Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 270

del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal tribunale militare

territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Caprara

Mirko, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal tribunale militare

territoriale di La Spezia, nel procedimento penale a carico di

Tarantino Marcello, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 30

luglio 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Caprara Mirko,

il tribunale militare territoriale di Padova, dovendo decidere

sull'ammissibilità della costituzione di parte civile di Francavilla

Luigi, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p., in

riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il tribunale la norma denunziata, che vieta nei

procedimenti di competenza del giudice militare la proposizione

dell'azione civile, appare in contrasto con il principio di uguaglianza

per la disparità di trattamento processuale con i titolari di un

diritto ad esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario,

tanto più tenendo conto che il reato militare potrebbe, in virtù

dell'art. 264 c.p.m.p., essere giudicato dal giudice ordinario con

possibilità di ingresso all'azione civile. La norma impugnata sarebbe

inoltre in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo e quello di

tutela giurisdizionale.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Premesso che con sentenza n. 68 del 1974, questa Corte ha precisato

in via generale che legittime possono essere le disposizioni

integrative o derogative dei codici penali militari, nonostante le loro

differenze col codice di procedura penale, purché trovino ragionevole

giustificazione, l'Avvocatura osserva che il divieto di costituzione di

parte civile si connette necessariamente al carattere di specialità

del processo penale militare, istituito esclusivamente per la tutela

giurisdizionale della disciplina e del servizio militare. Né

sussisterebbe il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto

tale norma, se esclude che una qualsiasi situazione di diritto

soggettivo possa essere privata dalla tutela giurisdizionale, non

stabilisce secondo quali modalità e in quale sede detta tutela debba

avere luogo. Né infine sarebbe ravvisabile un contrasto con l'art. 2

della Costituzione, poiché i diritti tutelati da tale norma trovano

protezione nella legge penale militare e nella successiva azione civile

esercitabile dinanzi al giudice ordinario.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal tribunale

militare territoriale di La Spezia, con ordinanza emessa il 16 aprile

1975, nel procedimento penale a carico di Tarantino Marcello.

Premesso che il divieto di costituzione di parte civile potrebbe

trovare la sua giustificazione e nello stesso carattere della

giurisdizione militare e nei limiti che a tale giurisdizione pone

l'art. 103 della Costituzione, il tribunale dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 270, ponendolo in raffronto con l'art. 373

c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata

dal giudice militare, l'imputato è condannato alle restituzioni e al

risarcimento dei danni. Il contrasto con l'art. 24 della Costituzione

si evidenzierebbe nel fatto che mentre al giudice penale militare è

conferito il potere-dovere di pronunziarsi sul risarcimento viene

vietato alla parte civile di partecipare al procedimento relativo.

4. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dopo aver ricordato come la norma dell'art. 373 trovi

i suoi precedenti nella legislazione anteriore, per cui era ammissibile

una condanna al risarcimento senza la domanda del danneggiato a

conclusione del processo penale, e dopo aver formulato, sia pure

dubitativamente, un'interpretazione della disposizione in parola, per

cui questa si limiterebbe a riaffermare l'autorità del giudicato

penale nel procedimento civile, stabilita in via generale dall'art. 27

c.p.p. osserva che problemi di legittimità costituzionale potrebbero

semmai porsi nei confronti della disposizione in esame - estranea

peraltro al giudizio a quo - e non rispetto a quella che esclude nel

processo militare la costituzione di parte civile, una volta ammesso,

come fa l'ordinanza, che tale esclusione dipende dalle speciali

esigenze di quel processo e dai limiti posti dall'art. 103 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze in epigrafe si solleva il dubbio di

legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p., in quanto il

divieto di costituzione di parte civile nei procedimenti di competenza

del giudice militare contrasterebbe con il principio di uguaglianza,

attuando una disparità di trattamento tra i titolari del diritto di

esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario e i titolari di

un analogo diritto, in caso di reato di competenza del giudice

militare. La medesima norma contrasterebbe inoltre con l'art. 24 e con

i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

I giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno

riuniti e decisi con un'unica sentenza in acanto sollevano questioni

relative alla stessa disposizione di legge e in parte coincidenti.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 270 del codice militare penale di pace, mentre pone al primo

comma il divieto di costituzione di parte civile dinanzi ai tribunali

militari, riproduce nel secondo comma il principio generale della

pregiudizialità dell'azione penale su quella civile (principio

contenuto negli artt. 3 e 24 del codice di procedura penale),

disponendo la sospensione dell'esercizio della azione civile fino alla

definizione dell'altro procedimento.

La norma, coordinata con il precedente art. 261, mostra come

nessuna limitazione, se non temporale, del diritto di azione, subisca

il danneggiato dal reato, il quale ai sensi degli artt. 24 e seguenti

del codice di procedura penale (come risultano a seguito delle sentenze

di questa Corte nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971) potrà

sempre proporre dinanzi al giudice civile, con pienezza di facoltà

quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie

ragioni, anche in caso di proscioglimento dell'imputato dinanzi ai

tribunali militari.

Come questa Corte ha già riconosciuto con la sentenza n. 68 del

1974, le disposizioni integrative o derogative dei codici penali

militari, rispetto ai codici comuni, possono essere legittime purché

trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel

procedimento.

Ora l'esclusione della costituzione di parte civile avanti i

tribunali militari è pienamente giustificata dall'esigenza di

assicurare con celerità la tutela della disciplina e del servizio

militare, secondo, del resto, quanto affermato dallo stesso tribunale

militare di La Spezia, in armonia con gli intenti del costituente, il

quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione

militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate"

(art. 103 della Costituzione).

Talché non appare violato nemmeno l'art. 24 della Costituzione, il

quale garantendo la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti e interessi legittimi, non eleva a regola costituzionale

quella del simultanens processus, ma lascia al legislatore ordinario

ampia discrezionalità quanto ai tempi e alle modalità di tale azione.

Né, per gli stessi motivi, può lamentarsi una menomazione di

diritti inviolabil - impregiudicato restando il problema se essi

possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale -

poiché l'azione civile potrà essere proposta dinanzi al giudice

ordinario, a seguito della definizione del processo militare.

3. - Ma il tribunale militare di La Spezia dubita della

ragionevolezza del giudizio di inidoneità fatto dal legislatore in

ordine alla capacità del tribunale militare di conoscere dell'azione

civile, anche ponendo a raffronto l'art. 270 con il successivo art. 373

c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata

dal giudice militare, l'imputato è condannato alle restituzioni e al

risarcimento dei danni.

Sono note le discussioni dottrinali e l'orientamento

giurisprudenziale in ordine all'effettiva portata della citata

disposizione posta a confronto da parte del giudice a quo. Mentre

l'orientamento è fermo nel senso che, nonostante la sua non felice

formulazione, l'art. 373 nulla toglie e nulla aggiunge al principio

generale contenuto nell'art. 27 del codice di procedura penale, quanto

all'autorità del giudicato penale nel successivo procedimento civile

in ordine alla illiceità del fatto ed alla sua sussistenza, da parte

di taluni autori si è prospettato il dubbio che la medesima norma

potrebbe anche comportare la potestà di accertamento del danno civile

e con esso l'esistenza e la titolarità del diritto al risarcimento.

Ma quale che sia l'interpretazione da preferirsi (e per motivi di

armonia legislativa nonché di adeguamento ai principi generali, non si

dubita che sia la prima) l'art. 373, non risulta comunque impugnato né

esplicitamente né implicitamente, in quanto il giudice a quo col porlo

a raffronto ne presuppone la legittimità, e pertanto la Corte non ha

motivo di occuparsi di questa diversa questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 270 del codice penale militare di pace, sollevata in

riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, della

Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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