Art. 633 c.p. — Invasione di terreni o edifici
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[1]Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.
[2]Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234
7Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 25 maggio 1945 al 29 settembre 1982
