Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell 'art. 290 cod.

pen. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e

delle Forze armate) promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal

giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento penale a

carico di Mola di Nomaglio Gustavo ed altri, iscritta al n. 386 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Gustavo Mola di Nomaglio

ed altri, imputati per aver distribuito un volantino vilipendioso nei

confronti del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione del

Capo dello Stato, il giudice istruttore del Tribunale di Torino - con

ordinanza del 18 marzo 1976 - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e

21 Cost..

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nel sanzionare il

vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle

Forze armate, pur menzionando "le Assemblee legislative" non

includerebbe fra gli organi costituzionali meritevoli di tutela il

Parlamento in seduta comune, nella composizione prevista dall'art. 83

cpv. Cost. per eleggere il Presidente della Repubblica: "la tutela

penale" - osserva infatti l'ordinanza di rimessione - "esige

l'esistenza di una norma e non interpretazioni analogiche o estensive

senza pregiudizio per la posizione dell'imputato, incompatibile con il

principio posto dall'art 25, 2 comma, della Costituzione". Con ciò,

tuttavia, verrebbe messo "in discussione lo stesso fondamento dell'art.

290, quanto meno nella parte in cui, non prevedendo l'organo di cui

all'art. 83 della Costituzione, crea una disparità di trattamento fra

organi costituzionali, e soprattutto crea una disparità di trattamento

fra l'autore dell'offesa ad una sola o ad entrambe le Camere e l'autore

dell'offesa alle Camere riunite integrate dai delegati regionali".

L'elencazione dell'art. 290 risulterebbe, inoltre, carente per

l'omessa inclusione tra i soggetti tutelati di "un organo

costituzionale quale il popolo italiano, inteso come corpo elettorale,

come soggetto titolare dell'iniziativa legislativa, del potere

abrogativo delle leggi attraverso il referendum, come partecipe

dell'attività giurisdizionale, ecc.". Il che starebbe ulteriormente a

dimostrare "la fragilità e l'inconsistenza della previsione penale,

insufficiente" - si afferma - "per le finalità menzionate dalla Corte

nella sentenza n. 20 del 1974 e contrastante con lo spirito e la

lettera dell'art. 21 della Costituzione".

In punto di rilevanza - di fronte alla richiesta d'improcedibilità

dal P.M., per mancanza dell'autorizzazione a procedere prevista

dall'art. 313 cod. pen. (autorizzazione concessa nella specie dal solo

Senato e negata dalla Camera dei deputati) - il giudice a quo precisa

che l'impugnativa risponderebbe all'esigenza di stabilire

preliminarmente se l'improcedibilità sia dovuta "al dato della

mancanza di autorizzazione o non invece dalla insussistenza della

fattispecie criminosa": "insussistenza che potrebbe realizzarsi

attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma impugnata".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza. Per prima cosa, infatti, "la declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'impugnato articolo 290 non

potrebbe avere... alcuna incidenza sulla decisione riservata al giudice

a quo", non essendo comunque esercitabile l'azione penale di fronte al

diniego di autorizzazione a procedere da parte della Camera (né avendo

il giudice stesso ritenuto sufficiente, nella specie, l'autorizzazione

data dal solo Senato). Secondariamente, un'eventuale sentenza di

accoglimento non influirebbe mai sulla definizione del procedimento

penale pendente, per l'ulteriore ragione che "essa eliminerebbe fatti

diversi da quelli addebitati agli imputati"; e non potrebbe d'altronde,

neanche se estendesse l'ambito attuale dell'incriminazione, trovare

applicazione nel processo a quo, poiché osterebbe il disposto

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Nel merito, però, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma

denunziata si riferirebbe allo stesso Parlamento in seduta comune: il

che verrebbe ad escludere la pretesa violazione del principio

d'eguaglianza. Ed anche per ciò che riguarda il vilipendio del popolo

italiano, l'art. 3 Cost. non sarebbe contraddetto, nemmeno a voler

ritenere che un'offesa del genere non si risolva - secondo

l'interpretazione preferibile - nel già previsto vilipendio della

Repubblica

Quanto infine alla questione sollevata in riferimento all'art. 21

Cost., il precedente rappresentato dalla sentenza di rigetto n. 20 del

1974 imporrebbe di considerarla manifestamente infondata. Considerato in diritto :

In base alla premessa interpretativa che l'art. 290 cod. pen. non

preveda e non sanzioni il vilipendio del Parlamento in seduta comune,

nella particolare composizione prescritta dall'art. 83 cpv. Cost., il

giudice istruttore del Tribunale di Torino ha impugnato la norma

stessa, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Ma la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza,

in accoglimento dell'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato.

Effettivamente, il giudice a quo non ha contestato in nessun modo

la legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen.,

in forza del quale, "per il delitto preveduto dall'art. 290, quando è

commesso... contro le Assemblee legislative o una di queste, non si

può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il

vilipendio è diretto". Nella specie, su richiesta della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Torino, l'autorizzazione è stata per

altro concessa dal solo Senato della Repubblica, nella seduta del 14

dicembre 1972; mentre la Camera dei deputati l'ha invece negata,

mediante una deliberazione assembleare del 26 novembre 1974. Ed in

presenza d'una ipotesi di vilipendio riguardante il Parlamento in

seduta comune deve comunque ritenersi che l'autorizzazione del solo

Senato non basti allo scopo: come, del resto, hanno implicitamente

reputato le assemblee parlamentari e come, a sua volta, il giudice a

quo, non ha affatto messo in dubbio nella sua ordinanza.

In tali circostanze, la presente decisione della Corte non può non

ricalcare le conclusioni già raggiunte dalla sentenza n. 20 del 1974.

Anche in quell'occasione, il giudice a quo sosteneva - al pari del

giudice istruttore del Tribunale di Torino - che la mancanza

dell'autorizzazione non escludesse la rilevanza della questione di

legittimità della norma penale sostanziale denunziata, in quanto, in

caso di dichiarata incostituzionalità di essa, avrebbe dovuto

adottarsi "una diversa e più liberatoria formula di proscioglimento".

Ma la Corte replicò che la questione stessa appariva "manifestamente

irrilevante nel giudizio di merito in corso". E, nel medesimo senso, va

ora riaffermato che l'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art.

313 cod. pen. rappresenta una condizione indispensabile, in difetto

della quale l'azione penale non può essere proseguita: con la

conseguenza che al giudice a quo resta preclusa (come la Corte ha

affermato già nella sentenza n. 17 del 1973) "qualsiasi indagine e

pronuncia di merito".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.,

sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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