Art. 212 c.p. — Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

[1]L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

[2]Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e' colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

[3]Quando sia cessata la infermita', il giudice, accertato che la persona e' socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a liberta' vigilata.

[4]Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermita', procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 224/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, quando il soggetto che vi è sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da cui muove il giudice 'a quò, infatti, tra la misura di sicurezza della libertà vigilata e la privazione della libertà - sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilità assoluta che rende impossibile, naturalisticamente ancor prima che giuridicamente, applicare tale misura (così come le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della libertà vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen.. Il che spiega perché il legislatore abbia ritenuto superfluo disporre espressamente, nell'ipotesi 'de qua', la pretesa sospensione. red.: S. Pomodoro

    Art. 212 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 308/1994

    Questione inammissibile
    15 luglio 1994

    Estendere, come richiesto dal giudice 'a quò, il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali è stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non è prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalità legislativa la scelta tra una pluralità di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneità dei presupposti e delle finalità che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come già ritenuto dalla Corte, vi è l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singularè, è inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 212 c.p. · Art. 147 c.p. · Art. 146 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 60/1982

    Altra decisione
    25 marzo 1982

    L'art. 212, comma primo, cod. pen. non può essere avulso nel sindacato di conformità agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti penitenziari prevede che "... i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi di cura... ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti". Ciò per l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si appalesa necessaria solo quando la menomazione fisica non richiede cure o accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori dall'istituto in cui il soggetto è internato, ma altre alternative non esprime all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico dal luogo di internamento non già quando cure o accertamenti diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civili o in altri luoghi di cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viena attuata. Pertanto, nella specie, essendosi il giudice a quo limitato nell'ordinanza di rimessione a porre l'alternativa ("quando l'effettuazione di tali interventi non è attuabile mello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione"), omettendo di motivare sulla necessità della sospensione della misura di sicurezza detentiva, tenendo conto della citata disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 354/1975, gli atti vanno ad esso restituiti perché provveda a tale adempimento.

    Art. 212 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 147 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art212 · fonte del testo

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