Codice penale

Art. 640 c.p. — Truffa

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[1]Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

[3]1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[4]2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 294/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983 (r.o. 967/83); b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo comma, c.p. -…

    Art. 617-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 640 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 12 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art640 · fonte del testo

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