Art. 373 c.p. — Falsa perizia o interpretazione
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[1]Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
[2]La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982
