Art. 266 c.p. — Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

[1]Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

[2]La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.

[3]Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

[4]Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:

[5]1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

[6]2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;

[7]3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. 113

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

113

La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

Testo vigente dal 30 marzo 1989

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 139/1989

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 266 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 29/1982

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1982

    La specificazione della fattispecie concreta - che consenta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalita` - e` essenziale nei giudizi incidentali di legittimita` costituzionale, dovendo la Corte giudicare se la norma, della cui legittimita` si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo o sia estranea al "thema decidendum". Sono pertanto inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita` costituzionale che omettano ogni precisazione in ordine all'oggetto del giudizio di costituzionalita`, anche ove facciano riferimento integrale alla requisitoria del P.M., dalla quale peraltro - a parte la inidoneita` della motivazione "per relationem" - non sia possibile ricavare alcun riscontro del fatto. (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt. 14 e 182 C.P.M.P. e dell'art. 266 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv., Cost.). Cfr. sentt. nn. 45 e 60/72; 44/75; 49/ e 134/80; 119, 178, 180/81

    Art. 14 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 182 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/1978

    Questione infondata
    5 giugno 1978

    Il legislatore non è vincolato in alcun modo al perseguimento di specifici interessi dall'art. 25, comma secondo, Cost., che si limita a stabilire il principio della più stretta riserva di legge in materia penale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, comma secondo - dell'art. 266 cod. pen.

    Art. 266 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose che l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266) fosse punita non solo quando avvenga pubblicamente, ma altresì quando sia commessa in privato, mentre la pubblicità avrebbe dovuto costituire una circostanza aggravante. Alla Commissione sembrò che la propaganda spicciola, presso singoli militari, sia la più pericolosa. Nel progetto preliminare (art. 271) non era stata considerata la pubblicità come elemento costitutivo del delitto appunto per il motivo indicato dalla Commissione. Assai volentieri pertanto ho aderito ora alla proposta, eliminando la pubblicità dagli elementi costitutivi del reato e facendone solo una circostanza aggravante. E, in verità, l'istigazione fatta a militari in privato costituisce di per sè un grave pericolo, anche quando la disobbedienza alle leggi non si sia verificata e il reato istigato non sia stato commesso. La comunanza di vita dei militari rende assai pericolosa la propaganda in privato presso singoli militari, perchè questa forma di istigazione si rivolge, per lo più, a giovani che, facilmente suggestionabili, sono indotti a comunicare ai propri compagni idee, impressioni, sentimenti, in loro sorti a causa dell'istigazione, determinando, in tal modo, la possibilità di uno stato d'animo collettivo assai pericoloso al mantenimento della disciplina militare e all'osservanza dei doveri militari.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 126

  • Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 127

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 marzo 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art266 · fonte del testo

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