Codice penale

Art. 648 c.p. — Ricettazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.

[2]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 648 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026

    27 maggio 2026

    La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.

    Art. 648 c.p. · Art. 1453 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1490 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 207/2019

    Parametro
    25 luglio 2019

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 712 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019. F.to: Giorgio LAT…

    Art. 712 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 162-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/2008

    Parametro
    21 febbraio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi…

    Art. 69 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 296/2005

    Parametro
    19 luglio 2005

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo…

    Art. 164 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 133 c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (11)

Se ne mostrano 10 su 11, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art648 · fonte del testo

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