Art. 712 c.p. — Acquisto di cose di sospetta provenienza
[1]Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.
[2]Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
