Art. 289-ter c.p. — Sequestro di persona a scopo di coazione

[1]Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[2]Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

[3]Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.

Testo vigente dal 6 aprile 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art289ter · fonte del testo

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