Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/02/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 7 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico

di Erich Priebke, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Erich Priebke, di Roberto

Massari, di Giuseppe Nobili, dell'A.N.F.I.M., di Nicoletta Leoni, di

Anna Rivalta, della provincia e del comune di Roma, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Enrico Baccino per Erich Priebke, Giancarlo

Maniga e Sebastiano Di Lascio per Anna Rivalta, Marcello Gentili e

Sebastiano Di Lascio per Nicoletta Leoni, Sebastiano Di Lascio per

l'A.N.F.I.M., Paola Severino per Giuseppe Nobili, Rocco Ventre per

Roberto Massari, Nicola Lombardi per la provincia di Roma, Giuseppe

Lo Mastro per il comune di Roma, nonché l'Avvocato dello Stato

Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 nel procedimento

penale a carico di Erich Priebke, imputato del reato di concorso in

violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani

(artt. 13 e 185, primo e secondo comma, del codice penale militare di

guerra, in relazione agli articoli 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, e

61, n. 4, del codice penale), il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice

penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

2. - Premette il remittente che in sede di udienza preliminare sono

state presentate dalle persone alle quali il reato ha recato danno

(ovvero dai loro successori universali) dichiarazioni di costituzione

di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice di

procedura penale.

Posto che sulla base del primo comma dell'art. 270 del codice

penale militare di pace "l'azione civile per le restituzioni e per il

risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali

militari", il giudice a quo osserva che dopo l'entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale molto si è discusso sulla

perdurante vigenza di questa disposizione, negata da numerosi organi

giudiziari militari.

Detto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni

unite della Corte di cassazione, le quali, confermandone la vigenza,

hanno ribadito l'inammissibilità della costituzione di parte civile

nel procedimento penale militare; da qui la rilevanza della

questione, dato che, proprio in applicazione della norma impugnata,

dovrebbe esser dichiarata l'inammissibilità dei detti atti di

costituzione.

3. - Sottolinea il giudice militare che, successivamente alla

sentenza n. 78 del 1989, con la quale questa Corte ha dichiarato non

fondata la medesima questione, il contesto normativo è mutato con

l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, uno dei cui

obiettivi è costituito proprio dalla tutela della posizione della

persona offesa dal reato.

Osserva al riguardo il remittente che la contemporanea vigenza, per

il processo penale militare, delle norme riguardanti i diritti di

iniziativa e di intervento della persona offesa (o dei prossimi

congiunti di essa) e della norma preclusiva impugnata conduce alla

situazione paradossale che, mentre alla persona offesa sono

riconosciuti specifici poteri nella fase delle indagini preliminari,

la stessa, nelle fasi successive, può esercitare esclusivamente, o

quasi, i diritti previsti in generale dall'art. 90 del codice di

procedura penale.

Si rileva, inoltre, che nel processo penale militare non appare

precluso l'intervento degli enti, o delle associazioni,

rappresentativi di interessi lesi dal reato. Ciò in quanto la

disposizione di cui al citato art. 270 non può, ad avviso del

remittente, ritenersi suscettibile di una interpretazione analogica

tale da implicare, oltre al divieto di costituzione di parte civile,

anche il divieto di intervento di detti enti e associazioni. Ne

consegue che, mentre nel processo penale comune si è voluto

differenziare la posizione degli enti e delle associazioni,

riconoscendo ad essi poteri meno incisivi di quelli attribuiti alla

parte civile, nel processo penale militare, al contrario, data

l'impossibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte

civile, l'ente o l'associazione usufruirebbero di strumenti di

intervento addirittura più ampi di quelli della stessa persona

offesa (cfr. artt. 505 e 511, comma 6, del codice di procedura

penale).

La compressione dei diritti di azione e di difesa della persona

danneggiata dal reato nel processo penale militare ed il suo

deteriore trattamento appaiono, pertanto, irragionevoli, anche

perché non fondati sulla esigenza di tutela di interessi meritevoli

di preminente considerazione.

Inoltre, prosegue il giudice a quo, dopo la riforma della giustizia

militare, avvenuta a partire dal 1981, risulterebbe chiaramente

inattuale uno dei principali motivi che avevano portato il

legislatore, nel 1941, a stabilire la regola di cui all'art. 270:

vale a dire che i tribunali militari si configurano prevalentemente

come giudici del fatto, non idonei, in quanto tali, a valutare

questioni di carattere patrimoniale.

La situazione normativa è oggi ben diversa essendo state eliminate

alcune delle principali diversità del diritto penale sostanziale

militare, ed ancor più significative sono le modifiche intervenute

nel processo penale militare; processo in cui trovano oggi

applicazione le norme del codice di procedura penale ispirate a

principi fondamentali del nuovo modello processuale, quali, ad

esempio, quelle in tema di misure cautelari.

A ciò può aggiungersi, ad avviso del remittente, il fatto che la

Corte costituzionale a partire dal 1989 ha dichiarato

l'illegittimità di tutte le norme speciali del processo penale

militare che sono state sottoposte al suo esame, così che l'art. 270

rimane in sostanza l'unica norma contenente una significativa deroga

alla procedura penale comune.

4. - La disparità di trattamento nel diritto di difesa della

persona danneggiata dal reato appare poi - prosegue il giudice a quo

- particolarmente evidente in ordine ai delitti, come quello

contestato nel presente procedimento, che sono specificamente lesivi

di interessi della persona piuttosto che di interessi attinenti il

servizio e la disciplina militare.

Il reato previsto dall'art. 185 del codice penale militare di

guerra è infatti caratterizzato dalla "non estraneità alla guerra"

delle cause che hanno determinato l'atto di violenza contro persone

civili che non prendono parte alle operazioni militari. Ciò comporta

la qualificazione del fatto come "crimine di guerra" e l'applicazione

delle norme, sostanziali e di giurisdizione, previste per i reati

militari. Non sembra tuttavia, ad avviso del remittente,

specificatamente nei casi in cui la violenza consiste nell'omicidio,

che il bene sostanzialmente protetto sia individuabile in un

interesse militare, piuttosto che nella vita e nei diritti

inviolabili dell'individuo.

In conclusione, il giudice a quo ritiene che si ponga in contrasto

con i principi costituzionali di eguaglianza e di inviolabilità del

diritto di difesa la disposizione secondo cui il soggetto che subisce

un danno a beni della persona in conseguenza di un reato militare non

può esercitare nel processo penale dinanzi al giudice militare i

medesimi diritti riconosciutigli nel processo penale, primo fra tutti

quello, che appare il più significativo, di costituirsi parte

civile.

5. - Si è costituito in giudizio Erich Priebke, imputato nel

giudizio a quo, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione, richiamando in proposito gli argomenti posti a base

delle sentenze nn. 78 del 1989 e 106 del 1977 di questa Corte.

6. - Si sono altresì costituiti nel presente giudizio Anna

Rivalta, Nicoletta Leoni, Giuseppe Nobili e Roberto Massari,

familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, nonché l'A.N.F.I.M.,

la provincia di Roma e il comune di Roma, tutti concludendo per la

declaratoria di illegittimità dell'art. 270, primo comma, sulla base

dei medesimi motivi espressi dal giudice a quo, e sottolineando, in

particolare, che per effetto della denunciata disposizione viene

impedito alla persona danneggiata dal reato di partecipare

all'accertamento del fatto storico che è fonte e presupposto del suo

diritto al risarcimento dei danni, non potendo concorrere né portare

il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione del

convincimento del giudice in ordine alla responsabilità

dell'imputato.

7. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Premette la difesa del Presidente del Consiglio che la norma

impugnata deve senz'altro ritenersi vigente alla luce della corrente

interpretazione giurisprudenziale, per cui la questione sollevata

può trovare soluzione solo in sede di giudizio di costituzionalità.

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che, pur essendosi la Corte

costituzionale già pronunciata sulla medesima questione, la disamina

allora compiuta si era polarizzata sulla portata della norma in

relazione agli aspetti salienti emersi in quel contesto; mentre ora

sembra necessaria una radicale reductio ad unitatem dell'istituto che

superi la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare (come

la sentenza n. 278 del 1987 di questa Corte aveva osservato),

riconducendolo nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato,

garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini.

Non i soli fatti costituenti illeciti penali militari, osserva

l'Avvocatura, ma tutti gli illeciti penali offendono, prima ancora

che i singoli e specifici beni, l'intera collettività.

Circa il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura rileva che non può negarsi il trattamento

fortemente discriminatorio tra il danneggiato dal reato comune ed il

danneggiato dal reato militare; disparità di trattamento le cui

ragioni giustificatrici non possono più ritenersi valide, sia per i

mutamenti del panorama normativo che per i plurimi interventi

"demolitori" di questa Corte, per effetto dei quali la norma in

questione viene di fatto a restare l'ultimo significativo aspetto di

differenziazione tra i due processi.

Condividendo le motivazioni addotte dal giudice a quo a sostegno

del progressivo venir meno del carattere di "specialità" del

processo militare rispetto e quello comune, e del positivo contributo

che la partecipazione della parte civile può dare per giungere

celermente all'accertamento della verità processuale, la difesa del

Presidente del Consiglio valuta come argomento di scarso pregio

l'ulteriore tesi della inidoneità dei tribunali militari, per la

presenza di militari di carriera nei collegi, a valutare i fatti

nella loro valenza di illeciti civili. Detta presenza, infatti, per

effetto della legge n. 180 del 1981, è divenuta ormai minoritaria,

per cui, volendo ancora sostenere l'inidoneità di tale collegio, si

dovrebbe - a fortiori - negare ingresso all'azione civile anche nei

giudizi davanti alla corte d'assise, collegio in cui la presenza di

componenti non togati è nettamente maggioritaria.

Se, quindi, non sembra potersi negare - nel complessivo contesto

dell'istituto e della sua ratio - che la norma in esame confligga con

l'art. 3 della Costituzione, non minore, ad avviso dell'Avvocatura,

sembra il suo contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Infatti, non potrebbe più ritenersi decisiva la considerazione,

svolta nelle citate precedenti decisioni di questa Corte, per cui la

limitazione del diritto di azione del danneggiato è di ordine

meramente temporale, sostanziandosi nella mera sospensione del

giudizio civile, sino alla definizione del processo penale, stabilita

dal secondo comma del cit. art. 270.

Basterebbe osservare che una più coerente ed adeguata evoluzione

dell'istituto sposta il suo fulcro dal petitum (liquidazione del

danno) alla causa petendi (accertamento dell'illecito), sicché la

ratio della possibilità di costituirsi parte civile nel processo

penale finisce per risiedere non più nel principio di economia

processuale o di unità della giurisdizione, ma nell'interesse della

parte lesa ad essere presente ed a cooperare nell'accertamento del

reato.

8. - Hanno depositato memorie aggiuntive Erich Priebke, Anna

Rivalta, Giuseppe Nobili e l'Avvocatura generale dello Stato,

ribadendo le argomentazioni già svolte ed insistendo nelle

conclusioni già formulate.

La difesa di Erich Priebke, in particolare, ribadisce quanto già

esposto nell'atto di costituzione, sostenendo che, dal punto di vista

costituzionale, qualunque regime giuridico in tema di rapporti tra

azione civile e azione penale è legittimo; la scelta, pertanto, è

di esclusiva competenza del legislatore, come si evincerebbe anche

dal fatto che la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 270 lascerebbe privo di regolamentazione l'istituto della

costituzione di parte civile nel processo penale militare.

La medesima difesa insiste, infine, sulla "specialità" del diritto

penale militare; specialità che attiene all'aspetto sostanziale

della res iudicanda, rappresentato dalla tutela della disciplina e

del servizio militare. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare

di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ad avviso del remittente la norma impugnata, secondo cui "nei

procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per

le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere

proposta davanti ai tribunali militari", si pone in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento

deteriore della persona danneggiata dal reato nel processo penale

militare, a fronte dell'inesistenza di un analogo divieto nel

processo penale ordinario, risulta, nell'attuale contesto normativo,

non fondato sull'esigenza di tutela di specifici e preminenti

interessi, e quindi privo di razionale giustificazione;

con l'art. 24 della Costituzione, poiché la denunciata

preclusione è suscettibile di comprimere illegittimamente il diritto

del danneggiato di agire in giudizio per la tutela delle proprie

ragioni.

2. - Questa Corte, dunque, è chiamata a decidere se, ai sensi

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, possa ritenersi legittima

l'attuale diversità di disciplina tra processo penale militare e

processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare

l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

La persona danneggiata dal reato, infatti, ove il presunto

responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun

modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito,

né in sede penale - stante il divieto in esame - né in sede civile,

a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino

all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del

medesimo art. 270.

Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto

comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al

quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra

entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato

del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

è in questi termini, pertanto, che la questione va sostanzialmente

esaminata: e cioè in quanto investe il divieto di costituzione di

parte civile nel processo penale militare, sotto il duplice

significato che tale divieto, nel sistema complessivamente delineato

dal codice penale militare di pace, assume in raffronto alle

corrispondenti norme di diritto comune; da un lato, quindi, come

regola di esclusione del diritto di agire immediatamente in giudizio,

dall'altro, come divieto di partecipare attivamente all'accertamento

dei fatti in sede penale (se non con i più limitati poteri

riconosciuti alla persona offesa), con conseguente impossibilità di

avvalersi dei mezzi di prova propri di tale procedimento.

Nella delineata differenza di disciplina i parametri costituzionali

invocati assumono entrambi rilievo, e vanno, quindi, esaminati

congiuntamente.

3. - La questione è fondata.

Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270 del codice penale militare di pace è già stata

sottoposta, in passato, all'esame di questa Corte (v. sentt. n. 106

del 1977 e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che

la legittimità della singola norma che ammette od esclude

l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da

valutare "anche e soprattutto in relazione al generale quadro dei

rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatore ordinario"

(cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisioni di

non fondatezza.

Sulla base del medesimo criterio, in riferimento al mutamento del

quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di

procedura penale, ed alla luce dei principi successivamente affermati

dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fra

diritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a

conclusioni diverse.

4. - Occorre innanzitutto riaffermare il principio in forza del

quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene

superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento

militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello

Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di

tutti i cittadini, militari oppure no, di guisa che il diritto penale

militare di pace, "non solo non può più ritenersi avulso dal

sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato

come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza

da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri"

(v. sent. n. 278 del 1987).

Da un lato, quindi, non può essere impedito, per principio, alla

giurisdizione ordinaria di assumere la cognizione di reati militari

allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale,

dall'altro occorre di volta in volta stabilire se particolari

esigenze, beni o valori possano essere considerati preminenti, o

sottordinati, rispetto ad esigenze, beni o valori tutelati attraverso

la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace (sul punto,

v. citt. sentt. n. 278 del 1987 e n. 78 del 1989).

In applicazione di tale principio, questa Corte è intervenuta più

volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al

tertium comparationis costituito dalle disposizioni del diritto

penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare

e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato (cfr.

sentt. n. 298 del 1995, nonché n. 49 del 1995, n. 429 del 1992, n.

469 e n. 274 del 1990, n. 503 e n. 49 del 1989).

Ora, ai fini che qui interessano, occorre considerare che, se da un

lato la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della

Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del

simultaneus processus, dall'altro, l'intervento della parte civile

nel processo penale trova giustificazione, oltre che nella necessità

di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal

reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice

profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile (v. sent. n.

532 del 1995); si deve rilevare, inoltre, che la salvaguardia della

posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del

nuovo codice di procedura penale, previsto dal legislatore nella

legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr. art. 2, direttive da n.

20 a n. 28).

Pertanto, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del

codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un

divieto derogatorio del principio generale di diritto comune)

potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una

ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento

militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti

(così come, ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della

parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua

significativa motivazione nel tutelare "la personalità del minore

dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata":

v. relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo

penale minorile).

5. - Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice

di procedura penale (diversamente da quanto avveniva nel codice

previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del 1989), ed in

coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale

disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da

ragionevole ed adeguata giustificazione.

Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi

(posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la

giurisdizione militare, istituita esclusivamente per la tutela della

disciplina e del servizio militare, non avrebbe né motivo né

capacità per l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale,

in quanto i tribunali militari si configurerebbero come "giudici

prevalentemente di fatto".

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che

l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di

pace è diretta a perseguire l'equiparazione della magistratura

militare a quella ordinaria; pertanto, essendo la condizione dei

magistrati militari oggi del tutto assimilata, per stato giuridico,

garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei

magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del 1995), non è più possibile

porre in dubbio l'idoneità del giudice militare - il quale nella sua

attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza di

magistrati di carriera - a conoscere degli interessi civili nascenti

da reato.

6. - In assenza, quindi, di speciali o preminenti ragioni che

giustifichino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel

processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione

e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e

24 della Costituzione.

La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: "nessuna

limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il

danneggiato da reato militare".

Ma se detta "limitazione temporale" era coerente al sistema sotto

la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche

prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al

definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più

possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è

costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75,

comma 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede

propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale.

Fin dalla sent. n. 55 del 1971, questa Corte ha riconosciuto come

componente essenziale del diritto di difesa la disponibilità della

prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle

proprie ragioni.

In coerenza con tale principio il legislatore ha mantenuto, anche

nel nuovo processo penale, la possibilità di esercitare l'azione

civile in sede penale; rimettendo in tal modo allo stesso danneggiato

la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine

e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo,

ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie

stabilite dalla legge in determinate materie. Non solo, ma in

conseguenza della radicale innovazione consistente nello svolgimento

autonomo dei due giudizi, prospettato come regola (e quindi, nella

eliminazione della pregiudizialità necessaria del procedimento

penale rispetto a quello civile di danno), il legislatore ha ora reso

possibile l'esercizio dell'azione civile, immediatamente, sia nel

giudizio penale che in quello civile.

7. - In conclusione, in raffronto a tali principi, che nel processo

penale ordinario consentono la più ampia tutela della persona

danneggiata dal reato, l'esclusione della parte civile dal processo

penale militare impedisce, senza alcun ragionevole motivo,

l'esercizio del diritto di agire in giudizio, non solo in quanto

divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede

penale, ma anche come impossibilità di iniziare immediatamente

l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

270, primo comma, del codice penale militare di pace.

8. -Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, poiché

parte della medesima regula iuris ora dichiarata illegittima è

contenuta anche nel secondo comma del medesimo art. 270, il quale -

disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino

all'esito di quello penale militare - impedisce anch'esso l'immediato

esercizio dell'azione civile, e realizza la medesima ingiustificata

disparità di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina

vigente nel processo penale ordinario (v. cit. art. 75, comma 2), la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa al secondo

comma dello stesso art. 270.

9. - è appena il caso di sottolineare, infine, che, in virtù del

rinvio esplicitamente operato dall'art. 261 del codice penale

militare di pace alle disposizioni del codice di procedura penale, la

dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata

comporta l'automatica applicazione nel processo penale militare delle

corrispondenti norme di diritto comune sulla partecipazione della

parte civile, e sui suoi diritti, nel giudizio penale, nonché sui

rapporti tra azione civile e azione penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo

comma, del codice penale militare di pace;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del

codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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