[1]Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, al comma 2, le parole: "con imprese operanti in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "con imprese aventi sede legale in Italia". All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La microfilmatura e' richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato". All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purche' aventi sede legale in Italia". All'articolo 6: al comma 1, dopo le parole: "servizi specialistici" sono aggiunte le seguenti: "aventi i requisiti di cui all'articolo 1"; al comma 2, le parole: "alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "ad una delle imprese convenzionate". L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 3 ottobre 1987

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