Art. 508 c.p. — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

[1]Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

[2]Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente. 36

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

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Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Testo vigente dal 4 giugno 1966

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/1975

    Questione infondata
    17 luglio 1975

    L'art. 508 non contrasta con gli artt. 3, 4, primo comma, 40 e 41 Cost. La Costituzione, lungi dall'estraniarsi dal campo economico, ne regola e tutela i rapporti, privilegiando bensì il lavoro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della libertà. Quanto alla produzione, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere irrilevanti i comportamenti che quando non siano legittime espressioni del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, impediscano o turbino il normale svolgimento del lavoro. Non può quindi ritenersi illegittima la disposizione in esame che colpisce l'invasione o l'occupazione dell'azienda agricola o industriale, non già di per sé, ma solo se messa in atto col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Nel che è agevole cogliere la tutela dell'ulteriore interesse, di grande rilievo costituzionale, inerente alla libertà del lavoro. Per quanto poi attiene al secondo comma dell'art. 508, non può mai ritenersi coperto da protezione costituzionale il danneggiamento, anche se su di esso, come circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di sciopero, la Corte, con sent. n. 119 del 1970 si è pronunciata per l'illegittimità. Ne' può ritenersi che vi sia ingiustificata disparità di trattamento normativo tra chi commetta il reato di danneggiamento previsto dal secondo comma dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo. Analogo argomento va addotto circa la pretesa disparità di trattamento punitivo tra le ipotesi dell'art. 508, primo comma, e quelle dell'art. 633 dello stesso codice, annoverato tra i diritti che offendono il patrimonio. È anche da escludere la violazione degli artt. 41 e 40 Cost., rispettivamente perché ne' dai limiti della libertà dell'imprenditore segue che questa debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla; ne' l'occupazione dell'azienda è mezzo indispensabile per l'esercizio del diritto di sciopero. Va per altro ribadito che l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda è punita se ed in quanto la condotta sia posta in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro". Dal che discende che si è fuori dalle previsioni dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente o indipendente rispetto all'occupazione stessa, come ad esempio, nel caso di serrata e finché questa perduri. Ne' è invocato a proposito l'art. 4, primo comma, Cost., perché l'efficacia sanzionatoria della norma denunziata è proprio rivolta a proteggere del lavoro la continuità e regolarità. Esula, infine, dall'indagine di legittimità costituzionale esaminare e valutare se per la mancanza del dolo specifico sussistono gli estremi obiettivi e subiettivi dell'art. 633 cod. pen. o di altro fatto di reato.

    Art. 508 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 40 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1966

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

    Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art508 · fonte del testo

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