Art. 640 c.p. — Truffa
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[1]Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:
[3]1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
[4]2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981
