Art. 81 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato

[1]((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

[2]La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione)).

Testo vigente dal 22 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1956 al 22 agosto 1957. 3 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di questeaggiunto: , ovvero il Governo aggiunto: o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o tolto: quella della Liberazione aggiunto: quelle della liberazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art81 · fonte del testo

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