Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1991 dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari nel

procedimento penale a carico di Bruno Luciano, iscritta al n. 342 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 (pervenuta a questa

Corte l'8 giugno 1993), il Pretore di Brescia, sezione distaccata di

Chiari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma,

del codice penale "nella parte in cui non consente che l'attenuante

da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma

dello stesso articolo".

Il remittente premette che l'imputato - citato a giudizio per

rispondere del delitto di cui all'art. 385, terzo comma, del codice

penale perché si era allontanato dalla propria abitazione ove era

stato posto agli arresti domiciliari - ha chiesto, ai sensi dell'art.

444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena di

giorni 54 di reclusione, pena determinata applicando, fra l'altro,

l'attenuante di cui al quarto comma del medesimo art. 385 del codice

penale (secondo cui "quando l'evaso si costituisce in carcere prima

della condanna, la pena è diminuita"), in quanto l'imputato era

successivamente rientrato nella sua abitazione. Senonché il pubblico

ministero non ha prestato il consenso, ritenendo non applicabile alla

fattispecie la detta circostanza attenuante.

Ciò posto, il giudice a quo, rilevato che la norma impugnata, per

il modo in cui è formulata, effettivamente non è applicabile alla

fattispecie, osserva che le due ipotesi delittuose previste dal primo

e dal terzo comma dell'art. 385 del codice penale tutelano lo stesso

bene giuridico e che, pertanto, il fatto che il ravvedimento attuoso

dell'evaso venga valutato favorevolmente soltanto nell'ipotesi di cui

al primo comma determina una evidente disparità di trattamento, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che le due situazioni - evasione

dal carcere ed evasione dagli arresti domiciliari -, pur violando lo

stesso bene giuridico, non sono eguali, né omogenee, non foss'altro

per le diverse difficoltà che comporta la prima rispetto alla

seconda.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, non è illogico, e comunque

rientra nella discrezionalità del legislatore, prevedere una pena

diversa, attraverso l'applicazione di un'attenuante, per fatti di

egual natura, ma diversi sotto il profilo della condotta oggettiva. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 385, quarto comma, del

codice penale, "nella parte in cui non consente che l'attenuante da

esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma

dello stesso articolo".

Il menzionato articolo del codice penale, dopo aver configurato,

nei primi due commi, il delitto di evasione e le relative circostanze

aggravanti, estende, al terzo comma, l'applicabilità delle

precedenti disposizioni - per quanto qui interessa - "anche

all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione

o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani";

prevede, infine, al quarto ed ultimo comma, che la pena è diminuita

"quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna".

Il giudice remittente, ritenendo che detta speciale attenuante non

sia in radice applicabile, data la formulazione della norma, alla

fattispecie criminosa dell'allontanamento dal luogo degli arresti

domiciliari, ravvisa in tale preclusione un'ingiustificata disparità

di trattamento rispetto all'ipotesi, identica quanto agli effetti,

del ravvedimento attuoso dell'evaso.

2. - La questione dell'applicabilità o meno della diminuente di

cui alla norma impugnata anche all'ipotesi dell'allontanamento dal

locus custodiae è stata oggetto di divergenti pronunce della Corte

di cassazione. A dirimere il contrasto è, tuttavia, di recente

intervenuta la medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 11343 del

10 dicembre 1993), la quale ha definitivamente adottato la soluzione

affermativa, osservando, fra l'altro, che l'opposta interpretazione

darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto a fattispecie

analoghe e non si sottrarrebbe, quindi, a sospetti di

incostituzionalità.

L'interpretazione della norma impugnata fornita dal giudice cui

spetta la nomofilachia determina, pertanto, il venir meno del

presupposto da cui muove il remittente, con la conseguenza che la

questione sollevata deve dichiararsi non fondata.

Spetta ovviamente al medesimo giudice a quo verificare, in ordine

alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, se nel comportamento

tenuto dall'imputato siano ravvisabili gli estremi cui, secondo la

citata decisione della Corte di cassazione, è in concreto

subordinata la concessione dell'attenuante in questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia,

sezione distaccata di Chiari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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