Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia), promossi con ordinanze emesse il 4 febbraio 1997 dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di

Palermo, il 5 marzo ed il 26 febbraio 1997 (n. 3 ordinanze), dal

giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma

rispettivamente iscritte ai nn. 183, 200, 201, 202 e 256 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 16, 17 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n. 183

del 1997), pervenuta a questa Corte il 24 marzo 1997, il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4,

del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella

parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il reato di

truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo

comma, del codice penale militare di pace;

che analoghe questioni sono state sollevate dal giudice

dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma, con

quattro ordinanze emesse, la prima, il 5 marzo 1997 (r.o. n. 200 del

1997), le altre il 26 febbraio 1997 (r.o. nn. 201, 202 e 256 del

1997), e pervenute le prime tre il 3 aprile, l'ultima il 22 aprile

1997;

che, ad avviso dei remittenti, contrasterebbe con il principio

costituzionale di uguaglianza la mancata estensione dell'amnistia,

prevista per il reato comune di truffa aggravata (art. 640, secondo

comma, del codice penale), al reato di truffa militare aggravata

(art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace), del

tutto simile al primo per elementi costitutivi e per trattamento

sanzionatorio, mentre l'elemento di specificità costituito dalla

qualità militare del soggetto attivo e di quello danneggiato non

sarebbe idoneo a giustificare il trattamento deteriore previsto per

il reato militare;

che è intervenuto, nei soli giudizi promossi con le ordinanze

r.o. n. 183 e n. 256 del 1997, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

non fondate.

Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche, vanno

riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 272 del 1997, successiva alle

ordinanze di remissione, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12

aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) "nella parte in cui non

prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa

militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma,

del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la

circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice

penale", e, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n.

73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia), nella parte corrispondente;

che pertanto, essendo cessata, con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, l'efficacia della norma impugnata, le

questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett.

c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Palermo e

dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale militare

di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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