[1]Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni:

[3]1° se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

[4]2° se il fatto e' commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorita'.

[5]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art234 · fonte del testo

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