Art. 393 c.p. — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

[1]Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

[2]Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.

[3]La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che «la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc.». La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole «ogni altro» erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione. Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 146

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art393 · fonte del testo

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