Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1990

Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71- bis, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977,

n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354,

sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 385 del codice penale),

promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di

sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di Nappo Pietro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza

del 9 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 71- bis,

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art.

11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, "nella parte in cui non prevede

che il provvedimento conclusivo nel giudizio di sorveglianza,

indicato formalmente come ordinanza, non viene interpretato e letto

come sentenza";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata irrilevante o

comunque manifestamente infondata";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato

con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;

che l'art. 260 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così dispone: "Nelle

materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni

ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data

di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a

tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale

i procedimenti medesimi sono in corso";

e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari