Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del

decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina

dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto

del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47

e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) promosso con ordinanza

emessa il 16 novembre 2001 dal giudice per l'udienza preliminare del

Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di G.F.,

iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 2001, il

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto

legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in

via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di

inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge

27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui - prevedendo, ai fini

dell'accesso al reddito minimo di inserimento, che l'istante, oltre a

percepire un reddito inferiore ad una determinata soglia, sia privo

di patrimonio, tanto mobiliare (sotto forma di titoli di Stato,

azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e

depositi bancari) che immobiliare (eccettuata, a certe condizioni,

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale) - non

considera "che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener conto

ai fini della quantificazione del reddito annualmente goduto e/o, in

ogni caso, non prevede un congruo limite al valore economico di tali

beni", al superamento del quale sia condizionata l'esclusione dal

beneficio;

che il giudice a quo premette di essere investito, quale

giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a

giudizio di persona imputata dei reati di cui agli artt. 483, 640 e

640-bis cod. pen., per aver percepito somme a titolo di integrazione

del reddito minimo di inserimento, attestando falsamente, nella

relativa domanda, di possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 237

del 1998;

che il rimettente ricorda come, ai sensi dell'art. 6 del

d.lgs. n. 237 del 1998, l'accesso al reddito minimo di inserimento -

istituto introdotto in via sperimentale dal medesimo decreto

legislativo in alcune aree del territorio nazionale, quale misura di

sostegno a favore delle persone in situazione di difficoltà ed

esposte al rischio della marginalità sociale - sia riservato ai

soggetti privi di reddito, ovvero con reddito che, tenuto conto di

qualsiasi emolumento percepito, non superi la "soglia di povertà",

stabilita (per il 1998) in lire 500.000 mensili, quanto alle persone

che vivano da sole, e in un importo maggiorato sulla base di una

"scala di equivalenza", in presenza di nucleo familiare;

che l'ammissione al beneficio comporta, ai sensi dell'art. 8

del medesimo decreto legislativo, l'attribuzione di una "integrazione

del reddito" pari alla differenza tra la "soglia di povertà" ed il

reddito effettivamente goduto;

che in forza dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237 del 1998

non possono comunque fruire del reddito minimo di inserimento coloro

che dispongono di un patrimonio, sia mobiliare, sotto forma di titoli

di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento

e depositi bancari; sia immobiliare, fatta eccezione per l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo

di proprietà, il cui valore non superi la soglia indicata dal

comune;

che ai fini dell'ottenimento della prestazione - ricorda

ancora il giudice a quo - è richiesta la presentazione di una

domanda al comune, cui va allegata una dichiarazione, sottoscritta a

norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e

integrazioni, con la quale il richiedente attesta di essere in

possesso dei prescritti requisiti;

che nel caso di specie era emerso che l'imputato - il quale

aveva presentato nel 1998 domanda al Comune di Isola di Capo Rizzuto

(incluso fra quelli individuati ai fini della sperimentazione),

dichiarando in essa e nell'allegata "autocertificazione" di non aver

goduto di alcun reddito negli anni 1997 e 1998 e di essere privo di

patrimonio nei sensi indicati dall'art. 6, comma 4, del citato

decreto legislativo - risultava in realtà intestatario, unitamente

alla moglie, di un deposito bancario presso un locale istituto di

credito con saldo di lire ventisettemila per gli anni 1997, 1998 e

1999;

che ad avviso del rimettente, a fronte di tale risultanza, la

richiesta di rinvio a giudizio - salva la riconducibilità del fatto

alla nuova e più favorevole previsione punitiva di cui

all'art. 316-ter cod. pen., in luogo di quella degli artt. 640 e

640-bis cod. pen. - dovrebbe essere accolta, poiché il comma 4

dell'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1998 richiede, come condicio sine

qua non per l'accesso al beneficio, che l'istante ed i suoi familiari

siano privi di patrimonio mobiliare, comprendendovi espressamente la

titolarità di depositi bancari;

che il giudice a quo ritiene, tuttavia, che "la rigida e

letterale applicazione" della norma impugnata determini una

irragionevole disparità di trattamento tra chi - non godendo di

alcun reddito, ovvero godendo di un reddito di gran lunga inferiore

alla "soglia di povertà" - resta escluso dall'accesso al reddito

minimo di inserimento solo perché titolare di un deposito bancario

(ovvero di altri beni mobili o immobili) anche di modestissima

entità; e chi - pur godendo di un reddito di una certa consistenza,

ma comunque rientrante nei limiti della "soglia" - è viceversa

ammesso al beneficio, in quanto privo dei suddetti beni;

che tale illogica sperequazione si determinerebbe sia

perché, nel formulare la disposizione oggetto di censura, il

legislatore non avrebbe considerato che i redditi prodotti dai beni

in essa indicati vanno a costituire il redditocomplessivo

dell'interessato; sia perché, in ogni caso - ove pure si ritenga che

la disponibilità dei beni stessi sia di per sé sola sintomatica del

godimento di redditi (anche occulti) incompatibili con la finalità

dell'istituto - una simile presunzione sarebbe ragionevole solo

quando il valore dei beni posseduti superi un "congruo limite";

che il rimettente sottolinea, infine, in punto di rilevanza,

che se la norma denunciata non escludesse "sic et simpliciter" dal

reddito minimo di inserimento chi si trova nelle condizioni da essa

indicate, ovvero subordinasse l'esclusione "al superamento di un

certo limite" (di valore dei beni posseduti), l'imputato nel giudizio

a quo - risultato, dalle indagini di polizia giudiziaria, privo di

qualsiasi reddito e, dunque, in condizioni di assoluta indigenza, al

pari dei suoi familiari - avrebbe chiesto e percepito legittimamente

le provvidenze ed andrebbe pertanto esente da responsabilità penale.

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale della condizione negativa di accesso, di ordine

patrimoniale, all'istituto del reddito minimo di inserimento,

prevista dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 giugno

1998, n. 237;

che a fondamento del quesito di costituzionalità, formulato

peraltro in maniera ambigua ed ancipite - la norma viene impugnata,

infatti, da un lato, nella parte in cui non considera che dei redditi

ricavati dai beni in essa indicati "si deve tener conto ai fini della

quantificazione del reddito annualmente goduto" dall'interessato

(censura di non chiaro significato, quanto al tipo di pronuncia

invocata); dall'altro lato, e in via alternativa, nella parte in cui

non prevede "un congruo limite" al valore economico dei beni la cui

disponibilità è ostativa alla fruizione del beneficio - il giudice

a quo adduce una irragionevole disparità di trattamento derivante

non già dalla norma in sé, quanto piuttosto dalla sua "rigida e

letterale applicazione";

che il rimettente non si dà carico, tuttavia, di verificare,

ancor prima di sollevare la questione, se la disposizione si presti

ad una interpretazione diversa da quella censurata: una

interpretazione, cioè, che - avuto riguardo alla fattispecie oggetto

del giudizio a quo - escluda la preclusione dell'accesso al beneficio

nel caso di disponibilità di beni di valore pari ad una esigua

frazione del reddito mensile che segna la "soglia di povertà"

rilevante in subiecta materia, e talmente prossima allo zero da

rendere la condizione di possidenza puramente "nominale";

che una simile indagine appariva invero doverosa a fronte sia

della lettera che della ratio dalla norma: quest'ultima nega infatti

la prestazione ai soggetti che dispongano non già, puramente e

semplicemente, di determinati beni mobili a carattere finanziario o

di beni immobili, quanto piuttosto di un "patrimonio sotto forma" dei

predetti beni; e ciò nella presunzione che siffatta disponibilità

patrimoniale - secondo quanto lo stesso rimettente del resto adombra

- sia indice di una capacità economica, ancorché "minimale",

incompatibile con il carattere "estremo" della misura di sostegno in

questione;

che il rimettente ha lasciato pertanto incompiuto quel

tentativo di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione

adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice

è tenuto prima di sollevare l'incidente di costituzionalità (cfr.,

ex plurimis, ordinanze n. 322 del 2001, n. 177 e n. 592 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto

legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in

via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di

inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge

27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Crotone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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