Art. 291 c.p. — Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il vilipendio alla Nazione italiana (art. 291), a giudizio della Commissione parlamentare, non è meno grave di quello alle istituzioni costituzionali, e però non dovrebbe essere punito con sanzione meno grave. Sotto l'aspetto morale si può anche convenire che non vi sia differenza di gravità tra i due vilipendi. Ma dal lato giuridico non è soltanto da considerarsi l'odiosità del fatto, bensì anche l'importanza dell'interesse leso. Chi vilipende le istituzioni costituzionali si rivolge contro organi concreti dello Stato, con l'effetto, almeno virtuale, di diminuire il loro prestigio e conseguentemente di pregiudicare il principio d'autorità. Il fatto di vilipendere la Nazione, invece, per quanto riprovevole, non colpisce lo Stato nel suo complesso organico, nè nelle sue istituzioni costituzionali, ma offende la popolazione italiana indipendentemente dalla sua costituzione e dal suo organismo politico. Si offende più che altro un'idea, come nell'offesa alla bandiera si offende un simbolo (ed è perciò che questi due vilipendi sono equiparati rispetto alla pena). Questi fatti possono bensì produrre effetti dannosi anche per la personalità dello Stato, ma soltanto indirettamente e in grado minore che il vilipendio delle istituzioni costituzionali, e però è giusto che siano puniti con pena proporzionata alla loro capacità lesiva.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 134

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la tolto: reclusione da uno a tre anni aggiunto: multa da euro 1.000 a euro 5.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art291 · fonte del testo

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