Art. 143 — Resistenza alla forza armata

[1]Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

[2]Se la violenza o la minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.

[3]Se la violenza o minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, ancorche' senza uso di armi, la pena e' della reclusione militare da tre a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art143 · fonte del testo

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