Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio

1996 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta

da Renella Nicola, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Firenze, posto di fronte alla

richiesta di liberazione condizionale formulata da un condannato alla

pena dell'ergastolo, al quale lo stesso beneficio, precedentemente

concesso dal tribunale di sorveglianza di Napoli, era stato da questo

tribunale revocato per avere il condannato più volte violato le

prescrizioni impostegli, premesso che, a norma dell'art. 177, primo

comma, ultimo periodo, del codice penale, l'interessato non avrebbe

potuto più essere riammesso al beneficio, ha, con ordinanza del 6

febbraio 1996, sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità della detta norma del

codice penale, nella parte in cui, così disponendo, ha l'effetto di

rendere immodificabile la perpetuità della pena inflitta al

condannato all'ergastolo.

Il tribunale di sorveglianza ricorda anzitutto la sentenza n. 270

del 1993 di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile la

questione di legittimità della stessa disposizione ora denunciata

nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione

condizionale, non consente di rideterminare la pena residua nei

confronti del condannato all'ergastolo, diversamente da quanto invece

previsto per i condannati a pena temporanea (v. su questo la sentenza

n. 282 del 1989), aveva tuttavia riconosciuto l'esistenza di un

problema di costituzionalità. Aggiunge tuttavia il giudice a quo che

detto problema potrebbe trovare ora soluzione dichiarando

l'illegittimità della preclusione ad una nuova concessione della

liberazione condizionale nonostante la revoca precedentemente

intervenuta.

D'altro canto - prosegue il tribunale rimettente - la Corte

costituzionale, sin dalla sentenza n. 264 del 1974, ha individuato

proprio nell'istituto della liberazione condizionale "l'argomento

più solido" per affermare la compatibilità della pena

dell'ergastolo con la Costituzione; ma a tale affermazione

contraddice - osserva il tribunale - proprio la norma ora denunciata

perché ad essa consegue l'irreversibile effetto della pena perpetua.

Di qui, appunto, il contrasto con il principio rieducativo espresso

nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Né il fatto che un simile effetto consegua alla revoca può

valere, ad avviso del giudice a quo a salvare dalla illegittimità

costituzionale la norma denunciata: la realizzazione della finalità

rieducativa perseguita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

comporta, infatti, non già la certezza della riammissione al

beneficio, bensì soltanto la possibilità di riammissione al

beneficio stesso a seguito della verifica che il tribunale di

sorveglianza dovrà compiere circa le ragioni che dettero luogo alla

revoca e della nuova valutazione di merito, pure demandata al

tribunale medesimo, circa la nuova concedibilità della liberazione

condizionale.

Né infine - conclude l'ordinanza di rimessione - sarebbe

necessario "ricavare un termine che deve decorrere dalla revoca

perché si possa avere una nuova ammissione", potendosi solo

discutere "se valgano in questo caso le regole dettate per la

rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una

equiparazione a questo del provvedimento di revoca (v. art. 682,

comma 2, c.p.p. e anche art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio

1975, (se ancora vigente)". Quel che è certo - conclude il

tribunale di sorveglianza - è che per quasi tutti i benefici

penitenziari mancano previsioni generali che contemplino preclusioni

a successivi benefici dopo la revoca degli stessi.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce, in primo luogo, l'Avvocatura che questa Corte, con la

sentenza n. 264 del 1974, ha osservato che la pena non ha soltanto

finalità (tendenzialmente) rieducative, ma anche di prevenzione,

difesa sociale, ed altre, e che, comunque, la finalità rieducativa

può essere conseguita, non soltanto attraverso la prospettiva di una

possibile liberazione, ma anche mediante l'ammissione al lavoro e a

modalità esecutive rispettose della dignità della persona; mezzi e

modalità che non risultano preclusi dall'impossibilità di accedere

alla liberazione condizionale.

In secondo luogo, l'impossibilità di reiterare il beneficio

coinvolge non soltanto il condannato all'ergastolo ma tutti i

condannati a pena detentiva; con la conseguenza che il richiesto

intervento demolitorio della Corte, se, per un verso, è in grado di

produrre, ove esteso anche ai soggetti diversi dal condannato

all'ergastolo, effetti ben più vasti ed incisivi di quelli

prospettati dal giudice a quo fino ad invadere l'area della

discrezionalità legislativa, per un altro verso, restando limitato

ai condannati alla pena perpetua, rischierebbe di determinare una

ingiustificata disparità di trattamento fra condannati. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Firenze solleva, in relazione

ai condannati alla pena dell'ergastolo, incidente di legittimità

costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice

penale nella parte in cui detta norma dispone che i condannati nei

cui confronti la liberazione condizionale già concessa sia stata

revocata non possono essere riammessi a detto beneficio.

Per i condannati alla pena dell'ergastolo questa preclusione

varrebbe a rendere immodificabile la perpetuità della pena loro

inflitta, e ciò in contrasto con la finalità rieducativa assegnata

a tutte le pene dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

A sostegno della denuncia di incostituzionalità della disposizione

menzionata l'ordinanza del giudice a quo fa valere le varie sentenze

rese in passato dalla Corte costituzionale in materia di ergastolo, e

segnatamente la sentenza n. 264 del 1974, con la quale la Corte

stessa, nel respingere la tesi della incostituzionalità di detta

pena, ha posto in rilievo il valore rappresentato dalla

ammissibilità del condannato all'ergastolo alla liberazione

condizionale (a quell'epoca dopo ventotto anni di esecuzione della

pena, secondo la prima riforma dell'istituto intervenuta con la legge

25 novembre 1962, n. 1634), nonché la sentenza n. 270 del 1993, la

quale pur dichiarando la inammissibilità della questione allora

sollevata in relazione alla computabilità nella durata della pena

del periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato

all'ergastolo liberato condizionalmente, ebbe a riconoscere

espressamente che le argomentazioni svolte nella sentenza n. 282 del

1989 circa la necessità di computare, ai fini di determinare la pena

residua, in caso di revoca della liberazione condizionale il periodo

scontato in libertà vigilata "vanno ribadite anche nei confronti del

condannato all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena

irrogata non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere

in assoluto la medesima opera di scomputo". E ciò, sia perché

altrimenti - prosegue la Corte nel passo della predetta sentenza n.

270 del 1993 richiamato dal giudice rimettente - al condannato

all'ergastolo "sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore

rispetto al condannato a pena temporanea sia perché alla funzione

rieducativa della pena non può essere sottratto il condannato

all'ergastolo senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione".

Per risolvere questo problema, la cui esistenza è già stata

riconosciuta dalla Corte costituzionale, non rimarrebbe - osserva

l'ordinanza del giudice a quo - che riconoscere la fondatezza della

questione ora sollevata eliminando come incostituzionale, per il

condannato all'ergastolo, la preclusione ad una nuova concessione

della liberazione condizionale.

Né - conclude sempre l'ordinanza - vi sarebbero altri ostacoli a

detta soluzione, dato che anche la nuova eventuale concessione

dovrebbe essere subordinata ad una valutazione di merito del

tribunale di sorveglianza, che verifichi l'entità delle ragioni che

hanno portato alla revoca e valuti se e quando sussistano i

presupposti per una nuova ammissione all'esperimento della

liberazione condizionale.

2. - La questione, rigorosamente limitata, nella impostazione e

negli svolgimenti dell'ordinanza del giudice a quo ai problemi posti

dalla vigente disciplina nei confronti dei soli condannati

all'ergastolo, è fondata.

3. - L'art. 177 del codice penale, il cui primo comma è dedicato

alla disciplina della revoca della liberazione condizionale, trae

origine dall'art. 17 del codice penale del 1889, che per la prima

volta introdusse in Italia l'istituto della liberazione condizionale

e di questa disciplinò i presupposti (art. 16). Esso ricalcava tutto

il sistema del detto art. 17, nel quale figuravano, come presupposti

della revoca, la commissione di un reato che importi pena restrittiva

della libertà personale o, alternativamente, l'inadempimento delle

condizioni imposte al condannato, e, come conseguenze della revoca

stessa, il divieto di computare nella pena residua il periodo

trascorso in liberazione condizionale e il divieto di ammissione ad

una nuova liberazione condizionale.

Questo sistema era relativo, tanto nel codice del 1889 quanto nella

formulazione originaria del codice vigente, ai soli condannati a pena

detentiva temporanea, non essendo allora considerata l'ammissibilità

alla liberazione condizionale per i condannati alla pena

dell'ergastolo. Viceversa, per i condannati all'ergastolo,

l'ammissione alla liberazione condizionale fu prevista dall'art. 2

della legge 25 novembre 1962, n. 1634 (Modificazioni alle norme del

codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale)

e ribadita con l'art. 8 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

la quale ultima ridusse il periodo di esecuzione della pena richiesto

per l'ammissibilità al beneficio da ventotto a ventisei anni.

Con quest'ultima legge veniva inoltre disciplinato in modo più

favorevole ai condannati l'istituto denominato "liberazione

anticipata", già introdotto con l'art. 54 dell'ordinamento

penitenziario del 1975 per i condannati che nell'espiazione della

pena abbiamo dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione,

ai fini del loro più efficace reinserimento nella società (questa

la prima formulazione dell'art. 54). Veniva infatti elevato a

quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata il periodo

massimo di detrazione e veniva sancita la detrazione di pena anche

per i condannati all'ergastolo. Quest'ultima modificazione

consacrava anche formalmente, sul piano legislativo, la pronuncia

resa da questa Corte con sentenza n. 274 del 1983, che aveva

dichiarato costituzionalmente illegittimo il suddetto art. 54

dell'ordinamento penitenziario "nella parte in cui non prevede la

possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la

riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena

così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione

alla liberazione condizionale". Per effetto di tali modificazioni il

periodo minimo di durata della pena effettivamente scontata perché

il condannato all'ergastolo potesse essere ammesso alla liberazione

condizionale, stabilito nel 1962 in anni ventotto e ridotto nel 1986

ad anni ventisei, veniva a poter essere diminuito, in caso di

fruizione delle riduzioni proprie della liberazione anticipata, in

modo assai consistente.

4. - Riassunti come sopra i precedenti legislativi relativi

all'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati

all'ergastolo, oggetto, con gli altri presupposti generali

dell'istituto stesso, dell'art. 176 del codice penale, deve

ricordarsi che anche l'art. 177 dello stesso codice, concernente la

revoca, ha conosciuto, nel corso dei decenni successivi al 1930,

modificazioni ad opera del legislatore, decisioni di parziale

illegittimità costituzionale e messe a punto della giurisprudenza

ordinaria, segnatamente della giurisprudenza di legittimità.

Le modificazioni legislative, intervenute ad opera dell'art. 2

della menzionata legge 25 novembre 1962, n. 1634, hanno rappresentato

soltanto un allineamento alle modificazioni introdotte con la stessa

disposizione nell'art. 176: sospensione, in caso di ammissione alla

liberazione condizionale, della misura di sicurezza detentiva a cui

eventualmente il condannato a pena detentiva temporanea sia stato

sottoposto, e, nel secondo comma, previsione di un termine (cinque

anni) per la liberazione definitiva del condannato all'ergastolo a

seguito di esperimento positivo del periodo di liberazione

condizionale.

L'intervento di questa Corte si concretò invece nella declaratoria

di illegittimità costituzionale di una delle due proposizioni

dell'ultimo periodo del primo comma, e precisamente del comma

suddetto "nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione

condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di

determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del

tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni

di libertà subite dal condannato e del suo comportamento in tale

periodo" (sentenza n. 282 del 1989). Ovviamente detta sentenza si

riferiva soltanto alle pene detentive temporanee.

Infine è da considerarsi rilevante l'intervento compiuto dalla

giurisprudenza di legittimità su uno dei due presupposti

alternativamente previsti per la revoca, e precisamente sul

presupposto attinente alla "trasgressione agli obblighi inerenti alla

libertà vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2". Con

alcune sentenze dell'ultimo decennio la Corte di cassazione ha

statuito che ai fini di stabilire l'esistenza di una trasgressione

degli obblighi inerenti alla libertà vigilata "non è sufficiente la

mera segnalazione degli organi di polizia incaricati della

sorveglianza, ma occorre accertare in primo luogo la volontarietà

del fatto, dovendosi ovviamente escludere le infrazioni incolpevoli,

ed in particolare, poi, se la violazione degli obblighi inerenti la

libertà vigilata sia di tale gravità da investire tutto il regime

di vita al quale il liberato è stato sottoposto e da costituire

sicuro elemento per ritenere, con giudizio penetrante e completo

tradotto in adeguata motivazione, la insussistenza nella realtà di

quel ravvedimento, sicché il liberato sia immeritevole

dell'anticipato reinserimento nella vita sociale".

Con questi interventi la Corte di cassazione, svolgendo opera

interpretativa guidata da criteri di razionalità e di aderenza alle

finalità degli istituti in questione, veniva incontro non solo ad un

voto formulato sin dai tempi delle prime revisioni del codice penale

vigente, ma anche ad una chiara presa di posizione incidentale

(sorretta peraltro da una serie di analitiche proposizioni) di questa

Corte, che nella ricordata sentenza n. 282 del 1989 aveva ricordato

le critiche all'automatismo della revoca, qualificando tale

automatismo come "frutto di una visione ingiustificatamente punitiva"

di tale istituto.

Tale il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si deve

collocare la presente decisione, la quale riguarda - così come

richiesto dall'ordinanza del giudice a quo - entrambi i casi di

revoca della liberazione condizionale: quello determinato dalla

commissione di un "delitto o contravvenzione della stessa indole" e

quello determinato dalla "trasgressione agli obblighi della libertà

vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2" del codice penale.

5. - Della compatibilità della pena dell'ergastolo con la funzione

rieducativa assegnata alla pena in generale dall'art. 27, comma

terzo, della Costituzione, e più in generale della pena

dell'ergastolo, questa Corte ebbe ad occuparsi più di una volta.

Con la sentenza n. 264 del 1974, la Corte, chiamata a riesaminare

la legittimità dell'ergastolo, espose a sostegno della infondatezza

della questione vari argomenti, tra i quali assume indubbiamente

valore preminente quello incentrato sulla legge 25 novembre 1962, n.

1634 che ammise la liberazione condizionale anche per i condannati a

detta pena. Scrisse allora la Corte che "l'istituto della liberazione

condizionale disciplinato dall'art. 176 cod. pen. - modificato

dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente

l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile

senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche:

invero ... la concessione della liberazione condizionale è

subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, sempreché il

condannato abbia la possibilità di provvedervi, che altrimenti

potrà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempierle senza

subire alcun pregiudizio". E questa posizione fu rinforzata, nella

sentenza stessa, con il dare rilievo alla precedente sentenza n. 204

dello stesso anno 1974, con la quale era stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale della norma attributiva della

facoltà di concedere la liberazione condizionale al Ministro della

giustizia (art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602), conseguentemente

attribuendosi la facoltà stessa all'autorità giudiziaria "che con

le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il

condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro

il suo ravvedimento".

Questi motivi furono ripetutamente ripresi in decisioni successive,

tra le quali spicca la sentenza n. 274 del 1983, nella quale - a

premessa della estensione del già ricordato istituto della riduzione

di pena, che va sotto il nome di "liberazione anticipata", ai

condannati all'ergastolo - può leggersi che la finalità rieducativa

voluta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce

senza ombra di dubbio anche a detti soggetti e che ciò "è fatto

palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della

liberazione condizionale, operata dalla legge n. 1634 del 1962": a

proposito della quale - prosegue la sentenza - fu enunciato, nella

relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera

dei deputati del disegno di legge, il proposito di "completare ed

integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva

umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche

nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato". La

recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la

possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò

nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: una

svolta sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare,

con la ricordata sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale,

sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della

Costituzione, faceva perno, tra l'altro, proprio sulla intervenuta

ammissione della liberazione condizionale, in quanto essa "consente

l'effettivo reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile".

6. - Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata

la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per

i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione

condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo

rieducativo e di reinserimento sociale.

La pena dell'ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si

distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale;

oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di

conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono,

in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo

connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla

stregua dei principii costituzionali, come legato, sia pure dopo

l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione

condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove

sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova

liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel

nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad

una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese

contrasto - come già si è visto - con l'art. 27, comma terzo, della

Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e

ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena

prevista dall'ordinamento italiano vigente.

Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù

della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il

principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena

dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo

cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso

il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente

preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla

liberazione condizionale.

Certamente, in concreto, il condannato all'ergastolo potrà dalla

competente autorità giudiziaria essere ritenuto non meritevole della

riammissione al beneficio della liberazione condizionale; e

l'autorità stessa potrà graduare anche nei tempi la nuova

ammissione, tenuto conto sia della prova data dal detenuto durante la

detenzione sia della prova data durante i precedenti periodi

trascorsi in libertà vigilata, prendendo ovviamente in

considerazione anche la concreta gravità delle violazioni che ebbero

a dar luogo alla revoca. Ma questa possibilità di non riammissione o

di riammissione dilazionata nel tempo non equivale ad una esclusione

totale per divieto di legge.

7. - A quest'ultimo proposito, e cioè in relazione ai presupposti

di una nuova concessione del beneficio della liberazione condizionale

al condannato all'ergastolo nei cui confronti precedenti concessioni

siano state revocate, è necessaria qualche precisazione ulteriore.

L'ordinanza del giudice a quo si occupa espressamente di questo

tema quando scrive che la normativa che deriverebbe dalla sentenza di

accoglimento prospettata alla Corte costituzionale non richiederebbe

integrazione alcuna. Si potrebbe cioè discutere se debbano valere

"le stesse regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il

provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del

provvedimento di revoca", mentre per le altre condizioni di

ammissibilità "non vi è ragione che non debbano valere le stesse

condizioni richieste per la ammissione al beneficio, come accade, ad

esempio, per la semilibertà dopo una precedente revoca". Inoltre

l'ordinanza stessa aggiunge che dovrà essere valutato seriamente,

nel merito, il ravvedimento del condannato in presenza

dell'insuccesso della prima concessione; e che in tale quadro

dovranno essere valutate anche le ragioni della revoca, la cui gamma

"è assai ampia e può andare da situazioni di gravità relativa ad

altre di gravità estrema".

Ora, quanto al problema dei termini da osservare in vista di una

nuova ammissione alla liberazione condizionale, è evidente che non

è dato a questa Corte alcun potere di intervento, spettante

soltanto, nel rispetto dei presupposti e dei limiti costituzionali,

ad una eventuale iniziativa legislativa. In particolare non sembra

possibile estendere in modo automatico i presupposti temporali

fissati dalle leggi vigenti per la riproposizione della domanda del

condannato dopo che è stata respinta una sua domanda diretta ad

ottenere la liberazione condizionale: diverse sono infatti le due

situazioni, anche se una certa analogia tra le stesse non può essere

negata. A carico di chi sia incorso nella revoca del beneficio, può

rilevarsi che l'esperienza fatta in concreto ha segnato in modo

negativo l'effettività del suo ravvedimento, mentre, a suo favore,

non si può dimenticare che il lungo periodo precedentemente

trascorso in carcere lo aveva fatto ritenere meritevole del

beneficio, diversamente da colui al quale il beneficio aveva dovuto

essere negato. Solo una penetrante valutazione condotta dal tribunale

di sorveglianza, competente ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento

penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni), potrà portare a concludere per la maggiore rilevanza

delle valutazioni concernenti l'uno o l'altro periodo (quello

trascorso in detenzione e quello trascorso in libertà vigilata),

tenuto ovviamente conto anche della prova data dal condannato nel

periodo di privazione della libertà personale successivo alla

revoca. In assenza di un intervento legislativo sul punto, il termine

richiesto dalla legge vigente per la riproposizione della domanda

respinta potrebbe essere per il giudice un utile punto di

riferimento.

Altrettanto deve dirsi per le altre condizioni per la nuova

ammissione al beneficio successivamente alla revoca. Varranno

ovviamente anche qui i parametri propri dell'istituto della

liberazione condizionale, fissati nell'art. 176 del codice penale,

che nell'ultima sua redazione esige che durante l'esecuzione della

pena sia stato tenuto dal condannato "un comportamento tale da far

ritenere sicuro il suo ravvedimento". Ovviamente, in caso di

condannato che, come nella fattispecie qui considerata, abbia già

usufruito di un periodo di liberazione condizionale in libertà

vigilata, dovrà il tribunale tener conto anche di tale periodo; e in

questo contesto di valutazioni rientrerà anche un esame delle

ragioni che dettero luogo alla revoca e della loro maggiore o minore

gravità. Su tutto dovrà operare il rispetto della finalità

rieducativa, intesa come reinserimento del reo nella società,

secondo le formule più volte adottate dalla Corte in questa materia

(v. particolarmente, anche per la liberazione condizionale del

condannato all'ergastolo, la sentenza n. 274 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non

prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata

revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso

a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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