Art. 290 c.p. — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
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[1]((Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Testo in vigore dal 22 agosto 1957 al 28 marzo 2006
