice fatto che

vi è installato un solo esemplare dell'uno e dell'altro congegno.

Sarebbe, quindi, ingiustificata, e lesiva degli invocati parametri

costituzionali, la norma che subordina l'uso di questi singoli

apparecchi ad un ulteriore provvedimento autorizzativo, diverso dalla

licenza già concessa per l'apertura del bar, e dalla quale si assume

compiutamente soddisfatto l'interesse di polizia concernente la

conduzione del pubblico esercizio. Al riguardo, si osserva tra l'altro

che, a norma dell'art. 9 del T. U. n. 773 del 1931, la competente

autorità potrebbe sempre imporre all'esercente le necessarie

prescrizioni perché l'apparecchio, pur in assenza di una previa e

apposita autorizzazione, sia usato in conformità del pubblico

interesse;

2) altre censure investono il citato art. 72 del T. U. del 1931,

che condiziona il rilascio della contestata licenza al pagamento dei

diritti di autore. Tale disposizione garantirebbe alla SIAE un'indebita

posizione di preminenza, con il risultato che, per questo verso, si

conferisce alla autorità di polizia una funzione estranea ai suoi

compiti istituzionali, e si determina d'altro lato, come spiegato in

narrativa, una situazione di disparità a danno dei produttori e

noleggiatori degli apparecchi in questione. L'aver previsto la

riscossione anticipata dei diritti di autore, senza previo accertamento

dell'an e del quantum, vulnererebbe l'iniziativa e la libertà di

determinazione costituzionalmente garantita al contribuente più

debole, configurandosi un solve et repete imposto di autorità. Così

si delinea la lesione degli artt. 3, prima parte, 24, secondo comma,

41, prima parte, 97, secondo comma, Cost.

2. - Nell'ordinanza di rinvio si assume che le disposizioni

denunziate, come esse sono intese nella giurisprudenza della Corte di

Cassazione e nelle concordi pronunce di questo Collegio, sanciscono

l'obbligo della licenza, sul quale verte la presente controversia. Non

si spiega tuttavia perché la censura di illegittimità costituzionale

sia stata proposta anche nei confronti dell'art. 69 del citato T. U. n.

773 del 1931. Infatti, lo stesso giudice a quo esclude espressamente

che tale statuizione, posta con riferimento ai trattenimenti dati in

pubblico per mestiere e alle pubbliche audizioni, possa applicarsi nel

procedimento di cui egli è investito. Si deve quindi preliminarmente

osservare che, per quanto concerne la denunzia della norma or ora

menzionata, la questione è inammissibile.

Identica conclusione s'impone, in punto di ammissibilità, con

riferimento alla questione che ha per oggetto l'art. 72 del citato T.

U. Soccorre in proposito una duplice osservazione:

a) il Pretore di Padova ritiene che anche quest'ultima norma sia

inapplicabile nel giudizio a quo, in quanto essa concernerebbe non

l'esecuzione mediante elettrogrammofono, ma l'altra e distinta ipotesi

della rappresentazione di opere musicali; e tuttavia promuove riguardo

a questa medesima norma il giudizio della Corte, senza chiarire per

alcun verso se essa opera nel diritto vigente in guisa da abbracciare,

diversamente da come egli vorrebbe, il caso di specie;

b) a parte ciò, la statuizione in esame si limita a disporre che

la licenza di P.S. è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in

conformità delle leggi speciali: ed è quindi la speciale normazione,

alla quale qui si fa soltanto rinvio, che andava assunta come oggetto

di diretta e puntuale censura in questa sede, giacché si asserisce che

proprio essa abbia determinato la lamentata posizione della SIAE,

dettando la disciplina investita dal provvedimento di rimessione.

3. - Le censure che residuano all'esame della Corte sono mosse sia

agli artt. 68 e 86 del T. U. di P.S., sia all'art. 666 del codice

penale. La questione che si prospetta in relazione a tali norme è

stata dichiarata infondata in altro giudizio (cfr. sentenza n. 110 del

1973). Pur di fronte alla più diffusa motivazione dell'ordinanza in

esame, la Corte non ritiene, per i rilievi che seguono, di doversi

discostare dalla decisione in precedenza adottata.

Si è detto come il giudice a quo individui la disciplina che egli

censura nella norma vivente ad opera della costruzione

giurisprudenziale della specie. Si può osservare, peraltro, che,

almeno, con riguardo all'uso del juke-box, l'apposita e qui contestata

previsione della relativa autorizzazione trova testuale riscontro in

altri vigenti atti normativi. Così, al n. 46.IV della tabella annessa

al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 ("Disciplina delle tasse sulle

concessioni governative") si contempla una specifica licenza - fra

quelle rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi

dell'art. 68 del T.U. - "per tenere e far funzionare nei pubblici

esercizi un elettrogrammofono a gettone"; licenza distinta dall'altra,

che riguarda, nella stessa tabella, le "audizioni" in generale (n.

46.I). Detto ciò, si tratta di vedere se l'aver prescritto l'obbligo,

penalmente sanzionato, della licenza configuri, nel caso in esame, quel

"superfluo ostacolo di ordine burocratico", che limiterebbe

indebitamente l'area costituzionalmente garantita all'iniziativa

privata. Questo è anzi il nucleo della presente indagine, dal momento

che il giudice a quo muove dalla prospettata violazione dell'art. 41

Cost., per denunziare di conseguenza le altre ipotesi di illegittimità

sopra richiamate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.

Ora, la sfera di cui si lamenta la lesione è, certo, protetta

dall'art. 41 Cost. Senonché, questa stessa disposizione, al secondo

comma, stabilisce che l'iniziativa economica privata "non può

svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana". Il legislatore

può dunque discrezionalmente limitare lo svolgimento delle attività

produttive dei singoli, finché adopera a questo scopo gli strumenti

che, lungi dall'offendere i testé richiamati precetti del testo

fondamentale, servono alla loro opportuna e razionale attuazione. Nel

caso in esame, l'esercizio dell'iniziativa privata viene assoggettato

ad un vincolo molteplice, nel senso che son richieste distinte licenze,

rispettivamente per l'apertura del bar, e per l'uso, in tale esercizio

pubblico, del juke-box o del flipper. Ma non per questo la norma è

costituzionalmente illegittima. Come la Corte ha chiarito nella

sentenza n. 110 del 1973, occorre per vero un'ulteriore specifica

autorizzazione in ordine a "qualsiasi attività, anche se affine, non

compresa nella licenza di cui un esercizio sia già fornito". D'altra

parte, questo principio di pluralità delle licenze - la cui

conformità a Costituzione il giudice a quo non mette in dubbio -

riceve ragionevole applicazione nella specie. La normativa denunziata

è infatti prevista in funzione di un interesse pubblico, del quale gli

organi amministrativi curano il perseguimento; essa trae così il suo

titolo giustificativo dall'esigenza di mantenere l'iniziativa privata

entro i limiti tracciati dal testo costituzionale: l'obbligo della

licenza è, a tacer d'altro, sorretto da un criterio di utilità

sociale, alla stregua del quale il legislatore ha ritenuto che le

attività svolte in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico)

esigono il vaglio preventivo dell'autorità, e vanno penalmente

sanzionate, dove tale prescrizione risulti inosservata.

Giova del resto ricordare come, con l'adottare l'anzidetto

criterio, sia stato in sede normativa conferito rilievo, prima di

tutto, all'ambiente spaziale della specifica attività, che deve essere

autorizzata. Basta che si tratti di luogo pubblico, o a questo dalla

legge assimilato. Non importa se esso, come accade nella specie, sia

destinato anche ad altre attività, egualmente soggette ad

autorizzazione, ma autonomamente prese in considerazione dal

legislatore, anche in vista della loro distinta rilevanza penale. Se

poi si guarda al caso in esame, la presenza, nell'esercizio pubblico,

pur di un solo Juke-box, e di un solo flipper, può rilevare, ai fini

della presente indagine, in varia guisa: può incidere sul flusso, o

sullo stesso genere della clientela, o toccare per altro verso, secondo

le circostanze, le esigenze della collettività, che l'organo

competente al rilascio della licenza è tenuto a valutare. Il fatto,

infine, che all'autorità di pubblica sicurezza è consentito di

imporre a chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia altre

prescrizioni, oltre quelle stabilite dalla legge, nulla toglie

all'utilità e giustificatezza dell'apposita licenza qui richiesta:

giova, semmai, a meglio dimostrarla. Ogni ulteriore prescrizione

eventualmente imposta all'esercente dall'autorità di pubblica

sicurezza, non potrebbe, invero, che afferire alle modalità di impiego

del juke- box e del flipper, per il quale fosse intervenuta l'apposita

autorizzazione. Anche qui, allora, è sempre quest'ultimo ed autonomo

provvedimento a venire in considerazione sul piano dell'interesse

pubblico: non la licenza già concessa per l'apertura dell'esercizio,

in cui l'apparecchio è collocato. Il che significa, semplicemente, che

la legge non solo subordina, in via generale, le attività in discorso

al regime della licenza, ma consente altri e più specifici controlli

del loro svolgimento: e ciò nell'implicito ma evidente presupposto

dell'utilità sociale, che si annette alla previsione del provvedimento

autorizzativo.

4 - Una precisazione va per ultimo fatta, quanto alla questione che

interessa, in particolare, l'uso del flipper "solitario". Il giudice a

quo contesta che qui ricorrano, come questa Corte ha ritenuto nella

sopra citata pronunzia, gli estremi del giuoco lecito: e cioè, non

soltanto del giuoco comunque vietato in luogo pubblico, ai sensi

dell'art. 110 del T. U. n. 773 del 1931 come modificato dall'art. 1

della legge n. 507 del 20 maggio 1965, ma anche di quello permesso in

seguito ad espressa autorizzazione (cfr. art. 194 R.D. 6 maggio 1940,

n. 635, regolamento di esecuzione del T. U. n. 773 del 1931).

L'apparecchio, osserva il Pretore di Padova, è spoglio delle

caratteristiche e delle possibilità automatiche di ripetizione o

prolungamento della partita, che nel passato lo aveva reso un gioco

illecito (cfr. sentenza n. 12 del 1970): e sarebbe ora ridotto a un

semplice mezzo di trattenimento, che esula persino dalla categoria del

giuoco permissibile. Anche se così fosse, tuttavia, i termini del

quesito all'attenzione della Corte non si sposterebbero. La questione

è infatti sollevata in relazione, non soltanto alle norme che

prescrivono la licenza per le audizioni o i giuochi leciti in pubblico

- rispettivamente agli artt. 68 e 86 del T. U. del 1931 - ma altresì

all'art. 666 del codice penale. Quest'ultima norma incrimina, per

l'appunto, i trattenimenti "in pubblico", "senza licenza" e "di

qualsiasi natura". Le sopracitate prescrizioni del T. U. di P.S.

formano, a loro volta, oggetto di censura, in quanto integrano la

previsione del codice mediante un elenco delle attività soggette ad

autorizzazione: il quale, ancorché non tassativo, come si osserva

nell'ordinanza di rinvio, include tuttavia, oltre ai giuochi leciti

(art. 86), i trattenimenti (art. 68). In questa prospettiva - osserva

il giudice a quo - un'eventuale pronuncia di accoglimento dovrebbe

investire sia l'art. 666 del codice penale, nella parte in cui esso

sanziona indiscriminatamente l'inosservanza del requisito della licenza

con riguardo ad ogni trattenimento in pubblico, sia la corrispondente

previsione del T. U., che dei trattenimenti e delle altre attività

soggette a licenza non dà, dal canto suo, una definizione esaustiva:

di guisa che il caso in esame, in cui la necessità del provvedimento

autorizzativo risulterebbe aver leso gli invocati parametri, venga ad

essere escluso dall'ambito dell'impugnata statuizione incriminatrice.

In definitiva, si denunzia l'obbligo della specifica licenza (e la

sanzione penale della relativa inosservanza), quando in un esercizio

pubblico debba installarsi quel certo tipo di bigliardino, che figura

nella specie: si abbia giuoco lecito oppure trattenimento, il

regolamento denunziato opererebbe comunque, e ad egual titolo. Ma

l'obbligo della licenza si giustifica in ogni caso, sempre in ragione,

come si è detto, della rilevanza che l'attività, illecita dove

difetti il provvedimento autorizzativo, acquista in pubblico. Ci

troviamo, allora, di fronte a una prescrizione razionalmente inquadrata

nel sistema dei limiti che circondano l'iniziativa privata: e nel

configurarla, anche con riguardo all'uso di un solo juke-box e di un

solo flipper, il legislatore non ha travalicato dal corretto esercizio

della discrezionalità che gli compete. Con ciò restano disattese le

rimanenti censure, avanzate in dipendenza dalla pretesa lesione

dell'art. 41 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e 666

del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo

e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte, Cost.;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72 del Testo Unico, sollevata dal Pretore di Padova, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, prima parte, 24,

secondo comma, 41, prima parte, e 97, secondo comma, Cost.;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 68 e 86 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e

dell'art. 666 del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte,

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari