Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante

misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla

produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in

materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito

dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dalla Corte di cassazione nel

procedimento penale a carico di Berardino Palazzo, iscritta al n. 235

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, con ordinanza del

21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,

recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari

alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali

in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito

dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle comunità europee - legge comunitaria per il 1991), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso della Corte rimettente la norma impugnata, che

prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il fatto di chi,

mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue

indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità,

restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o

parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

(FEOGA), e che stabilisce altresì che il medesimo fatto sia

sanzionato solo a titolo di illecito amministrativo allorché la

somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di

lire, suscita dubbi di costituzionalità che non possono dirsi

risolti dalla sentenza n. 25 del 1994 della Corte costituzionale;

che infatti, secondo la Corte di cassazione, benché l'indicata

sentenza e successivamente la giurisprudenza di legittimità abbiano

configurato il rapporto tra la fattispecie in esame e il più grave

reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per

il conseguimento di erogazioni pubbliche) commesso in danno delle

comunità europee, in termini di sussidiarietà della prima rispetto

al secondo, si verifica in realtà che la norma denunciata, anziché

operare come strumento di estensione della tutela penale - ciò che

dovrebbe essere alla stregua appunto della sua ritenuta

sussidiarietà - si risolve in una restrizione della tutela medesima;

che, a tale riguardo, sulla premessa che anche il semplice

mendacio è da ritenere idoneo a integrare l'elemento dell'artificio

o raggiro, costitutivo del reato di truffa, osserva la Corte

rimettente che, nel settore delle erogazioni a carico delle comunità

europee, fatti che integrerebbero il reato previsto dall'art. 640-bis

del codice penale vengono a questo sottratti, per essere sanzionati

più lievemente - e, sotto la soglia di venti milioni di lire,

addirittura depenalizzati - in applicazione dell'impugnato art. 2

della legge n. 898 del 1986;

che tale differenziazione di disciplina, a fronte di condotte

identiche, appare alla Cassazione irragionevole e discriminatoria, in

particolare in quanto comporta una diminuita tutela di un solo

specifico settore, quello agricolo, rispetto a ogni altro settore

delle erogazioni comunitarie, per le quali è apprestata la tutela

penale dell'art. 640-bis cod. pen.;

che l'accennata disparità - secondo il giudice rimettente,

adombrata anche nella richiamata sentenza n. 25 del 1994 di questa

Corte - risulterebbe lesiva dell'invocato parametro costituzionale,

sia sul piano dell'uguaglianza che su quello della ragionevolezza,

tanto più se si considerano l'evoluzione del quadro normativo - con

l'introduzione di norme volte a rafforzare la tutela penale nel

settore delle erogazioni comunitarie, come è l'art. 316-bis cod.

pen., introdotto dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 - e la preminenza

del settore agricolo nell'ambito del processo di integrazione

europea;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Considerato che la Corte di cassazione dubita della

costituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 898 del 1986,

in quanto esso appresterebbe una tutela più debole - per i livelli

edittali della sanzione penale, nonché per il tramutamento del

carattere del fatto, da reato a illecito amministrativo, al di sotto

dell'importo già ricordato - relativamente alle erogazioni ottenute

indebitamente a carico del (solo) FEOGA, rispetto alle analoghe

condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle comunità

europee, condotte alle quali è applicabile la più rigorosa

previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen., introdotta

dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

che la prospettata censura di irragionevole differenziazione nel

trattamento di due fatti analoghi muove dalla premessa

dell'assimilabilità tra le condotte previste dalla norma denunciata

e da quella contenuta nell'art. 640-bis cod. pen., con la conseguenza

che, eliminata la prima (che prevede una sanzione penale meno grave),

si espanderebbe l'altra (che prevede una pena più grave);

che, in senso contrario, alla luce della ratio della

disposizione, quale desumibile univocamente dal suo testo e dai

lavori preparatori nonché dall'ulteriore intervento del legislatore

nel 1992 (attraverso l'inserimento della clausola iniziale "ove il

fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo

640-bis"), questa Corte ha già affermato che il rapporto tra l'art.

2 impugnato e la fattispecie codicistica è, sin dall'origine, di

sussidiarietà, non di specialità, e che pertanto l'area degli

illeciti che ricadono nella previsione dell'art. 2 non sarebbe, in

difetto di questo, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis del

codice penale, come in effetti non lo era, anche secondo la

giurisprudenza, prima della legge n. 898 del 1986, dall'art. 640 cod.

pen.;

che l'anzidetta ricostruzione del rapporto tra le due norme, del

resto recepita dalla concorde giurisprudenza di legittimità, fa

venire meno la validità della premessa argomentativa della Corte

rimettente, e, con essa, la conseguente censura di

incostituzionalità, basata su un asserito difetto di tutela nei

riguardi del solo settore delle erogazioni comunitarie in

agricoltura;

che all'indicata interpretazione, idonea a dissipare il dubbio di

costituzionalità, non può opporsi l'argomento della possibile

identificazione tra il semplice mendacio documentale e l'artificio o

raggiro che costituisce la truffa, poiché, come si è già

sottolineato nella sentenza n. 25 del 1994, la scelta legislativa per

l'introduzione dell'art. 2 è stata determinata proprio dall'opposto

orientamento della giurisprudenza, resti'a a ricondurre le frodi

puramente documentali al reato di truffa, e dunque dall'esigenza di

colmare un vuoto di tutela, non di ridurne l'efficacia;

che neppure può condurre a diversa soluzione l'argomentazione,

addotta dal giudice a quo secondo cui la stessa sentenza n. 25 del

1994 di questa Corte avrebbe riconosciuto l'inidoneità della sola

variazione del soggetto danneggiato (FEOGA) a giustificare una

disciplina sanzionatoria attenuata; un'osservazione, questa, che

nella richiamata sentenza costituisce semplicemente la premessa

dell'interpretazione adeguatrice in essa formulata, proprio al fine

di superare tale possibile risultato, e non una valutazione circa gli

effetti delle norme in questione;

che, pertanto, non apportando l'ordinanza di rinvio argomenti

tali da condurre a conclusioni diverse da quelle già espresse nella

citata sentenza n. 25 del 1994, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.

898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli

degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni

amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore

agricolo), come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992,

n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari