Art. 640 c.p. — Truffa
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[1]Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:
[3]1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
[4]2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; 119 154
- 2-bis)se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
[5]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
119Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Successivamente la Corte Costituzionale
154Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".
Testo in vigore dal 30 luglio 2020 al 30 dicembre 2022
