Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1977 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 agosto

1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Prato sul ricorso

proposto da Valerio Stefano, iscritta al n. 393 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del

30 ottobre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dovendo decidere sul ricorso proposto da Valerio Stefano per

ottenere la revoca anticipata della misura di sicurezza (libertà

vigilata), il giudice di sorveglianza del tribunale di Prato ha

sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177, ultimo comma, c.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25 e

27 della Costituzione.

Si afferma nell'ordinanza di rinvio che, mentre l'art. 230 del

c.p. dispone che la libertà vigilata è sempre ordinata quando il

condannato è ammesso alla liberazione condizionale, l'articolo 177

dello stesso codice prevede la revoca delle misure di sicurezza

personali solo quando sia decorso tutto il tempo della pena inflitta,

senza che sia intervenuta causa di revoca della liberazione

condizionale. Tale sistema normativo, in forza del quale la misura di

sicurezza della libertà vigilata, conseguente alla liberazione

condizionale, non potrebbe essere revocata se non a seguito della

estinzione della pena, si porrebbe in contrasto con il principio di

eguaglianza, atteso che, per il disposto degli artt. 228, 208 e 216

c.p., il giudice può rivalutare la pericolosità sociale delle persone

sottoposte alla libertà vigilata per altre cause, al fine

dell'eventuale revoca delle misure di sicurezza.

Il principio del diritto di difesa, sarebbe, a sua volta, violato

dalla determinazione vincolante ed astratta della durata delle misure

di sicurezza effettuata dal legislatore, senza alcun potere

discrezionale del giudice in ordine alla valutazione della effettiva

pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta.

Anche il principio del giudice naturale sarebbe violato dalla

attribuzione al giudice di sorveglianza, e non al giudice

dell'esecuzione, del potere di revocare la misura di sicurezza, decorso

il tempo della pena inflitta.

Infine, la disciplina impugnata, imponendo il mantenimento della

misura di sicurezza, indipendentemente dalla pericolosità sociale del

soggetto, sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo

l'infondatezza delle questioni proposte.

Dopo aver affermato essere dubbio se la concessione della

liberazione condizionale implichi una rinuncia al potere punitivo,

ovvero dia luogo ad una diversa fase della esecuzione della pena, si

osserva che, comunque, la liberazione condizionale è sempre soggetta,

ai sensi dell'art. 177 c.p., alla condizione risolutiva che il liberato

non commetta, per tutto il tempo della pena inflitta, un reato della

stessa indole di quello per il quale è stato condannato: di qui la

ragionevolezza della sottoposizione allo stato di libertà vigilata al

fine essenziale di evitare occasioni di nuovi reati.

Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza si

osserva che la norma impugnata si applica indistintamente a tutti i

condannati ai quali sia concesso il beneficio della liberazione

condizionale, e che al termine del tempo previsto dalla pena inflitta

la revoca non è suscettibile di valutazione discrezionale da parte del

giudice, come avviene nelle altre ipotesi di sottoposizione di libertà

vigilata, che non sono assimilabili alla fattispecie della libertà

vigilata conseguente alla liberazione condizionale.

La denunziata violazione del diritto di difesa non sussisterebbe

essendo il condannato sottoposto alla misura di sicurezza per ordine

del giudice di sorveglianza, innanzi al quale la difesa è ammessa, in

senso sia materiale che formale, in tutte le fasi di applicazione della

misura stessa.

Ancora, non vi sarebbe sottrazione al giudice naturale, dato che la

precostituzione del giudice competente è operata dalla legge.

Infine, non sarebbe invocabile un contrasto tra la normativa

impugnata e la funzione educativa della pena, posto che l'art. 27,

comma terzo, della Costituzione, si riferisce solo alle pene, e non

riguarda le misure di sicurezza. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, del codice

penale, sotto quattro diversi profili, e precisamente: "nella parte in

cui esclude la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata

alla persona ammessa alla liberazione condizionale, prima che sia

estinta la pena; nella parte in cui sottrae al giudice di sorveglianza

il potere-dovere di riesame della pericolosità sociale del sottoposto;

nella parte in cui sottrae l'interessato alla tutela giurisdizionale e

al giudice precostituito per legge; nonché, infine, nella parte in cui

rende inattuabile la rieducazione e l'emenda del condannato".

2. - La questione non è fondata. L'istituto della liberazione

condizionale, la cui disciplina non è stata, sotto questo profilo,

modificata né dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di

liberazione condizionale), né dalla legge 26 luglio 1975, n. 354

(norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), comporta la sospensione della

esecuzione di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica

solo alla scadenza del relativo termine. Ciò risulta altresì dalla

disposizione dell'art. 177, primo comma, codice penale (confermata

anche dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6), per cui la

liberazione stessa può essere revocata qualora la persona liberata

commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero

trasgredisca agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con gli

effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena.

In conformità a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice

penale dispone che la libertà vigilata deve essere sempre ordinata

quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; e l'art.

177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che

decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla

data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di

condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di

revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono

revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la

sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

È evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per

l'asserita disparità di trattamento rispetto alle altre persone

sottoposte alla medesima misura di sicurezza della libertà vigilata,

ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti

della libertà vigilata di un condannato a cui è stata concessa la

liberazione condizionale; e questa Corte ha già avuto occasione di

rilevare come il potere di revoca anticipata delle misure di sicurezza,

ed in specie della libertà vigilata, non possa estendersi a questa

fattispecie, "per l'impossibilità di assimilare la comune figura della

libertà vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione

condizionale, che necessariamente, nel sistema legislativo vigente,

deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione

condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).

3. - Non sussiste, conseguentemente, nemmeno la pretesa violazione

dell'art. 24, come effetto dell'esclusione della possibilità di

riesame da parte del giudice di sorveglianza, della pericolosità

sociale del sottoposto: trattandosi, in questa particolare

applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non può

esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosità, il cui riesame da

parte del giudice è previsto dalla legge solo in relazione ad

eventuali ulteriori provvedimenti circa la durata delle misure di

sicurezza, che nell'ipotesi della liberazione condizionale non possono

essere adottati.

La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con

l'art. 24 né con l'art. 25 Cost.: il soggetto ammesso a liberazione

condizionale e sottoposto alla libertà vigilata non può certo dirsi

sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli è garantita dalla

facoltà di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a

norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale,

debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza

n. 53 del 1968); né può ravvisarsi deroga alcuna al principio della

precostituzione del giudice, per il fatto che, quando sia decorso il

tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto

automatico della declaratoria di estinzione della pena, competa al

giudice della esecuzione anziché al giudice di sorveglianza (art. 578

c.p.p.).

4. - Deve infine escludersi che il regime della libertà vigilata

per i condannati ammessi a liberazione condizionale, non consentendo la

revocabilità anticipata, ne renda inattuabile la rieducazione e

l'emenda, con violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo

comma, della Costituzione. A parte il fatto che tale principio si

riferisce soltanto alle pene, per costante giurisprudenza di questa

Corte (sentenza n. 1 del 1971), deve qui ricordarsi che il regime

proprio della libertà vigilata, secondo quanto risulta dalle

disposizioni degli articoli 648 e seguenti c.p.p., è precisamente

diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche

al fine della graduale rieducazione e del cauto reinserimento sociale,

come confermano altresì il disposto dell'art. 195 del r.d. 18 giugno

1931, n. 787 circa la possibilità di riduzione delle prescrizioni

imposte dal giudice di sorveglianza proprio nel caso della liberazione

condizionale, nonché i recenti provvedimenti sugli interventi del

servizio sociale nei confronti dei sottoposti a libertà vigilata (art.

55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito con l'art. 6 della

legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale, sollevata dalla

ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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