Codice penale

Art. 31 c.p. — Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/1997

    Questione infondata
    11 dicembre 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 234, terzo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara mani…

    Art. 29 c.p. · Art. 234 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/1994

    Questione inammissibile
    13 aprile 1994

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994. Il presidente: CASA…

    Art. 30 c.p. · Art. 31 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31). La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Nè diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli. In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di «delitti», non è il caso di parlare di «minime infrazioni». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire. La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 20

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari