Codice penale

Art. 633 c.p. — Invasione di terreni o edifici

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[1]Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

[2]Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 633 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24053/2025

    28 agosto 2025

    Il temporaneo diniego, da parte della P.A., di prestare assistenza all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è legittimo solo in presenza di forza maggiore, che non può consistere in difficoltà organizzative, né nella scelta discrezionale di bilanciare l'interesse all'esecuzione con altri interessi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il ritardo di oltre tre anni nello sgombero di un immobile abusivamente occupato, determinato dalla dichiarata indisponibilità delle Forze dell'ordine intervenute su richiesta dell'ufficiale giudiziario, in ragione della presenza di soggetti vulnerabili e di manifestanti).

    Art. 633 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 608 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 28/2024

    Questione infondata
    27 febbraio 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dell’art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. La disposizione censurata, la cui ratio si rinviene nell’esigenza di punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare irragionevole né lesiva del principio di offensività o dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono di un edificio un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene; né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto. Nemmeno l’art. 47 Cost. rende legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.

    Art. 633 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il delitto d'invasione di terreni o di edifici (articolo 648 del progetto definitivo) si applicava la reclusione fino a due anni, più la multa da lire mille a diecimila, e si procedeva d'ufficio, quando il fatto fosse stato commesso da più di cinque persone con armi, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. La Commissione parlamentare ritenne che, data questa formula, potesse sorgere il dubbio se sia necessario che i sei o più invasori siano tutti armati, ovvero basti che sia armato uno solo di essi, e se occorra o no che il colpevole o i colpevoli siano palesemente armati. Per togliere ogni incertezza ho modificato la formula della disposizione (art. 633 del codice), dichiarando espressamente che dei sei o più invasori basta che anche uno solo sia palesemente armato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 208

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art633 · fonte del testo

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