Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo

comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse entrambe

l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Maimone Baronello Antonino e di

Spampinato Roberto, iscritte ai nn. 70 e 77 del registro ordinanze

1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 ed

8, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Catania, con due ordinanze di identico

contenuto emesse entrambe l'11 ottobre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma,

del codice penale, nella parte in cui - richiamando la sanzione

relativa all'evasione dal carcere anche per chi essendo in stato di

arresto nella propria abitazione o in altro luogo se ne allontana -

prevede una pena minima edittale di sei mesi di reclusione;

che il giudice rimettente fa presente che la Corte ha dichiarato

manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, analogo dubbio di legittimità costituzionale

concernente la stessa disposizione normativa (ordinanza n. 425 del

1988), ma sollecita una nuova valutazione che tenga conto della

successiva giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, se

appartiene alla discrezionalità del legislatore determinare la

quantità e qualità della sanzione penale, rientra tra i compiti del

giudice delle leggi verificare che l'uso della discrezionalità

legislativa in materia di trattamento punitivo rispetti il limite

della ragionevolezza, che esige che la pena sia proporzionata al

disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema

sanzionatorio adempia ad un tempo alla funzione di difesa sociale ed

a quella di tutela delle posizioni individuali (sentenza n. 341 del

1994);

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 385, terzo comma,

del codice penale equiparerebbe nella sanzione fatti di diversa

gravità, giacché l'evasione dal carcere postulerebbe la fuga o

l'allontanamento definitivo, mentre l'allontanamento dell'imputato

dal luogo degli arresti domiciliari raramente rivestirebbe carattere

di definitività, sicché l'identità di previsione sanzionatoria

sarebbe irragionevole e comporterebbe una palese sproporzione del

sacrificio della libertà personale rispetto al disvalore

dell'illecito, tale da vanificare il fine rieducativo della pena, in

contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili e comunque infondate;

Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche,

relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per

essere decisi congiuntamente;

che le ordinanze di rimessione tendono ad una disciplina

sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari

diversa da quella prevista per l'evasione e di minor rigore nel

minimo edittale;

che la configurazione di fattispecie criminose e la

determinazione della quantità e qualità della sanzione penale

appartengono alla discrezionalità del legislatore, e non spetta alla

Corte intervenire e modificare le scelte punitive effettuate dal

legislatore, a meno che sia evidente e del tutto irragionevole la

sproporzione tra sanzione e disvalore concreto del fatto, non

sorretta dalla minima giustificazione (sentenza n. 341 del 1994;

ordinanza n. 520 del 1991);

che la scelta compiuta dal legislatore nella definizione del

reato e nella previsione di una eguale sanzione minima per il delitto

di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di

evasione dal carcere non è palesemente irragionevole, apparendo

fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di

rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della libertà

personale, tanto più che l'osservanza del dovere di non

allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in maggior

misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è

sottoposto;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma,

del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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