Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Tribunale di

sorveglianza di Firenze nel procedimento penale a carico di Lombardo

Rosario, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Tribunale di Bergamo

nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, iscritta al n.

202 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 (Reg. ord. n.

181/1988) nel procedimento relativo alla revoca della liberazione

condizionale alla quale Lombardo Rosario era stato ammesso, il

Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva, in riferimento agli

artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui esclude che, in

caso di revoca della liberazione condizionale, il Tribunale di

sorveglianza possa determinare la residua pena da espiare,

disponendo, invece, che il tempo trascorso in libertà condizionale

non sia computato nella durata della pena.

In primo luogo, il giudice a quo ricorda che, con la sentenza n.

343 del 1987, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio

1975, n. 354, nella parte in cui - in caso di revoca del

provvedimento d'ammissione all'affidamento in prova per comportamento

incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al

tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da

espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal

condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo

d'affidamento in prova.

Il giudice a quo prosegue affermando che la determinazione della

residua pena detentiva da espiare debba spettare al Tribunale di

sorveglianza anche nel caso di revoca della liberazione condizionale.

Infatti, al pari dell'affidamento in prova, la libertà vigilata

conseguente alla liberazione condizionale ha natura di misura

sostitutiva della pena. Peraltro, la disciplina che regola la

liberazione condizionale ha carattere restrittivo e sanzionatorio:

invero, nei confronti del condannato ammesso alla liberazione

condizionale, viene sempre disposta la libertà vigilata ( ex art.

230, n. 2, c.p.) con conseguente applicazione di prescrizioni, per le

quali la legislazione vigente stabilisce alcuni criteri fondamentali

(art. 228 c.p., n. 649, unico comma, c.p.p.). Tali prescrizioni

comportano non lievi limitazioni all'esercizio di diritti

costituzionalmente garantiti (ad es. il divieto di allontanarsi da un

certo ambito territoriale od il divieto di trattenersi fuori della

propria abitazione in certe ore). Pertanto, una revoca della

liberazione condizionale che non tenga in alcun conto le restrizioni

sofferte in precedenza, da un canto appare in contrasto con l'art. 13

Cost., e, dall'altro, con l'art. 3 Cost., in quanto non consente una

commisurazione tra condotta ulteriore e sanzione aggiuntiva né il

pari trattamento di condotte analoghe e la differenziazione di

condotte diverse.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'istituto della liberazione

condizionale presenta connotazioni diverse da quelle caratterizzanti

l'affidamento in prova, in base alle quali è stata possibile la

pronuncia d'illegittimità costituzionale citata nell'ordinanza di

rimessione.

Invero, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la

liberazione condizionale configuri un istituto affine alla

sospensione condizionale della pena e non una misura alternativa alla

detenzione; nella liberazione condizionale, in sostanza, si avrebbe

una sospensione condizionale della pena "residua" e non di "tutta" la

pena. Date queste premesse, non si può operare uno scomputo della

pena precedentemente sospesa sol perché nel periodo di tempo

intercorrente tra la condanna "sospesa" e la revoca della sospensione

la rinuncia alla punizione da parte dello Stato sia sub condicione.

3. - Con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 (Reg. ord. n.

202/1988) nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, il

Tribunale di Bergamo solleva, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 c.p.,

nella parte in cui stabilisce che, in caso di revoca della

liberazione condizionale, "il tempo trascorso in libertà

condizionale non è computato nella durata della pena".

L'ordinanza di rimessione sottolinea, preliminarmente, che la

liberazione condizionale è un istituto di diritto penitenziario

avente sostanza di pena, in considerazione delle ampie limitazioni

delle libertà individuali che essa comporta. Di qui il Tribunale di

Bergamo fa discendere un primo dubbio di legittimità costituzionale,

per contrasto con l'art. 13 Cost., dell'art. 177 c.p. Quest'ultimo

articolo prevede che il soggetto, al quale sia stata revocata la

liberazione condizionale, subisca una restrizione della libertà

senza il necessario presupposto d'un provvedimento dell'autorità

giudiziaria ordinaria: il mancato computo del periodo trascorso in

libertà condizionale nella durata della pena detentiva, conclude il

giudice remittente, si traduce, infatti, in una misura che non trova

titolo in un provvedimento giurisdizionale. Né, a tal fine, si può

risalire all'originaria sentenza di condanna, che è titolo solo per

la pena relativa all'accertato reato.

L'art. 177 c.p. si porrebbe in contrasto, inoltre, con l'art. 3

Cost. Il Tribunale di Bergamo, in proposito, ricorda la già citata

sentenza n. 343 del 1987 di questa Corte e, ritenuta l'identità di

natura tra affidamento in prova al servizio sociale e liberazione

condizionale, lamenta la violazione del principio d'eguaglianza.

Tenuto conto delle prescrizioni imposte dalle due misure, emerge che

quelle previste dalla norma sulla liberazione condizionale sono ben

più afflittive di quelle inerenti all'affidamento in prova al

servizio sociale.

Il Tribunale di Bergamo sostiene, infine, che l'art. 177 c.p.

configuri una sorta di responsabilità oggettiva, ledendo, di

conseguenza, il principio della personalità della responsabilità

penale sancito dall'art. 27 Cost.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sulla base di

considerazioni identiche a quelle prospettate nell'atto d'intervento

nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con

ordinanza 10 febbraio 1988 (Reg. ord. n. 181/1988). Considerato in diritto

1. - Entrambe le ordinanze di rimessione propongono questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, c.p., nella

parte in cui dispone che il tempo trascorso in libertà condizionale,

nel caso di revoca della medesima, non è computato nella durata

della pena: le predette ordinanze possono, pertanto, esser

congiuntamente esaminate e la questione proposta può esser decisa

con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus, rilevato che questa Corte, con sentenza n.

343 del 1987, dichiarando parzialmente illegittimo il decimo comma

dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha sottolineato il

carattere sanzionatorio "afflittivo" delle prescrizioni inerenti

all'affidamento in prova al servizio sociale, di cui alla legge ora

citata, ed ha ritenuto, appunto a causa delle significative

limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti che

tali prescrizioni comportano, contrastante con la Costituzione il

divieto di tener conto, nel caso di revoca dell'affidamento in prova,

del periodo d'effettiva realizzazione dello stesso affidamento, ai

fini della determinazione della residua pena detentiva; rilevato

ancora che la liberazione condizionale costituisce misura sostitutiva

della pena detentiva e comporta, durante il tempo di sua

applicazione, limitazioni all'esercizio di diritti costituzionalmente

sanciti; chiedono che le decisioni adottate con la citata sentenza

vengano estese all'ipotesi di revoca della liberazione condizionale.

La premessa dalla quale partono gli stessi giudici ("analogia" tra

le misure della liberazione condizionale e dell'affidamento in prova

al servizio sociale) è contestata dall'Avvocatura dello Stato.

Quest'ultima assume essere la liberazione condizionale "analoga" alla

sospensione condizionale della pena piuttosto che all'affidamento in

prova al servizio sociale: e, pertanto, ritiene che del tempo

trascorso in liberazione condizionale, nell'ipotesi di revoca della

medesima, non si debba tener conto nella determinazione della residua

pena detentiva.

3. - Vale premettere che è stata sospettata d'illegittimità

costituzionale l'ultima parte del primo comma dell'art. 177 c.p. e,

cioè, la disposizione sulla quale la maggioranza della dottrina

fonda la natura giuridica della liberazione condizionale: si

sostiene, infatti, da molti Autori, che il divieto, nel caso di

revoca della liberazione condizionale, di computare, nella durata

della pena, il tempo trascorso in libertà vigilata ex art. 230, n.

2, c.p., conduce ad escludere che la predetta liberazione sia

inquadrabile tra le modalità d'esecuzione della pena e ad accettare

la tesi che configura la stessa liberazione quale causa di

sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, a carattere

probatorio, destinata ad evolversi, avverandosi determinate

condizioni, in causa d'estinzione della stessa pena. E tra le due

indicate tesi s'aggira il dibattito intorno alla natura giuridica

dell'istituto in esame.

Va subito osservato: 1) che non è metodologicamente corretto

fondare l'intero discorso sulla natura giuridica d'un determinato

istituto su una sola disposizione di legge (il cui contenuto, fra

l'altro, è rimasto identico sia nel codice Zanardelli, che prevedeva

la liberazione condizionale nel titolo "Delle pene" sia nel codice

Rocco, che la stessa liberazione ha incluso fra le cause d'estinzione

della pena); 2) che se anche, ai fini indicati, fosse possibile

basarsi su un'unica disposizione di legge, dovrebbe, almeno,

previamente verificarsi la legittimità costituzionale della stessa

disposizione; 3) che il divieto di computare, nella durata della pena

detentiva, il tempo trascorso in libertà vigilata può esser

indicativo, al massimo, del fatto che il legislatore non ritiene

"equivalente" la pena detentiva alla libertà vigilata ex art. 230,

n. 2, c.p. e che considera quest'ultima insignificante (ed è la

legittimità costituzionale di questa valutazione legislativa che va,

appunto, verificata) in confronto ai pesi afflittivi della detenzione

ma non può condurre a conclusioni in ordine alla natura giuridica

della liberazione condizionale.

E che non sia nel quadro dell'alternativa modalità d'esecuzione

della pena, carattere sospensivo-probatorio della liberazione

condizionale che va impostato il quesito sollevato dalle ordinanze di

rimessione, è dimostrato dall'avere il legislatore previsto,

soltanto qualche anno dopo il 1930, all'art. 21, terzo comma, del

regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge

27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni) nell'ipotesi che il

Tribunale per i minorenni sostituisca alla libertà vigilata ex art.

230, n. 2, c.p., l'internamento in un riformatorio giudiziario, in

una colonia agricola od in una casa di lavoro, che il tempo trascorso

in tali stabilimenti venga computato nella durata della pena

detentiva. Or non è pensabile che la liberazione condizionale cambi

natura e (da istituto sospensivo-probatorio, nell'ipotesi che si

applichi ai maggiori degli anni diciotto ed ai condannati che

commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, allorché

non si disponga la sostituzione della libertà vigilata con

l'internamento negli stabilimenti sopra citati) si trasformi in

modalità esecutiva della pena qualora venga applicata a condannati

che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto (ma

che, si badi, possono anche aver superato, all'atto dell'ammissione

alla liberazione condizionale, gli anni ventuno) sol perché è stata

disposta la sostituzione della libertà vigilata con l'internamento

negli stabilimenti indicati nell'art. 21 del citato regio

decreto-legge.

Né si obietti che la liberazione condizionale dei condannati che

commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, potendo

essere "concessa" in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque

sia la durata della pena detentiva inflitta (ai sensi del primo comma

dell'art. 21 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404)

abbia natura diversa dalla liberazione di tutti gli altri condannati.

All'obiezione è agevole rispondere che anche per la liberazione dei

condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni

diciotto, ove sia "normalmente" applicata la libertà vigilata ex

art. 230, n. 2, c.p., il tempo trascorso in libertà condizionale non

è computato nella durata della pena detentiva inflitta: soltanto

nell'ipotesi che il Tribunale per i minorenni disponga la

sostituzione della libertà vigilata con l'internamento in un

riformatorio giudiziario, in una colonia agricola od in una casa di

lavoro (cfr. il secondo comma dell'art. 21 del citato decreto-legge)

il tempo trascorso nei predetti stabilimenti, ai sensi del terzo

comma dello stesso articolo, è, all'opposto, computato nella durata

della pena originariamente inflitta.

Vero è che, a prescindere del tutto dall'alternativa modalità

esecutiva della pena, istituto sospensivo probatorio della

liberazione condizionale, le disposizioni sul computo (oppur no), in

caso di revoca della stessa liberazione condizionale, del tempo

trascorso in quest'ultima nella durata della pena detentiva

originaria, discendono dal "raffronto" che il legislatore compie tra

il peso afflittivo (ed i sostegni "rieducativi") della pena detentiva

ed il peso afflittivo (con i relativi sostegni "rieducativi") della

misura che viene sostituita alla stessa pena durante lo stato di

libertà condizionale: il legislatore, nell'art. 21 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, parifica alla pena detentiva

l'internamento negli istituti previsti nello stesso articolo, essendo

tale internamento misura ugualmente detentiva; mentre esclude, del

tutto, il confronto tra pena detentiva e libertà vigilata ex art.

230, n. 2, c.p., nel senso che valuta insignificante l'afflittività

di quest'ultima (misura non detentiva) tenuto anche conto dei

sostegni rieducativi offerti durante il predetto stato di libertà

vigilata.

D'altra parte, se è vero che (intendendosi per pena la sola pena

detentiva) la tesi che ritiene la liberazione condizionale modalità

d'esecuzione della pena (detentiva) è insostenibile (la predetta

modalità inizierebbe, fra l'altro, proprio con la "scarcerazione"

del condannato) è anche vero che soltanto di recente ci si è

accorti, assumendo che dalla disposizione di cui all'art. 51- bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo introdotto con la legge

n. 663 del 1986 (cfr. anche la relazione Gallo al Senato, in sede di

lavori preparatori a quest'ultima legge) si ricavi la distinzione tra

cessazione e revoca della misura alternativa dell'affidamento in

prova al servizio sociale, che, in caso di cessazione (e non di

revoca) dello stesso affidamento, il periodo trascorso nel medesimo

deve valere come pena espiata; e che, pertanto, la computabilità o

meno del periodo trascorso in affidamento non deriva dalla c.d.

natura giuridica dello stesso affidamento ma dal comportamento del

soggetto che, secondo il legislatore, importa (ma illegittimamente,

per quanto si dirà fra breve in ordine alla revoca della liberazione

condizionale) la sanzione aggiuntiva.

Peraltro, a quella parte della dottrina e della giurisprudenza,

che assume che la liberazione condizionale non estingua né modifichi

la potestà di punire dello Stato (e che, pertanto, dando essa inizio

ad una espiazione, in forma alternativa, della pena, non potrebbe non

scomputarsi "tutto" il periodo trascorso in libertà condizionata

dalla durata della pena detentiva originariamente inflitta) va

risposto che il rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) va

distinto dai diversi rapporti giuridici d'esecuzione, relativi alle

diverse conseguenze penali della condanna, pur derivando questi

ultimi dal primo: la liberazione condizionale, infatti, mentre

sospende (si preciserà oltre il significato di questa sospensione)

la pena principale detentiva (sospende, cioè, una delle conseguenze

del rapporto giuridico punitivo) lascia tuttavia integro quest'ultimo

che può continuare, così, a rendere concreti altri rapporti

giuridici d'esecuzione di (eventuali) altre conseguenze penali.

E neppure può condividersi la tesi per la quale la parte

impugnata dell'art. 177 c.p. (che, appunto, sancisce il divieto di

computare il periodo trascorso in libertà condizionale, in caso di

revoca di quest'ultima, nella durata della pena inflitta) sarebbe

addirittura "pleonastica". Inquadrata la liberazione condizionale fra

le cause di sospensione della pena detentiva (e non quale modalità

d'esecuzione della medesima) si è sostenuto, avendo l'ordinanza di

revoca contenuto ricognitivo dell'inefficacia della prova, che la

stessa revoca, considerata quale condizione risolutiva,

determinerebbe l'inefficacia ex tunc del provvedimento. Come si

chiarirà in appresso, l'effetto estintivo dello status di liberato

condizionalmente non comporta, ex se, anche l'effetto risolutivo (ex

tunc) del periodo trascorso in libertà condizionale: ed è, appunto,

l'attribuzione anche di quest'ultimo effetto alla revoca della

liberazione condizionale a rendere, in primo luogo, illegittima (a

causa dell'aumento ingiustificato d'"afflittività" inerente alla

misura della libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p.) la parte

impugnata dell'art. 177 c.p.

Né, allo scopo di giustificare il divieto di cui alla predetta

parte impugnata dell'art. 177 c.p., può avvicinarsi la liberazione

condizionale alla sospensione condizionale della pena ex art. 163 e

segg. come fa l'Avvocatura generale dello Stato. Quest'ultima,

assumendo che la predetta liberazione costituisca, in sostanza,

"soltanto" una sospensione condizionale (non di tutta, bensì) di una

parte della pena detentiva (salvi gli effetti estintivi "finali",

nell'ipotesi di mancanza di revoca) sostiene che, allo stesso modo

come, in caso di revoca ex art. 168 c.p. della sospensione

condizionale della pena, ordinata ai sensi dell'art. 163 c.p., non

sono neppur "pensabili" problemi di "scomputo" di pena sol perché,

nel periodo compreso tra l'ordine di sospensione dell'esecuzione ex

art. 163 c.p. e la revoca della sospensione stessa, la c.d. rinuncia

da parte dello Stato alla predetta esecuzione è sub condicione,

così, in caso di revoca della liberazione condizionale ex art. 177,

primo comma, c.p. non vanno posti problemi di "scomputo", dalla pena

detentiva originariamente inflitta, del tempo trascorso tra

l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale ex art. 176

c.p. e la revoca di quest'ultima ex art. 177, primo comma, c.p., sol

perché la c.d. rinuncia dello Stato alla prosecuzione

dell'esecuzione della pena detentiva è sub condicione.

Va, in proposito, da un canto precisato che è ben vero che, come

in sede di sospensione condizionale l'estinzione del reato è

condizionata dalla non commissione, nei termini stabiliti, d'un

delitto ovvero d'una contravvenzione della stessa indole e

dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, così

l'estinzione della pena ex art. 177, secondo comma, c.p., è

condizionata al decorso del tempo indicato nello stesso articolo

senza intervento di cause di revoca; ma occorre nettamente

distinguere le predette condizioni sospensive, alle quali sono

subordinate l'estinzione del reato (per quanto attiene alla

sospensione condizionale) e l'estinzione della pena (per quanto

riguarda la liberazione condizionale) dalla revoca, rispettivamente,

della sospensione condizionale e della liberazione condizionale. La

distinzione tra sospensione condizionale della pena e liberazione

condizionale consiste, fra l'altro, e soprattutto, in questo: la

prima, anche se eventualmente subordinata, nella stessa sentenza di

condanna, all'adempimento di obblighi da parte del condannato (cfr.

art. 168 c.p.) non comporta, dal momento in cui viene ordinata fino a

quello della revoca di cui all'art. 168 c.p., vincoli alla libertà

del condannato (e, per essa, pertanto, non si pongono problemi di

"scomputo", dalla prefissata pena detentiva, del tempo intercorso tra

l'ordine di sospensione e la sua revoca) mentre la seconda, la

liberazione condizionale, dal momento dell'ammissione del condannato

alla medesima fino a quello della sua revoca ex art. 177 c.p.,

comporta l'adempimento, da parte del condannato, di particolari

prescrizioni (imposte, successivamente alla sentenza di condanna)

inerenti alla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p.,

limitative certamente della libertà del condannato. Mentre durante

il tempo che corre tra la concessione della sospensione condizionale

della pena e la sua revoca ex art. 168 c.p., il condannato rimane

nella stessa posizione in cui era prima della condanna, non subendo

alcun vincolo afflittivo (a parte la minaccia di revoca della

sospensione) la posizione in cui viene a trovarsi l'ammesso alla

liberazione condizionale, prima della causa di revoca (o della

revoca) non è di "totale" libertà, ossia quella in cui era prima

della condanna: ed è per questo motivo che, intervenuta la revoca

della liberazione ex art. 177 c.p., si pone, innanzitutto a causa dei

subiti vincoli afflittivi, il problema dello "scomputo" di cui alle

ordinanze di rimessione. Tutto ciò, s'intende, a meno che anche

l'effetto estintivo del reato previsto dall'art. 168 c.p., non venga

condizionato da prove controllate ed afflittive.

Non è, peraltro, sufficiente caratterizzazione della natura

giuridica della liberazione condizionale affermare che la medesima è

causa d'estinzione della pena: su ciò, ai sensi del vigente codice

penale, non cadono dubbi. Ma, a parte il rilievo per il quale

andrebbe precisato, con compiutezza, qual sia l'oggetto

dell'estinzione, indicare gli effetti giuridici d'un istituto non

equivale a chiarirne, ex se, la natura. Sotto l'etichetta

"Dell'estinzione del reato e della pena" il codice penale del 1930

include istituti tanto diversi da far davvero dubitare

dell'unitarietà della categoria: e, comunque, occorrono indagini

specifiche, valide per ciascuno (o per alcuni) degli istituti

raggruppati sotto la predetta etichetta, per poter determinare la

natura giuridica degli istituti stessi. E non è condivisibile il

rilievo per il quale, assumendo la "causa d'estinzione della pena",

liberazione condizionale come istituto sospensivo-probatorio, fallita

la prova, e cessata quest'ultima, data la non equivalenza tra

detenzione e libertà vigilata, vada esclusa la scomputabilità della

misura sostitutiva (libertà vigilata) dalla durata della pena

detentiva originaria. Che le predette due misure non siano

equivalenti, o siano "eterogenee", non esclude che siano entrambe

afflittive (e rieducative): sicché il problema non è quello di "non

computare del tutto", o di computare "tutto", il periodo trascorso in

libertà vigilata nella durata della pena detentiva originaria bensì

quello di stabilire, in concreto, quanta afflittività sia stata

"sopportata" dal condannato nel tempo in cui è stato sottoposto alla

libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p. (e quanti

"sostegni" abbia ricevuto, prima della causa di revoca, o della

revoca, della libertà condizionale) e sottrarre dalla pena detentiva

originaria la predetta entità afflittiva, allo scopo di determinare

la pena detentiva "residua" anche in base a tale entità oltre che,

come s'avvertirà fra breve, in relazione al nuovo (dopo la revoca)

giudizio prognostico di rieducabilità. Il tema che ci occupa non

può, dunque, esser impostato (e tantomeno risolto) alla luce delle

tesi finora prospettate intorno alla c.d. natura giuridica della

liberazione condizionale: molto opportunamente, pertanto, la sentenza

n. 343 del 1987, nel risolvere questione analoga a quella qui in

discussione, prescinde, in sede d'affidamento in prova al servizio

sociale, dalle tesi intorno alla natura giuridica dell'affidamento

stesso.

4. - Avvia alla soluzione del quesito proposto dalle ordinanze di

rimessione l'analisi strutturale delle conseguenze immediate

dell'atto d'ammissione alla liberazione condizionale e della revoca

della medesima. Con l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva (e

ci si occupa di questa perché ad essa si riferisce la liberazione

condizionale, non importa, fra l'altro, in questa sede, se si debba

ritenere iniziata l'esecuzione nel momento dell'emanazione

dell'ordine di carcerazione o nel momento della cognizione, da parte

del condannato, dello stesso ordine) lo status del soggetto

sottoposto alla carcerazione (intendendo per status la sintesi delle

situazioni giuridiche subiettive attive e passive che sorgono in

testa all'interessato) assume specifici contenuti desunti dalle norme

(legislative, regolamentari ecc.) che divengono effettive con

l'instaurarsi in concreto della fattispecie costitutiva della pena

carceraria, fattispecie che comprende, quale ultimo elemento, il

predetto ordine di carcerazione (applicativo della volontà espressa

nella sentenza di condanna) o la cognizione del medesimo da parte del

condannato. Dal punto di vista di quest'ultimo, la liberazione

condizionale, come tutte o gran parte delle fattispecie modificative

(ed appunto come tale la predetta liberazione viene classificata)

estingue (intendendosi per estinzione l'impedimento all'ulteriore

"permanenza" delle situazioni giuridiche subiettive sorte in testa al

detenuto con la carcerazione) lo status di detenuto e costituisce lo

status di vigilato in libertà del detenuto stesso. L'atto

d'ammissione alla liberazione condizionale è, dunque, l'ultimo

elemento d'una fattispecie (che comprende anche quanto meno la

condanna e la sofferta carcerazione) estintiva e costitutiva insieme.

Anche le formalità di scarcerazione dell'ammesso alla liberazione

condizionale, già dal regolamento carcerario del 1931 (artt. 168 e

segg.) sono identiche a quelle del definitivamente scarcerato: con la

predetta liberazione il già detenuto è svincolato come dalla misura

privativa della libertà personale-detenzione così da ogni

sottoposizione alle autorità carcerarie, anche se tale liberazione

è sottoposta all'eventualità della revoca ex art. 177 c.p. Il

condizionalmente liberato viene, nello stesso momento, sottoposto

alla misura limitativa della libertà personale dalla libertà

vigilata ex art. 230, n. 2, c.p. ed assume, cioè, un nuovo, diverso

status (di vigilato in libertà) che implica la sottoposizione al

controllo di altri, diversi organi statali.

La revoca della liberazione condizionale (che fa parte anch'essa

d'una fattispecie modificativa) produce, a sua volta, due conseguenze

giuridiche: estingue lo status di "vigilato in libertà" del

condannato e (ri)costituisce quello di "detenuto". Anche tale revoca

integra, pertanto, l'ultimo elemento d'una fattispecie estintiva e

costitutiva insieme: la nuova fattispecie modificativa è tuttavia

diversa da quella che diede luogo all'estinzione della (prima)

carcerazione ed alla costituzione dello status di "vigilato in

libertà"; oltre agli elementi di quest'ultima fattispecie, la nuova,

modificativa, contiene il periodo trascorso in libertà vigilata (con

tutti i suoi contenuti afflittivi) ed il riadattamento sociale, già

eventualmente, sia pure in parte, realizzato malgrado la causa di

revoca, contiene quest'ultima causa e la stessa revoca. Prodotta,

dunque, da una diversa fattispecie, la carcerazione conseguente alla

revoca della liberazione condizionale è nuova e diversa: la pena

detentiva "residua" non può, pertanto, esser determinata senza un

nuovo giudizio, che tenga conto anche dell'afflittività sopportata

durante la libertà vigilata e senza una necessariamente nuova

valutazione prognostica relativa al già condizionalmente liberato.

L'art. 177 c.p., nella parte impugnata, è illegittimo, come si

chiarirà subito, anzitutto perché, aggiungendo l'effetto risolutivo

(ex tunc) che non è, per sé, necessariamente collegato all'effetto

estintivo della revoca (quest'ultimo, si è già sottolineato,

attiene alla permanenza, che appunto impedisce, delle situazioni

giuridiche subiettive inerenti allo status di "vigilato in libertà")

e così aumentando ingiustificatamente la pena detentiva determinata

dalla sentenza di condanna, annulla anche le limitazioni della

libertà personale dovute alla libertà vigilata. Ma, oltre a ciò,

la stessa parte impugnata del precitato articolo, per le ragioni ora

esposte, impedisce al Tribunale di sorveglianza, giudice della misura

rieducativa (e misura rieducativa è, certamente, la liberazione

condizionale) il nuovo giudizio determinativo della "residua" pena

detentiva.

5. - L'analisi strutturale alla quale si è ora accennato

prescinde, come è agevole notare, dal "nominalismo" implicito nelle

tesi, innanzi indicate, relative alla c.d. natura giuridica della

liberazione condizionale. In ordine alla predetta natura giuridica

può, in questa sede, soltanto affermarsi che la liberazione

condizionale certamente non va ritenuta modalità esecutiva della

pena, se per pena s'intende esclusivamente la detenzione in istituto

(sembra, peraltro, che il legislatore del 1930 abbia del tutto

identificato la pena con la detenzione in un istituto carcerario): ma

si deve anche ricordare che, essendo state previste, insieme alla

pena detentiva, soprattutto ad opera delle leggi n. 354 del 1975, n.

689 del 1981 e n. 663 del 1986, altre, diverse misure rieducative, la

nozione d'esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità

esecutive di tutte le misure, anche solo limitative, della libertà

personale, nelle predette leggi previste.

L'esecuzione penale diviene, dunque, in generale, attuazione della

volontà espressa dalla legge e dalla sentenza di condanna: e la pena

detentiva, che il legislatore definisce "privativa" della libertà

personale, non potendo più costituire l'unica pena, diviene

modalità esecutiva, accanto ad altre modalità esecutive delle

nuove, diverse misure "limitative" della libertà personale. La

volontà della legge e della sentenza viene, così, realizzata non da

uno solo ma da vari rapporti esecutivi, aventi ciascuno un contenuto

corrispondente ad una particolare misura prevista nella sentenza di

cognizione o ad una particolare misura rieducativa sostituita in sede

d'esecuzione. La liberazione condizionale, nel sostituire al rapporto

esecutivo della pena carceraria il rapporto esecutivo della libertà

vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., nel costituire, come pure

è vero, attuazione, ante litteram, dei principi espressi dall'art.

27, terzo comma, Cost. (oltre a realizzare la finalità rieducativa

della pena, la liberazione condizionale rende "più umana" la stessa

pena, evitando al condannato la parte centrale o finale della

detenzione, cioè la fase più inumanamente afflittiva di

quest'ultima) impedisce che la finalità special-preventiva, come è

stato osservato in dottrina, vada oltre il suo scopo: diviene,

infatti, inutile la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva

quando il condannato si dimostri sicuramente ravveduto. Con la

liberazione condizionale la funzione rieducativa della pena prevale,

dunque, ai sensi, oggi, dell'art. 27, terzo comma, Cost.,

sull'esigenza retribuzionistica.

A questo proposito, alla dottrina, che, consapevole del ruolo

centrale che con la Costituzione ha assunto la finalità

special-preventiva della pena (nell'aspetto della rieducazione)

lamenta che questa Corte si sia limitata a sottolineare

l'accoglimento, da parte della Carta fondamentale, della tesi

polifunzionale, pluridimensionale della pena e non abbia provveduto

alla determinazione della gerarchia tra le finalità

costituzionalmente assegnate alla reazione penale, va osservato che

non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia tra le predette

finalità. È certo necessario, indispensabile, di volta in volta,

per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione,

esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati,

individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti,

debba esser data la prevalenza ma non è consentito stabilire a

priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità

rieducativa) la precitata gerarchia. Un esempio di quanto ora

osservato è costituito dal momento esecutivo della pena detentiva:

mentre, come s'è innanzi osservato, per nessuna ragione può esser

superata la durata dell'afflittività insita nella pena detentiva

determinata con la sentenza di condanna (per questo aspetto, la

retribuzione, intesa come misura, limite, sulla base della

colpevolezza del fatto, dell'intervento punitivo, prevale anche sulla

finalità rieducativa: infatti, ove così non fosse, cadrebbero

fondamentali garanzie a favore del reo) a sua volta la finalità

rieducativa prevale su ogni altra finalità nell'ipotesi che l'esame

della personalità del reo ed il conseguente giudizio prognostico

sulla sua "futura" vita nella società, impongano, prima o durante

l'esecuzione (s'intende, purché siano presenti tutte le altre

condizioni stabilite dalla legge) di sospendere o ridurre, sia pur

condizionatamente, l'esecuzione stessa. La liberazione condizionale

è, appunto, sia pur nei limiti di cui all'art. 176 c.p., esempio

della prevalenza, nel momento in cui viene attuata, della finalità

rieducativa su tutte le altre finalità della pena.

E si deve aggiungere che, come esattamente si esprime la Relazione

al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988,

poiché le "misure alternative" (posto che s'accolga questa nozione

per indicare tutte le misure non totalmente "privative" o soltanto

"limitative" della libertà personale) costituiscono il punto

d'emergenza del trattamento rieducativo, in quanto tendono a

realizzare quel reinserimento sociale al quale tale trattamento

punta, il metro di giudizio per l'applicabilità o meno delle misure

alternative è costituito da quel ravvedimento del reo che sta a

fondamento della liberazione condizionale. Quest'ultima, dunque, è

anticipata espressione dei principi successivamente espressi

dall'art. 27, terzo comma, Cost. ed insieme nucleo base dal quale le

c.d. misure alternative alla pena detentiva si sono sviluppate. A

parte il rilievo per il quale la liberazione condizionale suppone il

"sicuro ravvedimento" del condannato, salva l'ulteriore prova "in

libertà", mentre le misure alternative mirano a realizzare la

rieducazione del condannato stesso.

Va, tuttavia, sottolineato, che, benché la logica interna alla

liberazione condizionale, ispirata da principi di "ragione" ed

"umanità", abbia costituito (da quando, nel sistema c.d. irlandese,

si realizzò la progressività del trattamento attraverso i tre

stadi, dell'isolamento prima, dell'ammissione al lavoro in comune

successivamente ed infine dell'ammissione alla libertà condizionale)

stimolo alla (ed insieme attuazione della) dinamica, progressiva

risocializzazione del condannato (si sostiene da alcuni Autori che la

"liberazione provvisoria anticipata" dei reclusi sia stata per la

prima volta proposta nel 1790, in Francia, dal Mirabeau, nel corso

d'una relazione scritta all'Assemblea costituente) i legislatori

hanno, di volta in volta, "piegato" la liberazione ai propri,

empirici scopi (ad es., all'inizio, al popolamento delle colonie

inglesi o, in generale, a premio per la "buona condotta" del

detenuto) ed a diverse finalità della pena; e ciò vale, in

particolare, come si sottolineerà fra breve, per il legislatore

penale del 1930.

6. - La prima, più appariscente violazione della Costituzione che

il legislatore realizza con il divieto di cui all'ultima parte del

primo comma dell'art. 177 c.p. è, appunto, quella d'aver del tutto

svalutato, nel raffronto con la detenzione, l'incidenza afflittiva

della libertà vigilata ex art. 230, n.2, c.p. Per quanto si tenti a

volte, in dottrina, di ridurre al minimo tale incidenza, certo è che

l'istituto della libertà vigilata, che accompagna necessariamente lo

stato di libertà condizionale, importa notevoli restrizioni a

fondamentali diritti del condannato.

Or da un canto è vero che proprio la liberazione condizionale ha

notevolmente ridimensionato i rapporti tra cognizione ed esecuzione,

nel senso che ha contribuito ad attribuire a quest'ultima autonomia e

nuovi significati (ha, invero, svelato che le indagini sui

comportamenti del condannato durante l'esecuzione della pena, ove si

concludano con il riconoscimento del mutamento in melius della

personalità del sottoposto all'esecuzione, ben possono condurre alla

riduzione, o mitigazione, della pena detentiva inflitta con la

sentenza di condanna) ma d'altro canto è anche vero che rimane a

tutt'oggi indiscusso che il limite della pena detentiva, determinato

in sede di cognizione, non può, in nessun caso, esser oltrepassato

(spostato verso l'alto) per fatti realizzati ex post.

Per la verità, il primo ostacolo, durante i lavori preparatori

del codice penale del 1889, all'introduzione del "nuovo" istituto

della liberazione condizionale, fu costituito dalla forza del

giudicato che, secondo la radicata tradizione romanistica, era

intangibile da fatti verificatisi "successivamente".

Certamente, per primo e molto, durante quest'ultimo secolo,

l'istituto della liberazione condizionale ha contribuito a

particolarmente caratterizzare l'esecuzione penale, distinguendola

dai processi esecutivi delle sedi extrapenali: tuttavia, se da un

canto è stato "da tempo" superato l'ostacolo all'introduzione, nel

sistema positivo, della liberazione condizionale (si è, così,

implicitamente accettata l'idea della riducibilità, o

modificabilità in melius, della pena detentiva inflitta in sede di

cognizione) d'altro canto si è sempre continuato a rendere omaggio

alla forza del giudicato (e tale omaggio si deve rendere ancor più

oggi, nella vigenza della Costituzione) ritenendosi lo stesso

giudicato intangibile nel significato che non può, mai, aumentarsi

l'afflittività implicita nella pena detentiva determinata con la

sentenza di condanna. Non è consentito, infatti, spostare, a danno

del condannato, la proporzione tra reato e pena, stabilita in

astratto dalla legge ed in concreto dalla sentenza: ove

s'oltrepassasse tale proporzione si violerebbero insieme l'art. 13,

secondo comma e l'art. 27, primo comma, Cost., tenuto conto, in

riferimento a quest'ultimo articolo, che la colpevolezza, sia oppur

no fondamento della pena, è certamente criterio garantistico

dell'irrogazione e dell'esecuzione della medesima e costituisce il

supporto retributivo-proporzionalistico, limitativo delle concezioni

preventive (generali e speciali) della pena.

Or l'art. 177 c.p., nella parte in cui statuisce che il tempo

trascorso in libertà condizionale non è per nulla computabile, in

caso di revoca di quest'ultima, nella durata della pena detentiva,

prima d'ogni altra considerazione, viola gli artt. 13, secondo comma

e 27, primo comma, Cost., perché altera, a danno del condannato,

l'equilibrio proporzionalistico tra reato e pena determinato in

astratto dalla legge ed in concreto dal giudicato. L'art. 177, primo

comma, c.p., nella parte ora indicata, aggiunge, infatti, in caso di

revoca, alla quantità di pena detentiva, inflitta con la sentenza di

condanna, altra "afflizione" non legittimata dalla stessa sentenza.

E, pertanto, se è vero che la libertà vigilata ex art. 230, n. 2,

c.p., trova fondamento proprio nella predetta sentenza (tale libertà

costituisce, infatti, attenuazione, in sede d'ammissione alla

liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva) una volta

intervenuta la revoca ex art. 177 c.p., il non computare, in alcun

modo, nella durata della stessa pena, il tempo trascorso in libertà

condizionale (e, cioè, far scontare al condannato l'intera pena pena

detentiva determinata in sede di cognizione) equivale a lasciar

scoperto, quanto a titolo d'applicabilità, la libertà vigilata ex

art. 230, n. 2, c.p., già sofferta dal condannato. E l'afflittività

della predetta libertà vigilata, minima oppur no, è fuori

discussione.

Ed anche se si assumesse che gli artt. 176 e 177 c.p.

costituiscano disposizioni integratrici della parte sanzionatoria di

tutte le norme incriminatrici di parte speciale che comminano pene

detentive e che, pertanto, in virtù del collegamento tra i citati

articoli e la disposizione di parte speciale applicata, già la

sentenza di condanna preveda, in alternativa alla pena detentiva

comminata, tutte le varianti previste dagli stessi articoli,

ugualmente illegittimo sarebbe condannare il reo ad una "maggiore

sofferenza" senza la garanzia che solo la giurisdizione piena della

cognizione può offrire.

È, peraltro, quasi superfluo, in questa sede, stabilire se la

predetta libertà vigilata vada configurata come sanzione penale

(autonoma) o come misura di sicurezza, tanto più che da tempo la

migliore dottrina ha ricondotto anche le misure di sicurezza al

"genere" sanzione penale: qui è sufficiente sottolineare che la

limitazione del diritto di libertà connessa alla libertà vigilata

di cui all'art. 230, n. 2, c.p., prima della revoca ex art. 177 c.p.,

non può esser "annullata" senza violare la Costituzione.

7. - Ma la parte impugnata del primo comma dell'art. 177 c.p.

manifesta anche, e di più, il tentativo del legislatore di piegare

alla logica punitivo-afflittiva della pena detentiva, con la revoca

della liberazione condizionale, la logica intrinseca, innanzi

sottolineata, dell'"intero" istituto della liberazione condizionale.

Vanno qui dapprima ricordate le critiche, da più parti sollevate,

contro l'automatismo della revoca ex art. 177 c.p.: questo articolo,

infatti, nell'impedire distinzioni tra i fatti causa della revoca,

esclude ogni valutazione della personalità del già liberato

condizionalmente, al fine di stabilire l'effettiva erroneità (o,

comunque, il superamento) del giudizio di sicuro ravvedimento

previsto dall'art. 176 c.p.

La visione ingiustificatamente "punitiva" della revoca ex art. 177

c.p. è resa manifesta in maniera evidente dai lavori preparatori del

codice del 1930; anzi, proprio il totale divieto di computare, nella

durata della pena detentiva, il periodo trascorso in libertà

condizionale vigilata, è servito al legislatore per attribuire alla

revoca di cui all'art. 177 c.p. la qualità di "specifica" sanzione

per la mancata "fedeltà" alla "concessione" della liberazione

condizionale.

È testimonianza di ciò la risposta che il Ministro

Guardasigilli, in sede di lavori preparatori del vigente codice

penale, diede all'invito che la commissione parlamentare gli rivolse,

perché riesaminasse la questione sollevata, qui, dalle ordinanze di

rimessione: a parere della stessa commissione, la libertà vigilata

si risolveva in una grave misura restrittiva della libertà

personale; e, pertanto, costituiva "sanzione sproporzionata" alla

violazione commessa far scontare totalmente la pena detentiva

residua. Il Guardasigilli a tale invito così rispose: (cfr.

Relazione a S.M. il Re del Ministro guardasigilli Rocco presentata

nell'udienza del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo

definitivo del Codice penale).... "poiché la trasgressione a tali

obblighi (nascenti dalla libertà vigilata di cui all'art. 230, n. 2,

c.p.) non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della

liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza

dell'espiazione della pena residua". Dunque: per il Guardasigilli non

soltanto doveva ritenersi indubbio che, se durante lo stato di

libertà condizionale, il condannato commette un delitto od una

contravvenzione ex art. 177 c.p., alla pena che già consegue ai

reati commessi va aggiunta una "seconda" punizione, forse più grave

della "prima" (appunto per il divieto di computare il tempo trascorso

in libertà condizionale nella durata della pena detentiva; per sé,

anche la sola "minaccia" della revoca della liberazione condizionale,

con il conseguente ritorno in detenzione, poteva considerarsi

sufficiente deterrente) ma, proprio per il rilievo che le violazioni

agli obblighi prescritti in sede di libertà vigilata non

costituivano reato, non restava, per il Guardasigilli, che l'unica

sanzione della revoca della liberazione condizionale, con gli

effetti, qui in discussione, di cui alla parte impugnata dell'art.

177 c.p.

Ciò si sottolinea, anche a prescindere da ogni rilievo sul

mancato riferimento, da parte della predetta commissione

parlamentare, alla necessità d'un nuovo giudizio sulla personalità

del liberato condizionalmente, quale rivelatasi durante il periodo

trascorso in libertà vigilata, prima della revoca prevista dall'art.

177 c.p.

La precitata risposta del Ministro al ricordato invito della

commissione parlamentare è oltremodo significativa: essa svela da

una parte che la revoca doveva, nella mente dei compilatori del

vigente codice penale, costituire particolare sanzione, unicamente ed

indiscriminatamente reattiva a grave violazione commessa dal liberato

condizionalmente e dall'altra che tale grave sanzione doveva essere

automatica (logica e necessaria conseguenza di tale sanzione era

l'espiazione di tutta la residua pena detentiva) non dovendosi

differenziare, in alcun modo, le diverse personalità dei condannati,

almeno ai fini d'un giudizio prognostico di rieducabilità né

dovendosi tener conto del particolare peso dei vari obblighi imposti

con la libertà vigilata e neppure delle condizioni nelle quali le

violazioni agli stessi obblighi erano state commesse.

L'affermazione che il Guardasigilli aggiunse, nella stessa citata

relazione, manifesta ancor meglio tutta la logica esclusivamente

"punitivo-afflittiva" nella quale la revoca della liberazione

condizionale venne, dai compilatori del vigente codice penale,

inquadrata: "La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre

libertà e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena

detentiva, né totalmente né parzialmente"; e ciò si sostenne

appunto per "giustificare" la non computabilità, neppure parziale,

del tempo trascorso in libertà condizionale vigilata nella durata

della pena. I "pesi" imposti con la libertà vigilata non contarono,

in quella sede, le prognosi di rieducabilità neppure. Anzi, il

Guardasigilli aggiunse: "chi ne ha goduto (della liberazione

condizionale) e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il

vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli

rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo

pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non

si trovarono nelle sue condizioni". È agevole sottolineare che la

liberazione condizionale costituisce, in tale logica, graziosa

"concessione" determinata da un atto di fiducia; che la violazione di

questa, integra una grave violazione (indegno è chi viola, anche a

parte ogni valutazione dei fatti commessi, la fiducia accordata dallo

Stato con la predetta concessione); che la revoca di quest'ultima è,

a parere del Ministro, adeguata a tale grave violazione; e che non

è, dunque, sproporzionato alla medesima far scontare, eventualmente

con anni di detenzione per residuo-pena, anche sintomaticamente

modeste violazioni agli obblighi imposti con la libertà vigilata.

Le affermazioni del Ministro non sono, com'è evidente, in armonia

con la natura, qui delineata, della liberazione condizionale; natura

che la Costituzione e le recenti riforme legislative hanno

chiaramente e particolarmente manifestato.

8. - Va, invero, in primo luogo, precisato che essere ammessi alla

liberazione condizionale costituisce, per il condannato che si trovi

nella situazione prevista dall'art. 176, primo comma, c.p. (a parte

la "discrezionalità vincolata" nell'accertamento del sicuro

ravvedimento di cui allo stesso comma) diritto e non graziosa

concessione od effetto d'ingiustificata rinuncia (condizionata) dello

Stato all'ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la

sentenza di condanna. La decisione di questa Corte n. 204 del 1974

espressamente riconosce che, sulla base dell'art. 27, terzo comma,

Cost., "sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le

condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi

della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine

d'accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno

assolto positivamente il suo fine rieducativo". Non v'è dubbio,

pertanto, che, una volta accertato che il condannato versa nelle

condizioni di cui al primo comma dell'art. 176 c.p. (e, in

particolare, "abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere

sicuro il suo ravvedimento") essendo venuta a mancare la "ragione"

della pena detentiva, il Tribunale di sorveglianza ha il dovere,

esperite tutte le formalità relative, di porre il condannato (e

quest'ultimo ha il diritto di esser posto) nello stato di libertà

condizionale. Appunto perché nulla lo Stato ha graziosamente

concesso e nulla il condannato deve allo Stato per l'ammissione alla

liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla libertà

vigilata di cui all'art. 230, n. 2, c.p., non costituiscono

corrispettivo d'una qualunque "concessione" (e, cioè, conseguenza

d'un ipotetico patto o scommessa tra Stato e condannato) ma trovano

razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e

controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà

del condannato.

Anzi, dopo quanto sottolineato dalla sentenza di questa Corte da

ultimo citata (cfr., anche, le sentenze nn. 264 del 1974, 192 del

1976, 78 del 1977) va chiarito il significato meramente

"convenzionale" dell'espressione "rinuncia (revocabile) da parte

dello Stato, all'esecuzione della restante pena detentiva", che

spesso viene usata a proposito della liberazione condizionale come di

altre c.d. cause estintive del reato e della pena: non si rinuncia,

invero, ad alcunché allorché s'adempia ad obblighi

costituzionalmente sanciti.

Vero è che la revoca prevista dall'art. 177 c.p., tenuto conto

della natura rieducativa, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.,

della pena, di tutte le pene, trova il suo fondamento nel "presunto"

errore del giudizio di sicuro ravvedimento, in base al quale il

condannato è stato ammesso, ex art. 176 c.p., alla liberazione

condizionale. La legge, con l'art. 177 c.p., presumendo che il

delitto o la contravvenzione della stessa indole o la violazione

delle prescrizioni attinenti alla libertà vigilata dimostrino

l'erroneità (od il superamento) del giudizio di sicuro ravvedimento

di cui all'art. 176 c.p., dispone che la liberazione condizionale

venga revocata, per esser venuto meno della medesima il principale

presupposto. Tale revoca non solo non può precludere, ma

necessariamente rinvia ad un nuovo giudizio che, partendo da quanto

è accaduto durante lo stato di libertà condizionale, determini,

tenuto conto, in particolare, della concreta afflittività subita

durante lo stato di libertà vigilata, del "grado" di rieducazione

raggiunto e, pertanto, della rieducabilità (e pericolosità) del

condannato, la durata della "residua" pena detentiva. Va qui, invero,

ribadito che la pena detentiva "residua" è condizionata, oltre che

dal reato e dalla condanna, anche dall'ammissione alla libertà

condizionale, dal tempo trascorso in quest'ultima, con tutte le

implicazioni inerenti alla libertà vigilata nonché dalla sua

revoca. La fattispecie "produttiva" della pena residua è, dunque,

come s'è già notato, diversa, più articolata, di quella che causa

o condiziona la prima pena detentiva.

Soltanto con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del

primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui non consente al

Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da

espiare tenendo conto delle limitazioni patite dal condannato e del

suo comportamento durante lo stato di libertà condizionale, è

possibile, superata ogni rigidità regressiva della revoca, attrarre

nella logica rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost.

sia la revoca di cui all'art. 177 c.p. che l'"integrale" istituto

della liberazione condizionale. Va, infatti, sottolineato che il

divieto, posto dall'art. 177 c.p., di sottrarre, anche parzialmente,

il tempo trascorso in libertà condizionale dalla normale durata

della pena detentiva, rende la minaccia della stessa revoca tanto

grave da trascinare l'intero istituto della liberazione condizionale

in una logica esclusivamente afflittiva, tanto illegittima, ai sensi

della vigente Costituzione, quanto ingiustificata, nella specie,

mancando un illecito penale da sanzionare.

9. - Va rifiutata anche la rigidità astratta della soluzione

opposta (cfr. sentenza n. 343 del 1987) a quella accolta dal codice

Rocco (ossia quella dell'integrale scomputo del periodo trascorso,

prima della causa di revoca, in libertà condizionata e vigilata,

dalla durata dell'originaria pena detentiva) soluzione che

parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse, in

violazione del disposto di cui all'art. 3 Cost., e che finirebbe col

non tenere nel dovuto conto la maggiore afflittività della pena

detentiva rispetto a quella della libertà vigilata (cfr. sentenza n.

343 del 1987). Infatti, soltanto ove si verificasse una sostituzione

di pena detentiva con altra misura, alla prima equivalente, sarebbe

ipotizzabile lo scomputo dalla pena detentiva di tutto il periodo

trascorso in esecuzione della misura sostitutiva.

10. - Va, infine, precisato l'oggetto della nuova valutazione che

permette al Tribunale di sorveglianza, di determinare la durata della

"residua" pena detentiva. Lo stesso Tribunale, come sottolinea la

sentenza di questa Corte n. 343 del 1987 (a proposito della revoca

dell'affidamento in prova al servizio sociale e della determinazione

dell' "ulteriore" pena detentiva) deve tener conto sia del periodo di

libertà condizionale trascorso dal condannato nell'osservanza delle

prescrizioni imposte con la libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p.

e del concreto carico delle medesime sia della qualità e gravità

dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca.

Poiché, come s'è già più volte sottolineato, non è

consentito, in sede esecutiva, superare l'entità della pena

detentiva determinata dalla sentenza di condanna, il Tribunale di

sorveglianza, con la revoca della liberazione condizionale, nel

quantificare la "residua" pena, deve provvedere a sottrarre, dalla

pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico

afflittivo subito dal condannato durante la libertà condizionata e

vigilata, prima della verificazione della causa di revoca o della

revoca. Lo stesso Tribunale deve, in particolare, tener conto delle

limitazioni patite dal condannato a seguito delle prescrizioni

determinate in sede di sottoposizione alla libertà vigilata ex art.

230, n. 2, c.p.: deve, infatti, valutare i tipi, la concreta

afflittività ed ogni altro elemento, strutturale e contenutistico,

delle predette prescrizioni, allo scopo di precisare il reale carico

afflittivo imposto dalle medesime al condannato; e deve anche tenere

in considerazione il "sostegno" offerto, allo stesso condannato, dai

competenti organi, durante lo stato di libertà (condizionale)

vigilata. È quasi superfluo aggiungere che, a seconda che la causa

di revoca sia intervenuta poco dopo l'inizio o quasi al termine del

prestabilito periodo di libertà condizionale (v. ancora la sentenza

n. 343 del 1987) deve variare, con la determinazione del concreto

peso limitativo della libertà subito dal condannato, la quantità di

pena detentiva da sottrarre dalla durata della stessa pena stabilita

dalla sentenza di condanna.

Ma una seconda indagine deve occupare il Tribunale di sorveglianza

dopo la revoca della liberazione condizionale. Non si dimentichi che

l'idea di "scopo" della pena, della quale idea è massima espressione

lo stesso art. 27, terzo comma, Cost., comporta, oltre al

ridimensionamento delle concezioni assolute della pena, la

valorizzazione del soggetto, reo o condannato, in ogni momento della

dinamica penal-sanzionatoria (previsione astratta, commisurazione,

soltanto in senso ampio od anche in senso stretto, ed esecuzione) e,

conseguentemente, implica l'uso di giudizi prognostici, attinenti

alla "futura" vita del reo nella società: tali giudizi vanno

espressi (in particolare) in sede di perdono giudiziale, di

sospensione condizionale della pena e d'ammissione alla liberazione

condizionale; analogo giudizio prognostico di rieducabilità deve

anche essere espresso, da parte del Tribunale di sorveglianza, per

determinare, in sede di revoca della liberazione condizionale, la

quantità di pena detentiva ancora da scontare. Lo stesso Tribunale

deve, pertanto, emettere un giudizio prognostico sulla rieducabilità

(e, implicitamente, sulla pericolosità) del condannato, desumendo

tal giudizio dall'esame della personalità di quest'ultimo quale

risulta dai comportamenti tenuti durante lo stato di libertà

condizionale, compreso quello che ha (o quelli che hanno) dato causa

alla revoca. Per emettere il predetto giudizio prognostico il

Tribunale deve tornare a tener conto, ad es., della durata dello

stato di libertà condizionale; ma, questa volta, non per misurare il

concreto carico afflittivo sopportato dal condannato bensì allo

scopo di stabilire, con il tempo durante il quale sono stati

osservati i doveri determinati in sede d'applicazione della libertà

vigilata, il grado di rieducazione raggiunto dal condannato, a

seguito dell'iniziale detenzione e del successivo positivo periodo di

liberazione condizionale e, conseguentemente, il grado della sua

rieducabilità. Devono tornare in esame anche le concrete

prescrizioni, imposte ex libertà vigilata e la natura delle medesime

ma, questa volta, al fine di stabilire come e quanto il condannato

sia riuscito, con o senza "sostegni", a resistere a prescrizioni più

o meno onerose.

A proposito dei fatti che hanno dato causa alla revoca, va qui

ricordato che i medesimi non costituiscono illeciti penali (o se li

costituiscono sono già coperti da autonome sanzioni penali) e non

possono, pertanto, essere penalmente sanzionati. Anche quando un

eventuale aumento di pena rientrasse nella durata della pena

detentiva inizialmente inflitta con la sentenza di condanna (tenuto

conto della detrazione, innanzi indicata, dovuta al carico afflittivo

imposto ex libertà vigilata) tal aumento sarebbe ingiustificato: in

sede esecutiva, lo si è più volte ribadito, non sono in alcun caso

consentiti aumenti di misure afflittive. Anche se i fatti che hanno

dato luogo alla revoca fossero gravi (è dubbia, peraltro, una

gravità oggettiva dei medesimi, non essendo in discussione lesioni

di beni penalmente tutelati) essi non solo non potrebbero dar luogo

ad aumenti di sanzioni penali ma andrebbero sempre valutati non

autonomamente bensì nell'ambito della complessa e varia esperienza

vissuta dal soggetto durante il periodo di libertà condizionata e

vigilata e nelle interazioni di tutti gli avvenimenti verificatisi e

di tutti i comportamenti realizzati durante lo stesso periodo: e

ciò, si ripete, al solo scopo di verificare i "mutamenti" della

personalità del condannato, necessariamente rilevanti per la

determinazione del quantum della residua pena detentiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del

primo comma dell'art. 177 c.p., nella parte in cui, nel caso di

revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di

sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare,

tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché

delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo

comportamento durante tale periodo.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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