È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost., l'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. La revoca della liberazione condizionale, estinguendo lo 'status' di vigilato in libertà conseguente all'ammissione al beneficio di cui all'art. 176 c.p., ricostituisce quello di 'detenutò. La carcerazione prodotta dalla revoca della liberazione condizionale costituisce un 'quid novì tanto rispetto a quella fondata immediatamente nella sentenza di condanna, quanto rispetto alla 'libertà vigilata ', 'ex' art. 230, n. 2 c.p. Pertanto la residua pena detentiva ancora da espiare non può non esser determinata in base ad un nuovo principio che tenga conto dell'afflittività subita dal condannato nel periodo di libertà vigilata e ad una valutazione prognostica del comportamento del già condizionalmente liberato. L'illegittimità costituzionale della norma impugnata discende, innanzitutto, dall'aggiunta, in caso di revoca della liberazione condizionale, alla quantità di pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna di un supplemento di afflizione non legittimata dalla stessa sentenza. Se è vero, infatti, che la libertà vigilata, 'ex' art. 230, n. 2, c.p., trova fondamento nella sentenza di condanna, una volta intervenuta la revoca, però, il divieto di computare, ai fini della determinazione del residuo di pena da espiare, il periodo trascorso in libertà condizionata equivale a far venir meno il titolo legittimante l'afflizione patita dal condannato in sede di libertà vigilata, in evidente contrasto con l'art. 13, secondo comma, Cost. La norma impugnata risulta anche viziata da una condizione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale che, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato con la sent. n. 204 del 1974, e` assolutamente incompatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost. Questa disposizione costizionale induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, sol che ne ricorrano i presupposti, 'ex' art. 176 c.p. Gli obblighi imposti al condannato, ai sensi dell'art. 230, n. 2, c.p., non sono il corrispettivo di una graziosa concessione sovrana, ma si atteggiano a strumenti di sostegno e di controllo omogenei alla funzione risocializzante assegnata alla pena dall'ultimo comma dell'art. 27 Cost. L'ammissione alla liberazione condizionale, lungi dal rappresentare una rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena, costituisce, perciò l'adempimento di obblighi costituzionalmente sanciti. Esclusa la costituzionalità della concezione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale, deve affermarsi che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 27 Cost. impone che in sede di revoca del cennato beneficio il Tribunale di sorveglianza determini la durata della residua pena detentiva in considerazione di quanto e` accaduto durante lo stato di liberazione condizionale, del grado di rieducazione raggiunto dal condannato, della rieducabilità e della pericolosità sociale dello stesso. -S. nn. 343/87, 264/74, 192/76 e 78/77
Art. 177 c.p.