Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  • 1)al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
  • 2)alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette". "Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".

Testo vigente dal 7 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;655~art1 · fonte del testo

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