Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel

procedimento di sorveglianza nei confronti di Mesina Graziano,

iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18

ottobre 1991, concedeva a Mesina Graziano, condannato alla pena

dell'ergastolo, il beneficio della liberazione condizionale: veniva

conseguentemente applicata all'interessato la libertà vigilata per

anni cinque.

A séguito di comunicazione da parte degli organi preposti alla

vigilanza, si instaurava la procedura per la revoca del beneficio.

All'udienza del 13 novembre 1992 il difensore del Mesina eccepiva

l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 e 27 della Costituzione,

dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui esclude che, nel

caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al

condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena ancora

da espiare.

2. - Con ordinanza del 13 novembre 1992 il Tribunale di

sorveglianza di Torino riteneva rilevante e non manifestamente

infondata l'eccezione, denunciando, in riferimento ai parametri

costituzionali invocati dal ricorrente, l'illegittimità dell'art.

177, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui esclude che

nel caso di revoca della liberazione condizionale già concessa al

condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena

detentiva ancora da scontare".

In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che il comportamento

del Mesina appare tale da comportare la revoca della liberazione

condizionale, donde l'applicazione della norma censurata nel giudizio

a quo.

In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimità

vengono fatti risalire alle statuizioni contenute nella sentenza

costituzionale n. 282 del 1989 che ha contestato l'automatismo della

revoca ex art. 177 del codice penale, affermando il principio che la

"nozione di esecuzione va estesa fino a comprendere le modalità

esecutive di tutte le misure, anche solo limitative della libertà

personale, nelle varie leggi previste".

Secondo il giudice a quo, dalla decisione di questa Corte -

dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 177, primo comma, del

codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza

di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del

tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di

libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo - deriverebbe la presa d'atto che nell'ambito dell'istituto

della liberazione condizionale all'estinzione di un rapporto

giuridico fa da riscontro la costituzione di un nuovo rapporto dello

stesso tipo. In questa prospettiva, la revoca della liberazione

condizionale determina due conseguenze: per un verso, l'estinzione

dello status di "vigilato in libertà", per un altro verso, la

(ri)costituzione dello status di detenuto; un effetto estintivo e

costitutivo insieme, senza che, peraltro, venga considerato il

periodo trascorso in libertà vigilata. Donde - sempre secondo le

linee tracciate da questa Corte - la diversità della nuova pena

detentiva, non determinabile se non attraverso un ulteriore giudizio,

e con il compito del tribunale di sorveglianza "nel quantificare la

residua pena", di "provvedere a sottrarre, dalla pena inflitta in

sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subìto dal

condannato durante la libertà vigilata prima della causa di revoca".

Con in più, la necessità che, all'atto della revoca della

liberazione condizionale, il tribunale, sulla base di una prognosi

fondata anche sul periodo trascorso in libertà, valuti "il grado di

rieducazione raggiunto dal condannato e conseguentemente il grado

della sua rieducabilità al fine di determinare la pena residua,

personalizzando gli effetti della revoca, nell'entità necessaria per

l'ulteriore rieducazione del condannato".

Quest'opera di rideterminazione - dovuta, secondo i criteri

indicati dalla Corte costituzionale - risulterebbe preclusa

dall'assenza di ogni termine fissato dal legislatore per assicurare

lo stralcio della pena inutilmente espiata in regime di libertà

vigilata: le alternative proponibili riducendosi o nella

determinazione ex novo della pena irrogata dal giudice di cognizione,

con conseguente, violazione del giudicato, o riportando la revoca

della liberazione condizionale in una logica esclusivamente

afflittiva, contrastante con la più volte ricordata decisione di

questa Corte.

Di qui la compromissione dell'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata diversità di trattamento tra condannato a pena

temporanea e condannato all'ergastolo, pur prevedendo la legge per

entrambe le categorie di condannati, quale condizione per la

concessione del beneficio, "il sicuro ravvedimento", con previsione

di precise indicazioni temporali per accedere ad esso.

Nel caso di revoca, nonostante rimanga unico il presupposto per

entrambi i condannati, mentre in relazione ai primi è possibile

sottrarre il periodo di pena inflitta in libertà vigilata, con

riguardo ai secondi la detta operazione resta preclusa.

Circa il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, il giudice a

quo sottolinea la funzione intimamente collegata alla finalità

rieducativa della liberazione condizionale, una finalità che

resterebbe compromessa nel caso di revoca del beneficio al condannato

all'ergastolo, per l'impossibilità sia di sottrarre il carico

afflittivo già sopportato sia di rideterminare la pena ancora da

espiare; con l'ulteriore pesantissimo aggravio di non poter usufruire

una seconda volta della liberazione condizionale. Senza, peraltro,

tenere in alcun conto né la gravità dei fatti che hanno provocato

la revoca né l'eventuale reinserimento sociale del condannato nel

periodo in cui è stato sottoposto a libertà vigilata.

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale, del

24 febbraio 1993.

4. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, della

legittimità dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui esclude che, nel caso di revoca della liberazione

condizionale, già concessa al condannato all'ergastolo, il giudice

possa determinare la pena detentiva ancora da espiare.

Nonostante che nella motivazione dell'ordinanza il rimettente

accenni "all'ulteriore pesantissimo aggravio per il condannato di non

poter più usufruire una seconda volta della liberazione

condizionale", il thema decidendum resta circoscritto all'ambito

della questione concernente la rideterminazione della pena, anche

perché il giudizio a quo risulta rigorosamente delimitato dalla

richiesta di revoca della liberazione condizionale, con conseguenti

riverberi in ordine alla rilevanza.

2. - A fondamento delle proposte censure è il costante richiamo,

da parte del Tribunale di sorveglianza, alle proposizioni contenute

nella sentenza n. 282 del 1989, con la quale questa Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del

codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza

di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del

tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni

subìte dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

Secondo il giudice a quo, poiché "nel caso di condanna

all'ergastolo non è possibile effettuare l'operazione logico-valutativa richiesta dalla norma in esame ai fini della revoca", ne

consegue, di fatto, la preclusione della procedura "di sottrazione

dalla pena inflitta dal giudice di cognizione del carico afflittivo

sopportato dal condannato all'ergastolo nel tempo in cui è stato

sottoposto a libertà vigilata". Non sarebbe, infatti, possibile la

rideterminazione della pena relativamente al condannato a pena

perpetua, restando inipotizzabile l'operazione di "scorporo" della

frazione di pena utilmente espiata in regime di libertà vigilata,

perché altrimenti si verrebbe a determinare ex novo una pena diversa

rispetto a quella stabilita in sede di cognizione, in tal modo

violandosi il principio dell'intangibilità del giudicato.

L'impossibilità di una simile rideterminazione comporterebbe

l'effetto che la revoca automatica, facendo rivivere ex tunc la

sanzione inflitta dal giudice della cognizione, cioè l'ergastolo,

assegnerebbe alla revoca una funzione esclusivamente afflittiva,

peraltro venuta meno proprio a séguito della sentenza n. 282 del

1989.

3. - La questione è inammissibile.

L'aggancio istituito dagli argomenti addotti dal rimettente - nel

censurare il disposto dall'art. 177, primo comma, del codice penale,

relativamente ai condannati all'ergastolo - alle statuizioni

contenute nella più volte ricordata sentenza n. 282 del 1989,

risulta senza dubbio pertinente. La Corte, infatti, con tale

decisione, dopo aver rilevato che "la liberazione condizionale, dal

momento dell'ammissione del condannato alla medesima fino a quello

della sua revoca ex art. 177 del codice penale, comporta

l'adempimento da parte del condannato di particolari prescrizioni"

limitative della sua libertà, ne ha tratto la conseguenza che la

posizione del condannato stesso "non è di "totale libertà". Dalla

revoca della liberazione deve perciò derivare, riconosciuta

l'esistenza di vincoli afflittivi, la possibilità di uno "scomputo"

della pena trascorsa in libertà condizionale. Se detenzione e

libertà vigilata sono "misure" che, per la loro non omogeneità, non

possono dirsi equivalenti, la comune funzione afflittiva (e

rieducativa) impone comunque di determinare il tasso di concreta

afflittività sopportato dal condannato assoggettato a libertà

vigilata a séguito della concessa liberazione condizionale.

All'ammissione alla liberazione, quale ultima frazione di una

fattispecie "estintiva e costitutiva insieme", si contrappone l'atto

di revoca della detta liberazione che partecipa delle stessa natura

costitutiva ed estintiva; perché all'estinzione dello status di

"vigilato in libertà" si "(ri)costituisce quello di detenuto", senza

che però "venga preso in considerazione il periodo trascorso in

libertà vigilata, con tutti i suoi contenuti afflittivi".

Dunque - ha osservato la sentenza n. 282 del 1989 - la

carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale

"è nuova e diversa", con la necessità che la pena detentiva residua

deve "essere determinata attraverso un nuovo giudizio che tenga conto

anche dell'afflittività sopportata durante la libertà vigilata". Di

qui la già ricordata illegittimità dell'art. 177, primo comma, del

codice penale, anzitutto perché, "aggiungendo l'effetto risolutivo

della revoca", aumenta "ingiustificatamente la pena detentiva

determinata dalla sentenza di condanna", annullando "anche le

limitazioni della libertà personale dovute alla libertà vigilata"

ed impedisce "il nuovo giudizio determinativo della "residua" pena

detentiva". Inoltre, poiché il limite alla pena detentiva fissato in

sede di cognizione non può essere superato per fatti realizzati

successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,

mentre la detta pena può essere ridotta o modificata in melius nella

fase esecutiva, se ne è concluso per l'incompatibilità della

disposizione ora di nuovo denunciata, nei sensi sopra indicati,

perché altera, a danno del condannato, l'equilibrio

proporzionalistico tra reato e pena determinato in astratto dalla

legge ed in concreto dal giudicato, aggiungendo, in caso di revoca,

alla quantità di pena detentiva inflitta con la sentenza di

condanna, altra afflizione da questa non giustificata.

Il tutto con un'importante precisazione: che, prevalendo

nell'istituto della liberazione condizionale la funzione rieducativa

sulla esigenza retributiva, la revoca della liberazione, se non

determina l'integrale scorporo del periodo trascorso in libertà

condizionata e vigilata dalla durata dell'originaria pena detentiva,

deve necessariamente collegarsi alla possibilità di valutazione di

tale periodo, compiuta verificando sia la fase trascorsa dal

condannato nell'osservanza delle prescrizioni sia la qualità e

quantità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca,

emettendo un giudizio prognostico sulla rieducabilità del

condannato, da effettuarsi sulla base dell'esame della sua

personalità.

4. - Le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza n. 282 del

1989 vanno qui ribadite anche nei confronti del condannato

all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena irrogata

non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere in

assoluto la medesima opera "di scomputo". Sia perché altrimenti gli

sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al

condannato a pena temporanea sia perché alla funzione rieducativa

della pena non può essere sottratto il condannato all'ergastolo

senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Senonché, la questione, così come proposta, in quanto incentrata

su un petitum diretto a conseguire lo scomputo del periodo trascorso

in libertà vigilata dal condannato all'ergastolo, si risolve nella

richiesta di un'integrazione della norma denunciata che finirebbe

ineluttabilmente per travolgere l'efficacia stessa del giudicato,

giacché qualsiasi detrazione del periodo trascorso in libertà

vigilata ai fini della determinazione del residuo da espiare viene a

porsi in termini di ontologica inconciliabilità rispetto alla

condanna all'ergastolo che, essendo pena perpetua, non ammette

"scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Se,

dunque, nei confronti del condannato all'ergastolo il periodo di

libertà vigilata potrà essere valutato, nel caso di revoca del

beneficio, ad effetti diversi da quello del computo del residuo di

pena da espiare a seguito della revoca, la manipolazione normativa,

che il giudice a quo sollecita, fuoriesce dalle competenze di questa

Corte, perché involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate,

ma scelte discrezionali riservate al legislatore.

Di ciò sembra, del resto, consapevole lo stesso rimettente, con

il suo implicito richiamo ad un criterio in base al quale, in caso di

revoca del beneficio, al condannato all'ergastolo possa venire

sottratto il carico afflittivo già sopportato in libertà vigilata

al fine di rideterminare la pena da espiare; il tutto, però, senza

indicare le modalità attraverso le quali questa operazione debba

essere compiuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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