Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo

comma, numero 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il

12 maggio 1992 dal Tribunale di Rieti nel procedimento penale a

carico di Volpe Sergio ed altri, iscritta al n. 484 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Rieti, dopo aver premesso come, alla

luce della evoluzione subita dal quadro normativo e

giurisprudenziale, abbia finito per prevalere la "tesi privatistica"

che assegna carattere d'impresa alla attività di raccolta del

risparmio e di esercizio del credito, indipendentemente dalla natura

pubblica o privata degli enti che la esercitano, cosicché risulta

parificata "la qualificazione soggettiva dei dipendenti bancari"

essendo ormai priva di rilievo, a tal fine, la natura dell'istituto

cui fanno capo, ha osservato che, mentre nella ipotesi di

appropriazione indebita il patrimonio dell'ente creditizio è

garantito allo stesso modo a prescindere dalla natura pubblica o

privata dell'ente,

ove l'aggressione sia stata realizzata mediante frode il patrimonio

della banca è diversamente tutelato sul piano penale a seconda che

si tratti di ente pubblico o privato, anche se nelle due fattispecie

poste a raffronto (appropriazione indebita e truffa) identica è "la

natura del bene protetto (l'integrità del patrimonio), la

qualificazione soggettiva dell'autore del reato (operatore bancario)

e la natura privatistica e imprenditoriale dell'attività

esercitata";

che, alla stregua delle riferite considerazioni, il giudice a

quo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice

penale, ponendo a fondamento della propria censura l'irragionevole

disparità di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che

risponde di truffa in danno di un istituto di credito privato (art.

640, primo comma, del codice penale) e quello che ha commesso il

medesimo reato ai danni di un ente creditizio pubblico (art. 640,

secondo comma, n. 1, dello stesso codice), in relazione, altresì,

all'identico trattamento che viene invece riservato ad entrambi i

soggetti nella distinta ipotesi della appropriazione indebita,

parimenti iscritta nel Capo II, Titolo XIII, Libro II, del codice

penale, dedicato ai "delitti contro il patrimonio mediante frode";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non

fondata;

Considerato che se, da un lato, l'inquadramento della ordinaria

attività bancaria nella sfera del privato si è rivelata produttiva

di immediati effetti in ordine alla configurabilità di determinate

fattispecie che si tipizzano in ragione della particolare qualità

del soggetto attivo del reato, cosicché si è esclusa

l'applicabilità, nei confronti dei dipendenti delle aziende di

credito di diritto pubblico, "delle norme penali previste dal Capo I

del Titolo Secondo del codice penale, perché gli impiegati degli

enti creditizi pubblici, quando esercitano detta attività, non

esercitano una pubblica funzione amministrativa" (v. Sentenza n. 309

del 1988), deve per altro verso rilevarsi come la natura privatistica

che caratterizza l'attività del credito non possa ritenersi in sé

idonea ad escludere la qualità pubblica dell'ente che la esercita,

ove tale qualità risalti, come nella specie, ai fini di una più

penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi

generali di cui l'ente è portatore sono offesi dal reato;

che la ontologica ragionevolezza della tutela rafforzata di cui

l'ente pubblico gode svela, pertanto, l'infondatezza della doglianza,

la quale pretende di assumere a fondamento della censura una

disparità di trattamento che trova invece adeguata giustificazione

nella diversa qualità, non dei soggetti attivi, ma delle parti

offese dal delitto di truffa;

che, d'altra parte, non potendosi il delitto previsto dall'art.

640 del codice penale iscrivere nel novero dei cosiddetti reati

propri, la circostanza che il delitto stesso sia stato realizzato da

un dipendente di una azienda di credito evoca una questione di mero

fatto che non incide sulla struttura della fattispecie, giacché

identico permane il trattamento sanzionatorio anche nella ipotesi in

cui il reato sia commesso da un "estraneo" alla azienda;

e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari