Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1999 dal pretore di

Nocera Inferiore, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 17 settembre 1999, il pretore

di Nocera Inferiore - nel corso di unprocedimento penale nei

confronti di un imputato del delitto di evasione (art. 385, terzo

comma, del codice penale) - ha sollevato, in riferimento all'articolo

3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui esclude

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive

brevi previste dagli artt. 53 e ss. della stessa legge al reato di

evasione ex art. 385, commi primo e terzo, del codice penale";

che il remittente premette che una precedente sentenza,

emessa nell'ambito dello stesso procedimento, con la quale

all'imputato era già stata applicata, ai sensi degli articoli 444 e

ss. del codice di procedura penale, la pena di mesi quattro di

reclusione, sostituita, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 689

del 1981, con la sanzione della libertà controllata per la durata di

mesi otto, è stata annullata dalla Corte di cassazione proprio per

la violazione del divieto di sostituzione della pena detentiva

stabilito dall'articolo 60 della citata legge in caso di condanna per

il reato di evasione;

che, ad avviso del remittente, quest'ultima disposizione

violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe

una irragionevole discriminazione rispetto ad altri reati

(segnatamente quelli di procurata evasione e di procurata

inosservanza di pena, rispettivamente previsti dagli artt. 386 e 390

del codice penale), i quali, pur essendo, sul piano del trattamento

sanzionatorio, di maggiore gravità, e pur appartenendo alla medesima

"classe" dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, sono

ammessi al regime delle sanzioni sostitutive;

che il giudice a quo richiamando quali tertia comparationis

le specifiche ipotesi criminose sopra indicate, ritiene di poter

superare le argomentazioni contenute nella sentenza n. 406 del 1997,

con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione

di legittimità costituzionale;

che, quanto alla rilevanza della questione, il pretore di

Nocera Inferiore ne afferma la sussistenza sulla base della duplice

considerazione che, da un lato, non opererebbe nella specie alcuna

delle preclusioni di ordine soggettivo di cui all'articolo 59 della

legge n. 689 del 1981, e, dall'altro, la pena da irrogare

eventualmente all'imputato per il reato di evasione, potrebbe

rientrare nei limiti previsti dall'articolo 53 della medesima legge

ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile - perché il giudicea quo avrebbe dovuto uniformarsi al

principio di diritto affermato nel medesimo procedimento dalla Corte

di cassazione - e comunque infondata.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta

dall'Avvocatura dello Stato non può essere accolta poiché, secondo

la costante giurisprudenza di questa Corte, è consentito al giudice

di rinvio sollevare questione di legittimità costituzionale della

disposizione nell'interpretazione alla quale è vincolato in forza

del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (v., da

ultimo, ordinanze n. 501 del 2000 e n. 11 del 1999);

che, con la sentenza n. 406 del 1997, richiamata dal

remittente, questa Corte ha già ritenuto non fondata analoga

questione di legittimità costituzionale, rilevando la non

omogeneità dei reati allora posti a raffronto (omicidio colposo e,

tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, frode

processuale e subornazione) rispetto al delitto di evasione;

che a conclusioni non diverse deve pervenirsi anche in

relazione ai nuovi tertia comparationis oggi indicati dal remittente

(reati di procurata evasione e di procurata inosservanza di pena,

sanzionati, rispettivamente, dagli articoli 386 e 390 del codice

penale), giacché questi non presentano caratteristiche di piena

omogeneità con il delitto di evasione, diversa essendo la posizione

di chi agevoli l'evasione o l'inosservanza della pena rispetto a

quella di chi volontariamente si sottragga alla esecuzione della pena

stessa;

che l'elemento che rende disomogenei i termini del giudizio

di eguaglianza e che appare idoneo a giustificare il diverso

trattamento ad essi riservato dal legislatore non consiste né nella

entità della pena edittale, che è anzi più grave nei due reati

ammessi al beneficio, né nella iscrivibilità dei reati nell'una

piuttosto che nell'altra classe, ma nella efficacia deterrente che

deve essere propria della pena e che, con riguardo alle sanzioni

sostitutive, per i caratteri oggettivi della condotta, non

irragionevolmente è stata ritenuta incomparabilmente minore, se non

addirittura inesistente, nell'ipotesi di evasione;

che, benché questa Corte abbia più volte auspicato un

intervento del legislatore teso a razionalizzare il sistema delle

sanzioni sostitutive e delle esclusioni oggettive, le quali, a causa

della consistente stratificazione normativa, possono effettivamente

dare luogo a incongruenze e disarmonie, la presente questione, nei

termini prospettati, deve essere dichiarata manifestamente infondata,

non essendo dato riscontrare alcuna arbitraria disparità di

trattamento tra le situazioni indicate dal remittente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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