Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del Regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento

del tribunale per i minorenni) convertito in legge 27 maggio 1935, n.

835 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge

20 luglio 1934, n. 1404, riguardante l'istituzione e il funzionamento

del tribunale per i minorenni) e degli artt. 263, 270 e 373 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 22

dicembre 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento

penale a carico di Pasqualotto Mauro ed altro, iscritta al n. 132 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Magrini Fabio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 22 dicembre 1987 (Reg. ord. 132/1988) emessa

nel procedimento penale nei confronti di Pasqualotto Mauro, minore

degli anni diciotto, imputato di furto militare aggravato, il

tribunale militare di Padova solleva tre distinte questioni di

legittimità costituzionale.

Innanzi tutto, il giudice a quo ritiene contrastanti con gli artt.

3 e 31, secondo comma, Cost., gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, rispettivamente,

comprendono nella sfera di competenza del tribunale militare e

conseguentemente escludono da quella del tribunale per i minorenni la

cognizione dei reati commessi da militari infradiciottenni. In

particolare, l'art. 3 Cost. sarebbe violato per la diversità di

trattamento stabilito per il minorenne che ponga in essere un reato

militare rispetto a qualsiasi altra situazione in cui il minorenne

commetta un reato e l'art. 31, secondo comma, Cost. sarebbe leso per

non essersi tenuto conto della necessità di proteggere "... la

gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". La

disciplina impugnata non sarebbe, peraltro, rispondente ad una

necessità d'ordine costituzionale, giacché l'ultimo comma dell'art.

103, Cost. non introduce una riserva di giurisdizione per i tribunali

militari bensì, come è stato posto in luce dalla giurisprudenza

costituzionale, sancisce soltanto i limiti soggettivi ed oggettivi di

tale giurisdizione.

In secondo luogo, viene impugnato, con riferimento agli artt. 3 e

24, primo comma, Cost., l'art. 270, c.p.m.p., che prevede il divieto

dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale militare.

Invero, a seguito della sentenza n. 278 del 1987 della Corte

costituzionale e della legge 7 maggio 1981, n. 180, sarebbero venute

meno le ragioni che conducevano a tutelare l'esigenza d'una

particolare celerità e speditezza dei procedimenti militari.

Pertanto, l'esclusione della parte civile nel procedimento penale

militare comporterebbe lesione del principio d'eguaglianza ex art. 3

Cost. nonché del diritto d'azione, ex art. 24, primo comma, Cost.

Infine, le norme costituzionali da ultimo citate risulterebbero

violate anche dall'art. 373 c.p.m.p., disponendo quest'ultimo che la

sentenza resa nel procedimento penale militare (nel quale, ai sensi

dell'art. 270 c.p.m.p., il danneggiato da reato militare non può

intervenire come parte civile) fa stato nel successivo giudizio

civile.

2. - Si è costituita in giudizio la parte civile Magrini Fabio,

che ha richiesto la declaratoria d'incostituzionalità degli artt.

270 e 373 c.p.m.p. ribadendo le argomentazioni prospettate sul punto

dall'ordinanza di rimessione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità

della questione relativa all'art. 373 c.p.m.p. e, nel merito, per

l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.

In ordine alla questione relativa alla competenza a giudicare i

reati militari commessi da minorenni, l'Avvocatura ritiene che la

scelta del giudice sia rimessa dalla Costituzione alla

discrezionalità del legislatore ordinario. Invero, da un lato,

l'ultimo comma dell'art. 31 Cost., nel porre tra i fini della

Repubblica la protezione della gioventù e nel disporre,

conseguentemente, la promozione degli istituti destinati a tale

scopo, non indica questi istituti né, tanto meno, ne definisce

attività e competenze; e, d'altro lato, il terzo comma dell'art. 103

Cost. espressamente rimette alla legge ordinaria la determinazione

dell'oggetto della giurisdizione militare.

Dai principi costituzionali, peraltro, non si desumerebbe alcuna

priorità tra le esigenze che le due giurisdizioni penali in

questione tutelano.

Nemmeno risulterebbe violato il principio di eguaglianza. Infatti,

se è vero che il trattamento giurisdizionale stabilito per il

minorenne imputato di reato militare è diverso da quello previsto

per il minorenne imputato di reato comune, analoga diversità è

prevista per gli adulti che commettano reati militari o comuni: si

tratta, in entrambi i casi, di diversità logicamente giustificata

dalla differente posizione di chi, appartenendo alle forze armate, è

soggetto agli obblighi ed alle regole dell'ordinamento militare,

rispetto a chi, estraneo alle forze armate, a quegli obblighi ed a

quelle regole non è soggetto.

In ordine alla questione relativa all'art. 270 c.p.m.p., che

esclude la costituzione di parte civile innanzi ai tribunali

militari, l'Avvocatura ricorda che questa Corte ha affermato che

l'esclusione prevista dall'art. 270 c.p.m.p. deve considerarsi "in

armonia con gli intenti del Costituente, il quale limita

soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare ai reati

commessi da appartenenti alle forze armate" (Sentenza n. 106 del

1977).

Infine, in relazione all'impugnativa dell'art. 373 c.p.m.p.,

l'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della questione,

spettando al giudice civile, che deve pronunciarsi sulla domanda di

risarcimento del danno, stabilire se e quali effetti l'intervenuta

sentenza del giudice militare abbia nel successivo giudizio civile di

danno.

Nel merito l'Avvocatura sostiene la non fondatezza della questione

in quanto l'art. 373 c.p.m.p., pur costituendo deroga alle regole del

diritto comune, sarebbe diretto a tutelare gli interessi del

danneggiato, non potendo questi costituirsi parte civile nel processo

penale militare: dalla sentenza di condanna del giudice militare

deriverebbero, invero, effetti più favorevoli per il danneggiato di

quelli che, a norma dell'art. 27 c.p.p., derivano al medesimo, non

costituitosi parte civile, dalle sentenze di condanna del giudice

ordinario. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione solleva questioni di legittimità

costituzionale, degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934,

n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) in riferimento

agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., 270 c.p.m.p. e 373 c.p.m.p.

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.

2. - In ordine alla prima questione, il giudice remittente poiché

l'art. 263 c.p.m.p. stabilisce che appartiene ai tribunali militari

la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è

applicabile la legge penale militare mentre l'art. 9 del R.D.L. 20

luglio 1934, n. 1404 (convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835)

limita la competenza del tribunale per i minorenni a tutti i

procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni

diciotto, che, secondo le leggi vigenti, sono di competenza

dell'autorità giudiziaria ordinaria - è dell'avviso che il minore

degli anni diciotto, al quale, nel procedimento a quo, è stato

contestato un reato militare, essendo allo stesso minore applicabile

la legge penale militare, debba essere giudicato dal tribunale

militare e non dal tribunale per i minorenni. L'interpretazione

offerta dal giudice remittente, per i casi, appunto, di reati

commessi da militari minorenni, è, peraltro, conforme a quella

seguita dalla costante giurisprudenza.

Il giudice a quo, in relazione alla predetta interpretazione,

solleva questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404

(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) in riferimento agli

artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., giacché, non essendo disposta,

dall'art. 103, terzo comma, Cost., alcuna riserva di giurisdizione

per i tribunali militari ed essendo, invece, stabilito, dall'art. 31,

secondo comma, Cost., che è compito della Repubblica proteggere "la

gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo", il

minorenne militare dovrebbe essere giudicato, come qualsiasi altro

minorenne, dal tribunale per i minorenni.

La questione è fondata.

3. - Vale qui anzitutto rendersi conto del perché il combinato

disposto degli articoli impugnati offra del quesito sollevato

dall'ordinanza di rimessione la soluzione preindicata e cioè quella

d'assoggettare il minore militare alla giurisdizione del tribunale

militare.

Le disposizioni in esame, emanate l'una nel 1934 e l'altra nel

1941, risultano "datate" per le concezioni dalle quali sono ispirate.

Il codice penale militare di pace del 1941 muove dalla concezione

"istituzionalistica" dell'ordinamento militare: per quest'ultima, la

"giustizia dei capi militari", fondata sull'autonomia

dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statale, non può,

in nessun caso, consentire che vengano a sé sottratte ipotesi di

reati "militari" che la giurisdizione statale non riuscirebbe mai a

convenientemente valutare. Quest'ultima giurisdizione, infatti,

stando alla predetta concezione "istituzionalistica" dell'ordinamento

militare, non è in grado di cogliere l'esatto significato delle

violazioni all'"ordine militare", significato che, per la stessa

concezione, è dato "comprendere" solo a chi vive nel sistema

socio-giuridico dell'"ordine militare". L'art. 263 c.p.m.p. non può,

pertanto, prevedere eccezioni alla norma (espressa in un linguaggio

che non dà luogo a dubbi) ivi prevista: "Appartiene ai tribunali

militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle

quali è applicabile la legge penale militare", senza eccezione

alcuna.

E, d'altra parte, l'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404

(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) più antico del vigente

codice penale militare di pace, nel dichiarare che "sono di

competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali

per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, che secondo le

leggi vigenti sono di competenza dell'autorità giudiziaria", non

può "intaccare" la giurisdizione davvero speciale (in senso

istituzionalistico) dei tribunali militari. Per l'articolo da ultimo

citato, nell'espressione "autorità giudiziaria" va, infatti,

compresa, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, soltanto

quella ordinaria e non quella "speciale", nel significato sopra

espresso, dei tribunali militari.

Senonché, con l'entrata in vigore della Costituzione

repubblicana, il diritto penale militare di pace, sostanziale e

processuale, non solo non può ritenersi avulso dal sistema generale

garantistico dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela

di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella

gerarchia, tutti gli altri (v. sentenza di questa Corte n. 278 del

1987). Sicché, da un canto non può essere impedito, per principio,

alla giurisdizione ordinaria d'assumere la cognizione di reati

militari, allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale,

e d'altro canto (non potendo gli oggetti specificamente tutelati dal

diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti

a garanzia dei quali è prevista la procedura penale militare di

pace, per sé stessi, in ogni caso, considerarsi "superiori" a tutti

gli altri beni tutelati) va, di volta in volta, stabilito se

particolari esigenze, beni o valori (come ad es. quelli a garanzia

dei quali è stato istituito il tribunale per i minorenni) possano

esser considerati preminenti rispetto ad esigenze, beni e valori

tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari

di pace.

4. - Il confronto al quale si è ora accennato va operato, ove

esistano specifiche indicazioni, a livello costituzionale. Non può,

pertanto, condividersi l'assunto prospettato dall'Avvocatura generale

dello Stato, a termini del quale la scelta del giudice competente a

giudicare d'un fatto che sia insieme reato minorile (perché commesso

dal minore di diciotto anni) e reato militare (perché commesso da

militare in servizio) è rimessa dalla Carta fondamentale alla

discrezionale valutazione del legislatore ordinario. Se è vero,

infatti, che l'art. 31, secondo comma, Cost., nel porre, tra i fini

della Repubblica, la protezione della gioventù e, conseguentemente,

degli istituti a tale scopo destinati, non specifica tali istituti

né, tanto meno, ne definisce attività e competenze; e se è vero

altresì che la concreta determinazione della sfera di giurisdizione

assegnata, dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 103 Cost.,

ai tribunali militari va precisata dal legislatore ordinario; non per

ciò risulta rimessa alla discrezionale valutazione dello stesso

legislatore (a parte i generali limiti di tale valutazione) la scelta

dell'autorità competente a giudicare il reato "minorile" e

"militare" insieme. L'assunto dell'Avvocatura generale equivale a

pregiudiziale disconoscimento (fondato, si ammette, sulla sola

lettera delle disposizioni costituzionali) della previsione, nella

Carta fondamentale, di vincoli a tale scelta: mentre è l'esistenza o

meno di limiti a quest'ultima che va qui discussa, sulla base di

argomenti che, ovviamente, non si fermino alla "lettera" (essa

stessa, fra l'altro, diversamente interpretabile) delle disposizioni

costituzionali.

Vero è che dall'intero sistema costituzionale (oltre che,

specificamente, dagli artt. 3, secondo comma e 103, terzo comma,

Cost.) risultano sicure indicazioni a termini delle quali, tenuto

anche conto dell'evoluzione delle posizioni ideologiche accolte dal

Costituente sia in tema di tribunali militari sia in tema di

legislazione sostanziale e processuale minorile, è dato valutare

come costituzionalmente illegittima la scelta operata, in ordine al

reato "minorile" e "militare", dalle disposizioni in esame.

All'Avvocatura generale che, inoltre, sostiene che, con l'affidare

ai tribunali militari la cognizione dei reati minorili e militari si

evitano diversità di trattamento tra militari, tutti ugualmente

tenuti, maggiorenni o minorenni, all'osservanza di particolari

obblighi, si deve replicare che (ove si prescinda dal confronto tra

le giurisdizioni in discorso) ponendosi dal punto di vista del reato

"militare" sembra che solo la scelta a favore della giurisdizione

militare assicuri eguaglianza di trattamento tra appartenenti alle

forze armate, tutti tenuti, come sottolineato dall'Avvocatura,

maggiorenni o minorenni, ad osservare i particolari obblighi imposti

dal diritto penale militare di pace; tuttavia, ponendosi dal punto di

vista del reato "minorile" sembra, all'opposto, che soltanto la

scelta a favore del tribunale per i minorenni eviti disparità di

trattamento fra minorenni, tutti ugualmente, militari o non,

destinatari delle particolari tutele di cui al secondo comma

dell'art. 31 Cost. Né va taciuto che, allo stesso modo (ove si

prescinda dalla preminenza d'una delle giurisdizioni in esame) la

scelta a favore del tribunale militare sembra operare ingiuste

discriminazioni tra minorenni, alcuni dei quali soggetti alla

giurisdizione penale militare e, a differenza di altri, non più

destinatari della protezione di cui al citato art. 31 Cost.; mentre,

all'opposto, la scelta a favore del tribunale per i minorenni sembra

discriminare i militari, alcuni soltanto dei quali, maggiorenni,

sottoposti, a differenza di altri, minorenni, alla giurisdizione

militare, benché tutti vincolati dagli obblighi imposti dal diritto

penale militare.

Appunto per qualificare come "non irrazionale" la formale

discriminazione realizzata allo scopo d'assicurare l'eguaglianza

rispetto a preminenti esigenze costituzionalmente individuate occorre

confrontare, alla luce del sistema costituzionale, le due

"giurisdizioni" (tribunale per i minorenni e tribunale militare).

Ove la preminenza, nel caso di specie, fosse dalla Costituzione

assegnata ai tribunali militari, non irrazionale si paleserebbe la

discriminazione tra minorenni, giacché la medesima sarebbe il

risultato dell'assicurazione della perfetta eguaglianza dei militari

rispetto al preminente rilievo costituzionale dei tribunali militari;

allo stesso modo come, all'opposto, ove la preminenza fosse assegnata

al tribunale per i minorenni, non irrazionale si paleserebbe la

discriminazione tra militari, poiché quest'ultima costituirebbe

conseguenza della necessità d'assicurare piena eguaglianza fra i

minorenni rispetto alla preminente considerazione costituzionale del

tribunale per i minorenni.

Questa Corte (sentenza n. 206 del 1987) occupandosi altre volte

del confronto dianzi indicato, ha chiarito che la finalità

perseguita con l'istituzione d'un giudice specializzato per gli

imputati minorenni non è da porsi sullo stesso piano di quella

perseguita attraverso l'istituzione in tempo di pace d'un giudice

speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati

militari. La Corte ha precisato che l'esigenza del simultaneus

processus (ipotesi esaminata dalla sentenza n. 206 del 1987) non era

in grado di pregiudicare quella "protezione della gioventù" che

trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 31 Cost.; ed ha,

fra l'altro, aggiunto che è "l'interesse costituzionalmente

garantito alla tutela dei minori (v. le sentenze n. 25 del 1964, n.

46 del 1978, n. 16 e n. 17 del 1981) che porta ad annoverare il

tribunale per i minorenni tra quegli istituti dei quali la Repubblica

deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, in vista soprattutto -

almeno per quanto più specificamente attiene al settore penale -

dell'essenziale finalità del recupero del minore deviante, mediante

la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale". La sentenza n.

206 del 1987 sottolinea invece che la stessa Corte ha sempre

considerato quella dei tribunali militari "come una giurisdizione

eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" e, pertanto, come

deroga alla giurisdizione ordinaria: "deroga la cui eccezionalità è

sottolineata, per giunta, dall'uso dell'avverbio soltanto nell'art.

103, terzo comma, Cost., a conferma che la giurisdizione ordinaria è

da considerare, per il tempo di pace, come la giurisdizione normale".

5. - Anche per il caso qui in esame il "confronto diretto" tra le

due giurisdizioni si risolve certamente a favore del tribunale per i

minorenni.

Vale anzitutto osservare che, anche a voler tacere delle polemiche

in ordine alla conservazione dei tribunali militari in tempo di pace,

se da un canto non può dimenticarsi il riconoscimento costituzionale

dei predetti tribunali, d'altro canto l'art. 103, terzo comma, Cost.

delimita, rigorosamente, come è stato già sottolineato, la loro

giurisdizione ai reati militari commessi da appartenenti alle forze

armate. I tribunali per i minorenni, che rientrano invece tra le

istituzioni di cui al secondo comma dell'art. 31 Cost., devono

essere, a termini dello stesso comma, favoriti. Mentre, dunque, la

Costituzione riconosce e rigorosamente delimita la giurisdizione dei

tribunali militari in tempo di pace, dispone che i tribunali per i

minorenni siano particolarmente favoriti ad essenziale protezione

della gioventù. La posizione costituzionale del tribunale per i

minorenni non può, dunque, esser formalisticamente equiparata a

quella dei tribunali militari, dovendo, invece, esser ritenuta, in

relazione a questi ultimi, preminente.

Certo, rispetto alle norme che disciplinano il procedimento penale

comune sono da ritenersi speciali sia le norme che disciplinano i

tribunali per i minorenni sia quelle che regolamentano i tribunali

militari. E, tuttavia, la specialità di questi ultimi è

equivalente, come si è notato, ad eccezionalità (donde l'esatta

classificazione dottrinale dei medesimi tra i giudici speciali)

mentre la specialità dei tribunali per i minorenni equivale a

particolarità specificativa della giurisdizione ordinaria (donde

l'esatta classificazione del tribunale per i minorenni tra i giudici

specializzati, pur sempre inquadrati nella giurisdizione ordinaria).

Va, poi, aggiunto che, mentre la concezione "istituzionalistica"

e, pertanto, preminente (come innanzi si è chiarito) della

giurisdizione militare in tempo di pace è stata costituzionalmente

superata (ed il legislatore ordinario sta provvedendo ad adeguare il

procedimento militare in tempo di pace a quelle caratteristiche che,

per essere essenziali, per sé, alla giurisdizione, non possono esser

derogate neppure dalle giurisdizioni speciali) il diritto penale

minorile, dal 1934 ad oggi, si è evoluto in modo tale da costituire

ormai un complesso organico di norme prevedenti reati caratterizzati

da particolari caratteristiche personali, sanzioni specificamente

qualificate e procedure tese a particolarmente realizzare il

fondamentale principio rieducativo di cui al terzo comma dell'art. 27

Cost.

Se è vero che anche le sanzioni inflitte ai militari tendono a

rieducare ( ex art. 27, terzo comma, Cost.) è anche vero che le

medesime, più che tendere a costituire una personalità adeguata a

tutte le norme del vivere civile, favoriscono il nascere d'una

personalità idonea a vivere in un particolare ambiente, quello

militare. Le sanzioni penali applicate ai minorenni tengono, invece,

anzitutto conto che il minore degli anni diciotto spesso è portato

al delitto da complesse carenze di personalità, dovute a fattori

familiari, ambientali, ecc. Or l'indagine sulla personalità del

minore reclama giudici specializzati, forniti di capacità tecniche

particolari. Essi devono non soltanto adeguatamente vagliare la

personalità del minore ma devono, rispetto alla medesima,

individuare il trattamento rieducativo più appropriato; e ciò non

sembra possa, con valide garanzie, esser affidato ad un procedimento

(quello militare in tempo di pace) che sembra strutturato quale

processo "pubblico puro". E tutto ciò, anche a prescindere dalla

considerazione (sulla quale si tornerà) a volte accolta dallo stesso

legislatore, che ritiene il tribunale militare giudice del fatto.

Con piena consapevolezza degli sviluppi scientifici del diritto

penale minorile, questa Corte ha avvertito (v. fra le altre, in

particolare, le sentenze n. 25 del 1964, n. 46 del 1978 e n. 222 del

1983) che la giustizia minorile è diretta, in modo specifico, alla

ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni e

che il mondo minorile necessita di valutazioni, da parte del giudice,

fondate su prognosi particolarmente individualizzate. Or queste

prognosi, sempre difficili, divengono articolate e complicate

allorché sono riferite a minori degli anni diciotto: esse sono,

infatti, affidate, nel tribunale per i minorenni, oltre che a giudici

togati, ad esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i

cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia,

psicologia e non possono ritenersi, con pari garanzia, validamente

affidate, neppur eccezionalmente (per i soli appartenenti alle forze

armate) soltanto a giudici militari togati ed a militari non

appartenenti all'ordinamento giudiziario militare.

L'attribuzione al giudice penale militare in tempo di pace della

giurisdizione in ordine ai reati commessi da militari minori degli

anni diciotto deve, dunque, dichiararsi illegittima in quanto

violativa sia dell'art. 3, primo comma, sia dell'art. 31, secondo

comma, Cost. La discriminazione che, affidando la cognizione di tutti

i reati commessi dai minori degli anni diciotto, anche se militari,

al tribunale per i minorenni, viene a crearsi, in ordine agli stessi

reati, tra i militari (alcuni, maggiorenni, sottoposti alla

giurisdizione dei tribunali militari ed altri, minorenni, assegnati

alla giurisdizione del tribunale per i minorenni) è razionalmente

giustificata dalla necessità d'assicurare l'eguaglianza di tutti i

minori in relazione al tribunale per i minorenni, ritenuto, come si

è detto, dalla Costituzione preminente nei confronti dei tribunali

militari.

Gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404

(convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835) tenuto conto della

predetta preminenza vanno, in conseguenza, dichiarati

costituzionalmente illegittimi nella parte in cui sottraggono al

tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi

dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

6. - La seconda questione di legittimità costituzionale,

sollevata dall'ordinanza di rimessione, relativa al primo comma

dell'art. 270 c.p.m.p. ("Nei procedimenti di competenza del giudice

militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento

del danno non può essere proposta dinanzi ai tribunali militari")

non è fondata.

In proposito vanno anzitutto esplicitate due premesse: la prima

attinente ai dubbi su ipotetici vincoli che la Costituzione porrebbe

(ad opera, soprattutto, dell'art. 103, terzo comma) al legislatore

ordinario in ordine all'esperibilità dell'azione civile per le

restituzioni ed il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali

militari; la seconda attinente alla necessità metodologica di

considerare l'ammissione o l'esclusione di detta esperibilità non

soltanto in base alle singole disposizioni legislative (che, appunto,

tale esperibilità ammettono od escludono) ma anche in relazione al

quadro generale dei rapporti tra giurisdizioni penale e civile.

Per la prima delle indicate premesse va precisato che non esistono

vincoli costituzionali che vietino od impongano l'esperibilità

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

nel processo penale militare.

L'art. 103, terzo comma, Cost. infatti, persegue esclusivamente lo

scopo di delimitare la sfera della giurisdizione penale militare in

tempo di pace: quest'ultima deve riferirsi "soltanto" ai reati

militari commessi da appartenenti alle forze armate, non ad altri

reati. Quel che viene tassativamente impedito dal terzo comma

dell'art. 103 Cost. è che i tribunali militari in tempo di pace si

occupino di reati (o di fatti) che non attengano alla lesione di beni

od interessi specificamente "militari" e che non siano commessi da

appartenenti alle forze armate. Nulla lo stesso articolo dispone,

invece, in ordine alla lesione degli altri interessi che i fatti

giudicati dai tribunali militari eventualmente realizzino.

Attribuita dalla Costituzione ai tribunali militari la cognizione

in ordine alla sussistenza dei fatti integrativi di reati militari

(e, pertanto, all'illiceità penale dei medesimi) nonché in ordine

alla responsabilità dei soggetti realizzatori di tali fatti, resta

libero il legislatore ordinario di stabilire se i tribunali militari

debbano valutare i reati militari soltanto dal punto di vista della

lesione, pubblica, dei beni ed interessi "militari", che essi

concretano (con l'esclusione, conseguente, dell'esperibilità

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

innanzi ai tribunali militari) oppure possano anche scendere

all'esame degli interessi civili e delle relative norme eventualmente

lese dai fatti integrativi di reati militari, con la conseguente,

possibile esperibilità della predetta azione nel procedimento

militare.

Avendo il legislatore, con il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.,

escluso l'esperibilità dell'azione civile dinanzi ai tribunali

militari, si tratta, qui, di verificare se la "scelta" operata con il

citato articolo violi l'art. 24, secondo comma, Cost. o si mostri, ex

art. 3, primo comma, Cost., manifestamente irrazionale.

In ordine alla seconda delle indicate premesse va chiarito che la

legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p. è da valutarsi

anche in funzione del quadro generale dei rapporti tra giurisdizioni

che il legislatore ordinario delinea.

Il presupposto, di diritto sostanziale, dal quale la dottrina

dominante parte, per quanto attiene ai rapporti tra offesa penale e

danno, è la netta distinzione, se non la separazione, tra offesa

inerente al reato e danno risarcibile. Pur essendo unico il fatto

storico, due sono, invece, i fatti giuridici: l'uno, il reato,

trasgressione d'un precetto penale, realizza un'offesa alla quale

consegue la pena, l'altro, l'illecito civile, violazione d'un

precetto civile, realizza un danno, al quale consegue il suo

risarcimento. Da tale "premessa" di diritto sostanziale deriva, con

l'autonomia del c.d. diritto punitivo dello Stato nei confronti del

diritto del privato alle restituzioni ed al risarcimento del danno,

il principio generale della reciproca indipendenza dei procedimenti

penali e civili, relativi ai predetti due fatti giuridici, benché

realizzati da un unico fatto storico, nettamente distinti.

Senonché, da un canto il fatto storico che esaurisce, di regola,

la fattispecie criminosa (oggetto del giudizio penale) costituisce

anche il primo elemento della diversa fattispecie che, integrata dal

danno privato e dagli altri elementi legislativamente previsti,

diviene oggetto del distinto giudizio civile, e d'altro canto,

appunto in virtù di tale interferenza di fattispecie, i legislatori,

di regola, provvedono, in via generale, a stabilire precise relazioni

tra giudicato penale ed azione civile (cfr. artt. 24 e segg. c.p.p.)

nonché, talvolta, come nel nostro sistema, a determinare una

particolare autorità del giudicato penale negli altri giudizi (cfr.

artt. 27 e 28 c.p.p.).

La legittimità, o meno, della singola norma, che ammette od

esclude (come l'art. 270, primo comma, c.p.m.p.) l'esperibilità

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

nel giudizio penale, va esaminata, anche e soprattutto, in relazione

al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal

legislatore ordinario.

Così, ad esempio, durante i lavori preparatori dell'art. 270,

primo comma, c.p.m.p., il Ministero della Giustizia, che era

favorevole all'esperibilità dell'azione civile per il risarcimento

del danno dinanzi ai tribunali militari, motivò la sua tesi, oltre

che sul notevole ampliamento della giurisdizione militare (alla quale

vengono assoggettati, in casi determinati, estranei alle forze armate

dello Stato) anche sull'irrazionalità d'un sistema che da una parte

escluda l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno

dinanzi ai tribunali militari e dall'altra attribuisca alla sentenza

del giudice militare autorità di cosa giudicata nel giudizio civile

per le restituzioni ed il risarcimento del danno (v. la relazione

della Commissione ministeriale incaricata di redigere il testo

definitivo governativo dei progetti dei codici penali militari, al n.

256).

E, d'altra parte, è anche in virtù delle sentenze di questa

Corte nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975 (che hanno

dichiarato la parziale illegittimità, rispettivamente, degli artt.

25, 27 e 28 c.p.p.) che il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. può

ritenersi non illegittimo. Ove gli artt. 25, 27 e 28 non fossero

stati parzialmente caducati, il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.

sarebbe risultato illegittimo; escludere, ad esempio, che il titolare

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

possa costituirsi parte civile dinanzi ai tribunali militari ed in

pari tempo impedire allo stesso titolare di proporre la sua azione

dinanzi al giudice civile, allorché il giudicato del tribunale

militare sia assolutorio, equivarrebbe chiaramente a violare, quanto

meno, l'art. 24, secondo comma, Cost.

7. - La scelta operata dal legislatore con la disposizione di cui

al primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non è illegittima né con

riferimento all'art. 24, secondo comma né con riferimento all'art.

3, primo comma, Cost.

Iniziando da questo parametro va notato, anzitutto, che non

risponde a verità che la disposizione in esame costituisca, almeno

nella determinazione del legislatore, meccanica ripetizione d'un

principio precedentemente affermato dall'art. 352 dell'abrogato

codice penale per l'esercito e dall'art. 360 dell'abrogato codice

penale per la marina. Certo, il valore dei precedenti legislativi

deve aver influito sulla riproposizione del principio dell'esclusione

dell'esperibilità dell'azione civile per le restituzioni ed il

risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari. Senonché, le

discussioni svoltesi in sede di lavori preparatori mostrano da un

canto che si trattò, in ordine al principio in discussione, d'una

precisa e decisa presa di posizione del legislatore del 1941 e

d'altro canto che quest'ultima fu consapevole di gran parte delle

problematiche implicite all'esclusione della parte civile dinanzi ai

tribunali militari.

Intanto, non può dimenticarsi che, durante la prima guerra

mondiale, fu ammessa la costituzione di parte civile dinanzi ai

tribunali militari, dapprima a favore della sola amministrazione

dello Stato (cfr. decreto legislativo luogotenenziale 21 ottobre

1915, n. 1513) e di poi a favore di qualunque danneggiato (cfr.

decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1024) "per i

reati che in tempo di pace" erano "di competenza dei tribunali

ordinari". Ma, di più, appena circa undici anni prima

dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore del 1930, ribaltando, in

sede di procedimento penale ordinario, l'opposta disciplina sino

allora vigente, che appunto escludeva la parte civile nei

procedimenti penali ordinari, aveva ammesso, con "clamorosa"

decisione, la costituzione di parte civile nei predetti procedimenti.

Or non è pensabile che il legislatore del 1941 non abbia tenuto

conto della disciplina allora vigente per i procedimenti penali

ordinari (che, appunto, ammetteva, come regola generale, la

costituzione di parte civile) per "ripetere meccanicamente", in

materia, le disposizioni dei precedenti codici penali militari.

8. - Va notato inoltre che nei predetti lavori preparatori si

motivò l'accoglimento del principio di cui all'art. 270 c.p.m.p.

anche in base alla funzione dei tribunali militari ("istituiti

esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio

militare") ed alla "rapidità d'istruzione e di giudizio, che deve

caratterizzare l'azione della giustizia militare" (cfr. la citata

relazione della Commissione ministeriale, al n. 256) ma risulta

altresì, da una parte, che il legislatore del 1941 sottolineò che

l'esercizio dell'azione civile "solo per ragioni di economia ed in

via d'eccezione viene ammesso nel procedimento penale comune" e che

"l'eccezionale disciplina" estesa al procedimento militare

produrrebbe effetti del tutto opposti, data la speciale struttura

organica dei tribunali militari, "che sono giudici prevalentemente di

fatto" (cfr. la relazione della Commissione reale per la riforma

della legislazione penale militare, al n. 189) e, dall'altra parte,

che il Ministero della Giustizia, rilevato l'ampliamento della

giurisdizione militare (alla quale, come si è già notato, in casi

determinati, sono assoggettati anche estranei alle forze armate dello

Stato) affermò essere necessario consentire l'esercizio dell'azione

civile per il risarcimento del danno dinanzi ai tribunali militari

"non potendosi ammettere che la sentenza del giudice militare, che

definisce un procedimento, in cui non è permesso a chi è stato

offeso di costituirsi parte civile, abbia autorità di cosa giudicata

nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno"

(cfr. la relazione della Commissione ministeriale cit., al n. 256). E

va aggiunto che la Commissione delle assemblee legislative

(incaricata dell'esame dei progetti dei codici militari, ai sensi

dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2153) non solo precisò

che "la circostanza che l'azione civile non è proponibile dinanzi al

giudice civile quando, in seguito a giudizio, è stato dichiarato che

il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.... non

sembra sia elemento decisivo per giustificare l'introduzione

dell'importante istituto della parte civile nel processo penale

militare" ma affermò anche, con chiarezza, che la parte civile "non

ha lo scopo di sussidiare l'azione del Pubblico Ministero" ma

"esclusivamente il compito di tutela degli interessi civili della

parte lesa" e che, pertanto, "tali interessi possono esser fatti

valere dopo il giudicato penale..." (cfr. la relazione della

Commissione da ultimo citata, al n. 616).

Non risponde, pertanto, a verità che le uniche motivazioni

addotte a giustificazione del primo comma dell'art. 270 c.p.m.p.

siano state, al momento della redazione della norma, quelle di non

appesantire il giudizio penale militare, che ha necessità di massima

celerità (per concludersi, possibilmente, quando occorra, nell'arco

di tempo in cui si presta il servizio obbligatorio di leva) e di non

stravolgere la funzione dei tribunali militari, istituiti

esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio

militare. In ordine a queste motivazioni, la dottrina ha osservato da

un canto che non risulta che, attualmente, i tribunali militari

funzionino esclusivamente per la tutela della disciplina e del

servizio militare e dall'altro che la costituzione di parte civile

nel giudizio penale militare potrebbe, spesso, costituire stimolo per

la più rapida conclusione del procedimento anzi che appesantimento

ritardante il giudizio stesso. Anche aderendo a queste osservazioni

andrebbe, tuttavia, ricordato che, nei lavori preparatori, non

soltanto si osservò, come si è notato, che i tribunali militari

sono "giudici prevalentemente di fatto" e che l'esercizio dell'azione

civile nel procedimento penale comune è consentito "solo per ragioni

di economia ed in via d'eccezione" ma si aggiunse che la

giurisdizione militare non avrebbe "né motivi né capacità per

l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale" (cfr. la

citata relazione della Commissione reale, al n. 189).

Ed in effetti soprattutto l'aver chiamato a far parte dei collegi

giudicanti, anche non appartenenti all'ordine giudiziario militare

(non richiedendo, per i medesimi, la conoscenza di nozioni

giuridiche) consente di ritenere che i tribunali militari furono

costituiti per decidere, in maniera idonea alle esigenze e finalità

dell'ordinamento penale militare, i fatti commessi nell'ambito

militare, violativi di norme penali speciali. Invero, il vivere, da

parte di alcuni componenti dei collegi giudicanti, nello stesso

ambiente nel quale i fatti illeciti sono commessi, se vale a meglio

giudicare, in sede penale, tali fatti (a scegliere, ad es., le

sanzioni penali più adeguate a rieducare il soggetto all'ambiente ed

alla vita militare) rende i tribunali militari meno idonei a valutare

i fatti stessi in relazione alle norme ordinarie extrapenali. Né

sarebbe, forse, convenientemente garantita la "terzietà" dei

militari-giudici (che vivono nello stesso ambiente dei giudicandi):

essi, infatti, a seconda delle concezioni dello "stile di vita del

militare" che accolgono, possono, almeno tendenzialmente, mostrarsi

particolarmente rigorosi o, all'opposto, particolarmente benevoli in

relazione alle violazioni extrapenali dei fatti lesivi dell'ordine

militare.

In conseguenza di quanto ora osservato, deve ritenersi non

manifestamente irrazionale, ex art. 3, primo comma, Cost., la scelta

dell'esclusione dell'esperibilità dell'azione civile per le

restituzioni ed il risarcimento del danno, di cui al primo comma

dell'art. 270 c.p.m.p.

9. - Per quanto attiene al confronto tra il primo comma dell'art.

270 c.p.m.p. ed il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. oltre

a ricordare quanto innanzi osservato in ordine alle sentenze di

questa Corte nn. 53 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975 che hanno

dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 25, 27 e 28 c.p.p.

- va tenuta particolarmente presente la sentenza di questa Corte n.

106 del 1977, secondo la quale la norma di cui all'art. 270 c.p.m.p.

mostra come nessuna limitazione, se non temporale, del diritto

d'azione subisca il danneggiato dal reato militare; lo stesso

danneggiato, ai sensi degli artt. 24 e segg. c.p.p. (quali, appunto,

risultano a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 53 del 1971,

99 del 1973 e 165 del 1975) potrà sempre proporre dinanzi al giudice

civile, con pienezza di facoltà quanto al tema probatorio ed al

contenuto dell'azione, le proprie ragioni, anche in caso

d'assoluzione dell'imputato dinanzi ai tribunali militari.

Il primo comma dell'art. 270 c.p.m.p. non viola, dunque, neppure

l'art. 24 Cost.

10. - Vale, tuttavia, ricordare che la legge n. 180 del 1981, che

ha eliminato molte delle particolarità, rispetto al giudizio penale

ordinario, del procedimento penale militare, ha, fra l'altro

(nell'istituire la Corte militare d'appello, con due sezioni

distaccate: cfr. artt. 2 e 3) escluso, sia in primo grado che in

appello, dalla presidenza dei collegi, i militari ed ha assegnato la

maggioranza nei collegi stessi ai magistrati militari.

Con l'emanazione della precitata legge n. 180 del 1981, che ha

eliminato molte delle particolarità, rispetto al giudizio penale

ordinario, del procedimento penale militare, ha, fra l'altro

(nell'istituire la Corte militare d'appello, con due sezioni

distaccate: cfr. artt. 2 e 3) escluso, sia in primo grado che in

appello, dalla presidenza dei collegi, i militari ed ha assegnato la

maggioranza nei collegi stessi ai magistrati militari.

Con l'emanazione della precitata legge n. 180 del 1981, che ha

anche ammesso il giudizio per cassazione (istituendo presso la stessa

Corte un autonomo ufficio del pubblico ministero: cfr. artt. 5 e 6)

ed ha dettato importanti norme relative al reclutamento ed allo

status del magistrato militare, non è stato in alcun modo modificato

l'art. 270 c.p.m.p. Il legislatore, dunque, ha ritenuto di mantener

fermo (benché abbia notevolmente avvicinato il procedimento militare

a quello ordinario) il principio dell'esclusione dell'esercizio

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

dinanzi alla giurisdizione militare. Non sembra che l'aver mantenuto

in vigore l'art. 270 c.p.m.p. sia frutto di "parzialità" o

"frettolosità" come, invece, sostiene parte della dottrina. Ancor

oggi, malgrado la legge n. 180 del 1981, permangono, infatti, non

poche diversità tra il diritto penale sostanziale ordinario ed il

diritto penale speciale militare e la specialità del diritto penale

sostanziale militare non può non riflettersi sulla specialità del

procedimento penale militare (e, per citare soltanto un esempio, vale

ricordare la diversità dei parametri per l'obbligatorietà o la

facoltatività del mandato od ordine di cattura, tanto più dopo la

legge 5 agosto 1988, n. 330). Non può, tuttavia, escludersi che, in

avvenire, il legislatore, eventualmente mutando, ulteriormente, il

rito militare, possa assumere, in ordine all'esperibilità della

predetta azione civile in sede di giurisdizione militare, diversa

posizione, come la quasi unanime dottrina vorrebbe, tenuto conto (lo

si è già notato) della mancanza di vincoli costituzionali a favore

o contro l'esperibilità, in sede di procedimento militare, della

precitata azione civile.

11. - Il giudice a quo solleva, infine, dubbi di legittimità

costituzionale in ordine all'autorità di cosa giudicata che la

sentenza conclusiva del procedimento penale militare (nel quale, per

il divieto posto dall'art. 270 c.p.m.p., il danneggiato dal reato

militare non può intervenire come parte civile) ha, ex art. 373

c.p.m.p., nel giudizio civile per il risarcimento e la liquidazione

del danno.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità per

irrilevanza della sollevata questione: a parere dell'Avvocatura, gli

effetti che la sentenza penale di condanna ha nel successivo giudizio

di danno attengono al giudizio civile, nel quale, appunto, ci si deve

pronunciare sulla domanda di liquidazione del danno, non al giudizio

nel quale viene emanata la sentenza penale.

Pronunciandosi su quest'ultima eccezione, la Corte, rilevato che

il giudice a quo, nelle conclusioni dell'ordinanza di rimessione,

impugna l'intero art. 373 c.p.m.p. e non il solo terzo comma (anche

se la motivazione è basata su di un'osservazione coinvolgente, in

particolare, il terzo comma dello stesso articolo) sottolinea che, ai

sensi del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., "Con la sentenza di

condanna, l'imputato è condannato alla restituzione ed al

risarcimento dei danni cagionati dal reato" e che, pertanto, dovendo

il giudice remittente applicare appunto il primo comma ora riportato,

è ben legittimato a sollevare sul medesimo questione di legittimità

costituzionale. D'altra parte, il collegamento tra l'art. 270

c.p.m.p. e l'art. 373 c.p.m.p. è tale che, ove il giudice a quo non

avesse impugnato anche il primo comma di quest'ultimo, pur ponendolo

a raffronto con l'art. 270 c.p.m.p., si sarebbe potuto ritenere (come

già avvenne per l'ordinanza di rimessione del tribunale militare di

La Spezia, che, insieme ad altra, diede origine alla sentenza di

questa Corte n. 106 del 1977) che lo stesso giudice presupponesse la

legittimità dell'art. 373 c.p.m.p.

In conseguenza, deve, su questo punto, concludersi che il giudice

remittente ben poteva sollevare questione di legittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p. mentre vanno

dichiarate inammissibili per irrilevanza le questioni proposte in

ordine ai successivi commi dello stesso articolo (a parte

l'illegittimità, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del

secondo comma, da dichiarare nel prosieguo) giacché, come

esattamente sottolinea l'Avvocatura generale, gli effetti che la

sentenza di condanna penale del tribunale militare ha sul giudizio

civile instaurato per le restituzioni, il risarcimento e la

liquidazione del danno, attengono, appunto, a quest'ultimo giudizio e

non a quello, penale, del tribunale militare.

12. - Entrando nel merito della legittimità del primo comma

dell'art. 373 c.p.m.p. va anzitutto rilevato lo stretto collegamento

tra il medesimo e l'art. 270 c.p.m.p.: il primo comma dell'art. 373

c.p.m.p. è, infatti, il risultato d'un compromesso conseguito alla

decisione del legislatore relativa all'improponibilità dell'azione

civile per il risarcimento del danno ex art. 270 c.p.m.p.

La citata relazione della Commissione ministeriale, al n. 357, nel

presentare l'attuale primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., si riporta

anzitutto alle considerazioni svolte relativamente all'esclusione

della parte civile nel procedimento penale militare (di cui al n.

356, della predetta relazione). Poiché il Ministero della giustizia

che, in via principale, era favorevole all'ammissione della parte

civile anche nel rito penale militare, sosteneva, in via subordinata,

che, in ogni caso, dovesse attribuirsi al giudice ordinario la

competenza per la liquidazione del danno, non potendosi convenire con

l'ipotesi prospettata in via principale dal Ministero, si ritenne di

aderire all'ipotesi subordinata, prospettata dallo stesso Ministero e

si dispose che la sentenza di condanna pronunziata dal giudice

militare non soltanto facesse stato quanto alla sussistenza del fatto

ma fosse anche titolo per ottenere la liquidazione del danno da parte

del giudice civile, in conformità di quanto disponeva l'art. 13 del

codice di procedura penale del 1913; mentre si stabilì che con la

sentenza di condanna l'imputato fosse anche condannato alle

restituzioni ed al risarcimento del danno cagionato dal reato (primo

comma del vigente art. 373 c.p.m.p.) salvo a procedersi nella sede

civile competente per il giudizio di liquidazione (secondo comma

dello stesso articolo). La norma, come sottolineò la relazione al

testo definitivo del codice penale militare di pace del 1941 (v.

relazione al Re al testo definitivo, al n. 176) aveva un precedente

nell'art. 430 del codice di procedura penale del 1913 e riproduceva

il sistema adottato dai codici penali militari del 1869 ma costituiva

deroga notevole al sistema del codice comune di rito. Quest'ultimo

non consentiva (e non consente) giudizio sui danni in sede penale,

salvo il caso in cui vi sia costituzione di parte civile; ma tale

deroga era apparsa necessaria in vista dell'esclusione della parte

civile dal procedimento militare.

Il compromesso dal quale discende il primo comma dell'art. 373

c.p.m.p. va, indubbiamente, a favore del danneggiato da reato

militare anche se lo stesso danneggiato è costretto "non

irrazionalmente" (come si è innanzi stabilito) a ritardare, rispetto

al danneggiato da reato giudicato dalla giurisdizione ordinaria,

l'esercizio dell'azione civile e le sue difese.

Ma è, appunto, in relazione a questa posizione del danneggiato da

reato giudicato dalla giurisdizione militare che cominciano a

profilarsi dubbi in ordine alla legittimità del primo comma

dell'art. 373 c.p.m.p.

Ed, infatti, il ritardo, ora ricordato, nel far valere azione e

difesa, non vale a giustificare un incoerente criterio di tutela dei

privati interessi dell'offeso dal reato. Le motivazioni con le quali

la relazione al progetto definitivo del vigente codice di procedura

penale (all'art. 489) spiega l'abolizione del sistema, simile a

quello nel quale s'inquadra l'art. 373 c.p.m.p., accolto dal codice

di procedura penale del 1913, sono oltremodo illuminanti: se il

danneggiato "ha la piena capacità giuridica è naturale che egli

solo possa dire se abbia o non abbia subito un danno e se, avendolo

risentito, pretenda o meno il risarcimento... Il sostituirsi, in

questa materia, alla volontà privata espone non solo alla

possibilità di compiere atti inutili (il che è sempre e

rigorosamente da evitarsi) ma altresì a quella di compiere atti

contrari alla volontà dell'interessato..." "non è serio tutelare

per forza un interesse altrui, anche malgrado la volontà o

nonostante l'indifferenza del titolare dell'interesse medesimo".

S'aggiunga che, nel caso del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.,

proprio le ragioni che dimostrano la non illegittimità dell'art. 270

c.p.m.p. convincono dell'illegittimità del comma predetto: anche non

consentendo sulla necessaria celerità e sulla tutela del solo ordine

e della disciplina militare da parte della giurisdizione militare,

non può revocarsi in dubbio che, per lo stesso motivo per il quale

non è consono esperire l'azione civile per il risarcimento del danno

in un processo penale "puro", qual è quello militare, è ancor meno

consono attribuire agli stessi collegi, necessariamente assente la

parte civile, l'indagine sul danno e la decisione di condanna al

risarcimento del medesimo ex primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.

L'irrazionalità d'una condanna al risarcimento del danno senza

esercizio della relativa azione civile è tale che parte della

giurisprudenza e della dottrina fu indotta, già in relazione

all'art. 430 del codice di procedura penale del 1913, a sostenere che

la predetta condanna costituisse mera "declaratoria iuris", dalla

quale esulava ogni accertamento sulla sussistenza del danno.

Senonché, da un canto non s'intenderebbe perché, nel 1941 - pur

nella vigenza, per il processo penale ordinario, del sistema opposto,

che aveva radicalmente abolito il precedente sistema analogo a quello

dell'art. 373 c.p.m.p.- si sia impedita la costituzione della parte

civile dinanzi ai tribunali militari (con l'art. 270 c.p.m.p.) e si

sia "compensato" (come innanzi ricordato) tale divieto col "nulla" ex

primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.; mentre, d'altro canto, anche la

giurisprudenza favorevole alla tesi della mera "declaratoria iuris"

(cfr. la sentenza del tribunale supremo militare, del 27 ottobre

1970) non ritiene, poi, d'accoglierla in toto in ordine al primo

comma dell'art. 373 c.p.m.p. ed ammette che il giudice penale

militare, a fondamento della pronuncia che sancisce l'obbligo del

condannato a risarcire il danno, deve stabilire "se un danno

effettivamente vi sia stato e se esso, per nesso di causalità, possa

dirsi derivante dal fatto illecito attribuito all'imputato". Ognun

vede che, se tale complesso accertamento, ai sensi dell'art. 373

c.p.m.p., va compiuto, la giurisdizione militare accerta il danno ed

obbliga l'imputato a risarcirlo senza alcuna proposizione dell'azione

civile, senza alcuna domanda che assuma l'esistenza del danno e che

lo identifichi.

Vero è che, per la condanna ex primo comma dell'art. 373

c.p.m.p., non solo non si tratta di mera "declaratoria iuris" (o di

obiter dictum) ma di condanna generica ad una prestazione ex art. 278

c.p.c.

La riprova si ha ricordando che, a giustificazione della condanna

al risarcimento del danno emessa con la sentenza penale, dapprima si

sostenne la natura di sanzione penale del risarcimento del danno e,

di poi, superato tale aberrante assunto (tenuto conto dell'ormai più

che secolare elaborazione scientifica del diritto penale) è stata

prospettata, benché da una corrente dottrinale minoritaria, la tesi

secondo la quale il danno risarcibile sarebbe ricompreso nel danno

criminale e, pertanto, decidendosi su quest'ultimo, si verrebbe in

pari tempo a decidere sul primo. Seguendo questa tesi, nella

decisione penale di condanna sarebbe già contenuto il giudizio,

positivo, sull'esistenza del danno risarcibile; e, pertanto, la

costituzione di parte civile varrebbe soltanto ai fini della

determinazione dell'ammontare del danno, non, preliminarmente, per la

richiesta delle restituzioni o del risarcimento del medesimo. Gli

artt. 270 e 373 c.p.m.p. rappresenterebbero, sempre secondo la tesi

richiamata, limpido esempio di coerenza: essendo esclusa in quanto

superflua la costituzione di parte civile nel giudizio penale

militare, il legislatore nel primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.

rimanderebbe al principio per il quale nella condanna penale è

implicita quella al risarcimento del danno mentre nel secondo comma

dello stesso articolo - poiché soltanto per la liquidazione del

danno sarebbe condizionante esperire l'azione civile - sancirebbe che

quest'ultima (essendo stata dichiarata con la condanna penale anche

quella al risarcimento del danno) vada proposta innanzi al giudice

civile.

Se anche rispondesse a verità che l'ora ricordato assunto sia

servito di fondamento all'art. 352 dell'abrogato codice penale per

l'esercito e dell'art. 360 dell'abrogato codice penale per la marina

(ai quali si ricollega l'art. 270 c.p.m.p.) e se fosse anche vero che

le disposizioni, analoghe all'art. 373 c.p.m.p., contenute nel c.p.m.

del 1869 e nel c.p.p. del 1913, si siano rifatte allo stesso assunto,

andrebbe, comunque, particolarmente sottolineato che quest'ultimo

risulta anch'esso da tempo superato. La dottrina, in assoluta

maggioranza, ed il legislatore, in sede di giudizio penale ordinario,

accolgono, infatti, l'opposta tesi per la quale nella condanna penale

non è implicita la condanna al risarcimento del danno e che, in ogni

caso, l'azione civile relativa al danno costituisce anzitutto domanda

sull' an e, di poi, sul quantum debeatur.

13. - Conclusivamente va precisato, che la fattispecie civile

avente origine da un reato comprende sicuramente un elemento in più,

diverso dagli estremi costitutivi della fattispecie penale ed

ulteriore rispetto ai medesimi, integrato, appunto, dal danno

patrimoniale o non patrimoniale (artt. 2043 c.c. e 185 c.p.) elemento

che sfugge all'accertamento ed alla condanna penale. Anche quando si

trattasse dell'unico elemento caratterizzante il fatto giuridico

civilmente disciplinato, rispetto al fatto giuridico penalmente

previsto nascente dallo stesso fatto storico, tale elemento non può

essere adeguatamente accertato senza che sia preventivamente esperita

la relativa azione civile; né, tantomeno, senza quest'ultima può

esservi condanna di chicchessia al risarcimento del danno.

I dati che sono stati indicati come le "tre facce di un'unica

realtà", azione, processo e giurisdizione, almeno per quanto attiene

all'azione civile, risultano compenetrati e tutti richiesti, oltre

che dalle leggi ordinarie, dall'art. 24, primo e secondo comma, Cost.

Poiché il primo comma dell'art. 373 c.p.m.p. va dichiarato

illegittimo in riferimento all'art. 24 Cost., si rende superflua la

compiuta verifica (l'irrazionalità della disposizione in esame è

stata, peraltro, già sottolineata) della non legittimità dello

stesso comma in riferimento all'art. 3 Cost.

14. - Una volta posto in rilievo che l'illegittimità del primo

comma dell'art. 373 c.p.m.p. consiste nell'aver previsto la condanna,

da parte del giudice penale militare, alle restituzioni ed al

risarcimento dei danni senza proposizione della relativa azione

civile ed una volta chiarito che tale azione va proposta ai fini

dell'an debeatur, prima ancora che per la determinazione del quantum

debeatur, anche il secondo comma dello stesso articolo (che,

coerentemente con il primo comma, prevede che in sede civile si

decida soltanto sulla liquidazione del danno) va, a seguito della

caducazione del primo comma, dichiarato, ex art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui

non consente la proposizione dell'azione civile per le restituzioni

ed il risarcimento del danno (an debeatur) indipendentemente dalla

domanda diretta alla liquidazione del danno stesso (quantum

debeatur).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 del codice

penale militare di pace e 9 del Regio decreto legge 20 luglio 1934,

n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni)

convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Conversione in legge, con

modificazioni, del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,

riguardante l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i

minorenni) nella parte in cui sottraggono al tribunale per i

minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli

anni diciotto appartenenti alle forze armate;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, primo

comma, del codice penale militare di pace;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 373, secondo comma,

del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede

che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda

relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270 del codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.,

dall'ordinanza del Tribunale militare di Padova del 22 dicembre 1987;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con la predetta ordinanza, dell'art. 373,

terzo e quarto comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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