Art. 290 c.p. — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
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[1]((Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1947 al 22 agosto 1957
