Codice penale

Art. 270 c.p. — Associazioni sovversive

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[1]Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societa'.

[3]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[4]Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 60/1996

    Ha colpito questo articolo
    28 febbraio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace; Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996. Il pres…

    Art. 270 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 226/1996

    Questione inammissibile
    3 luglio 1996

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede d…

    Art. 270 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/1996

    Questione inammissibile
    12 aprile 1996

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

    Art. 270 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 127

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270 · fonte del testo

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