Art. 305 c.p. — Cospirazione politica mediante associazione

[1]Quando tre o piu' persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

[3]I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[4]Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti sopra indicati. 48 56

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

48

Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che e' concessa amnistia per il reato di cui al presente articolo, "determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Successivamente la Corte Costituzionale

56

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/1973

    Questione infondata
    18 luglio 1973

    Le pene previste per i delitti, in largo senso politici, di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.), di propaganda ed apologia sovversive (art. 272 cod. pen.), di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 in relazione all'art. 302 cod. pen. ) e di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.) - riferendosi a figure di reato che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale, quali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche, la saldezza anche morale delle forze armate - poste a raffronto con le pene previste per altri reati comuni, ma analoghi ai primi, quali l'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere in genere, non danno luogo ad ipotesi di manifesta irragionevolezza da parte del legislatore nella valutazione sulla congruenza della disciplina riservata alle rispettive fattispecie. Non è, pertanto, fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale.

    Art. 313 c.p. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 22 maggio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283

    Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che e' concessa amnistia per il reato di cui al presente articolo, "determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art305 · fonte del testo

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