Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dal

giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova sull'istanza di Vella

Pio Nono, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Pio Nono Vella, sottoposto a custodia preventiva per omicidio,

prosciolto per infermità di mente, a seguito di perizia psichiatrica,

e ricoverato in un manicomio giudiziario, chiedeva al giudice di

sorveglianza del tribunale di Mantova che fosse considerato, come

applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ai fini della

decorrenza di questa, quel periodo di carcerazione preventiva durante

il quale (per mesi sette e giorni otto) era stata compiuta la perizia

psichiatrica.

Con ordinanza del 7 febbraio 1969, il giudice di sorveglianza

escludeva che, in base all'art. 206 del codice penale, potesse

attribuirsi tale valore al periodo suindicato; riteneva, per altro, che

vi fosse disparità di trattamento fra questa ipotesi e quella

dell'imputato pienamente capace di intendere e di volere, a favore del

quale, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 137 del codice penale,

la carcerazione preventiva è considerata come pena; e riteneva

rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità

costituzionale del citato art. 206 cod. pen., in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, osservava che la

disparità non sarebbe giustificata né dalla diversità, pur

innegabile, dei fini della misura di sicurezza e di quelli della pena,

né dalla considerazione che, mentre per il recupero dell'imputato

sembra idonea soltanto la misura di sicurezza, la carcerazione

preventiva avrebbe, invece, uno scopo di difesa sociale, tanto nel caso

che il provvedimento si concluda con una decisione che presupponga la

piena capacità penale dell'imputato, tanto nel caso che la sentenza

disponga il ricovero in manicomio giudiziario.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con

atto depositato il 31 marzo 1969, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

In via preliminare, l'Avvocatura osserva che, mediante il giudizio

di legittimità costituzionale della disposizione denunziata, non si

potrebbe ottenere il risultato auspicato dal giudice a quo.

Nel merito, deduce il parallelismo fra l'art. 137 e l'art. 206,

ultimo comma, del codice penale e fa presente che proprio dalla

diversità delle situazioni ivi disciplinate scaturirebbe la

ragionevolezza della diversità di trattamento, non avendo la

carcerazione preventiva quel valore di cura in senso medico, che si

riscontra nel ricovero in manicomio giudiziario, disposto come misura

di sicurezza (provvisoria o definitiva che sia). Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza del 7

febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova è

se l'art. 206, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, ai

fini del computo della durata minima della misura di sicurezza, non

tiene conto del periodo trascorso in carcerazione preventiva, violi

l'art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento rispetto

alla detrazione della carcerazione preventiva dalla pena, di cui

all'art. 137 del codice penale.

2. - A prescindere dalle indagini sulle funzioni della pena e

della misura di sicurezza, è certo che la Costituzione ammette

espressamente la dicotomia pena - misura di sicurezza (art. 25, secondo

e terzo comma): ora, allo stato della legislazione vigente, non è

assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva), per

la diversità della natura e delle finalità delle due forme

restrittive della libertà personale: rieducativa (e, per taluni,

anche retributiva) la prima; curativa e precauzionale la seconda.

Sicché è la stessa Costituzione che demanda la disciplina al

legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalità di definirne i

rapporti, senza che ciò possa configurare la violazione dell'art. 3.

Una irrazionalità di trattamento nella norma denunziata è da

escludere, perché la carcerazione preventiva, che ha un compito

essenzialmente processuale (vedi sentenza di questa Corte n. 64 del

1970), non è equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti,

i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che

essa comporta (cura dell'infermo di mente, dell'alcoolizzato, del

drogato). Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la

carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in

osservazione presso un manicomio giudiziario, non è stato sottoposto

alle cure dirette a poterlo avviare verso la guarigione; dimodoché è

giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel

computo del limite minimo della misura di sicurezza.

La soluzione adottata non pregiudica la questione opposta - che non

è oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale - se

nel computo della carcerazione si debba tener conto della privazione di

libertà subita per effetto di una misura di sicurezza detentiva

provvisoria, poi riconosciuta non giustificata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale, sollevata con

l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale

di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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