Art. 34 — Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dall'esercizio professionale puo' essere inflitta nei casi di lesione della dignita' e del decoro professionale; essa e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

  • a)l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;
  • b)il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale;
  • c)l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma dell'articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale. Nei casi di cui al comma 2, la sospensione e' immediatamente esecutiva, anche qualora sia stato presentato ricorso, e non e' soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera c). Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art34 · fonte del testo

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